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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 10210/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 2:3 co 8 d.

Igs. 13: 7/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado.

Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione.

2. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

La rinuncia, pervenuta alla vigilia dell'udienza, non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né evita la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decso in Roma, 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere relatore [OSCURATO:PERSONA] ente Frances o florit Sergio eltrani \ [OSCURATO:PERSONA] IL_ P1 '1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 2:3 co 8 d. Igs. 13: 7/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento dell'istanza ex art. 599 bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado. Con successiva dichiarazione l'imputato ha rinunziato all'impugnazione. 2. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La rinuncia, pervenuta alla vigilia dell'udienza, non esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che il ricorso ha fino ad ora generato né evita la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, non ravvisandosi alcuna ragione di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decso in Roma, 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere relatore [OSCURATO:PERSONA] ente Frances o florit Sergio eltrani \ [OSCURATO:PERSONA] IL_ P1 '1
Sentenza Cassazione n. 10210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris