CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13122/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano , con ordinanza del 13 dicembre 2024 , dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Lecco per i l reat o di rapina aggravata, in quanto tardivamente proposta. 1.1Avverso l ’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , premettendo i motivi per i quali si doveva ritenere che il ricorrente non fosse mai venuto a conoscenza del processo (in particolare, non gli era mai stata comunicata la nomina di un nuovo difensore di ufficio, diverso da quello nominato in sede informazione di garanzia),precisava che [OSCURATO:PERSONA] , anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non era mai stato raggiunto da alcuna notifica, neppure da quella dell’ordine di esecuzione; come rilevato nell’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza della sentenzaemessa nei suoi confronti in modo del tutto accidentale e fortuito il 15 ottobre 2024, a seguito di una conversazione telefonica intercorsa con un’amica; ciò premesso, il difensore osserva che la pretesa di un onere probatorio eccessivamente rigoroso in merito al momento di conoscenza del provvedimento impugnato finiva per far gravare sull’interessato una probatio diabolica impossibile da assolvere; la pronuncia citata dal Tribunale faceva riferimento ad un caso profondamente diverso, nel quale il condannato non aveva fornito alcuna indicazione in merito alla data in cui si sarebbe concretizzata l’effettiva conoscenza del procedimento a suo carico; l’indicazione promanante dalle dichiarazioni del condannato avrebbe comunque dovuto essere letta congiuntamente alla concreta attività procedimentale posta in essere dal difensore attraverso il deposito della nomina e la pedissequa consultazione degli atti, avvenuta il 21 ottobre 2024; solo in tale momento poteva ritenersi che il condannato avesse avuto notizia della esistenza della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile. 1.1 L'articolo 629-bis(già 625-ter) del codice di procedura penale, norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenzadi un processo a suo carico; ai sensi del secondo comma del citato articolo, la richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo; escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato(così, in motivazione, Sez. 5, 17171 del 23/01/2024, Raileanu,Rv. 286252). Nel caso in esame, l'istante non ha allegato alcun elemento di carattere oggettivo, sulla base del quale potere verificare la tempestività dell'istanza, se non una telefonata intercorsa con un’amica, certificata da una dichiarazione dello stesso ricorrente; in altri termini, non vi è alcuna certezza sulla esistenza di tale telefonata, e quindi della data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza, rimessa alla sola sua affermazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2025 Il con