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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 38870/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como il 28/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e otto mei di reclusione per una serie di fatti corruttivi.

Git; i141)0

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AttlEti3 articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla pena accessoria inflitta.

3. Il 10/05/2021 l'imputato ha rinunciato all'impugnazione.

4. Alla rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como il 28/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Como ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e otto mei di reclusione per una serie di fatti corruttivi. Git; i141)0 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AttlEti3 articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine alla pena accessoria inflitta. 3. Il 10/05/2021 l'imputato ha rinunciato all'impugnazione. 4. Alla rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Sentenza Cassazione n. 38870/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris