CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 11792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26255/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 44 lett. c), per il reato degli art. 64 e 71, per il reato degli art. 83, 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001; Rilevato che l'imputata lamenta con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla pena per l'omessa motivazione degli aumenti della continuazione; Rilevato che l'imputata ha presentato la rinuncia al ricorso per mezzo del suo difensore, procuratore speciale; Rilevato che non sono indicati i motivi della rinuncia per cui non si può apprezzare un'eventuale mancanza di colpa della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente