CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 17502/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 441/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1531/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, La Corte di appello di L’Aquila ha confermato il rigetto della richiesta di revoca del decreto di confisca divenuto irrevocabile ed emesso dal Tribunale di Teramo in data 1 dicembre 2009 nel procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativo ad alcuni beni immobili siti nel Comune di Martinsicurosito. In particolare, la Corte di appello ha escluso la rilevanza nel caso in esame della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17502/2025 Roma, lì, 08/05/2025 ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a), rilevando che nel decreto genetico di applicazione della misura il giudizio di pericolosità sociale del proposto era stato formulato non solo con riferimento alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cioè, tra "coloro che debbono ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi"), ma anche nella categoria prevista dalla lettera b), che annovera "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". A riprova di ciò si richiama la motivazione del decreto divenuto irrevocabile dalla quale si evince che la Guarnieri derivava la sua pericolosità dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo risultata priva di redditi da lavoro. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, la ricorrente ha articolato un unico motivo per violazione di legge per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della normativa di cui agli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, con riferimento ad un giudizio di pericolosità generica fondata su tale categoria soggettiva. Nel ricorso si riporta il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 e si adduce che la Corte di Cassazione ha già annullato il provvedimento di confisca emesso nei confronti del coniuge della ricorrente in violazione del principio della preclusione processuale. In particolare, si richiamano e si allegano i relativi provvedimenti tra cui viene dato speciale risalto a quello della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in data 8 giugno 2022 che ha annullato senza rinvio il decreto di confisca nei confronti del coniuge. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso la Corte di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve rammentare che le Sezioni Unite con la sentenza n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, Rv. 282474 hanno affermato che «la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con sentenza n. 24 del 2019, è tenuta all'annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)». Quindi se il fondamento è basato sul doppio titolo di pericolosità il ricorso deve essere respinto, non potendosi verificare se la motivazione rispetto al titolo non dichiarato incostituzionale sia congrua, perché oramai irrevocabile ed essendo intervenuta sentenza interpretativa di rigetto non vincolante erga omnes e che non fa cadere il giudicato. Dalla lettura del provvedimento di confisca si può effettivamente rilevare che il giudizio di pericolosità sociale risulta argomentato sulla base della commissione di reati produttivi di redditi illeciti (traffico di sostanze stupefacenti) e, quindi, con un supporto autonomo e autosufficiente, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto. Nel ricorso neppure si censura in modo specifico l’effettiva autonomia della pericolosità sociale fondata sulla categoria non interessata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e sulla base della quale è stata disposta la confisca, ma si richiamano in modo confuso pronunce emesse nei confronti di altri soggetti senza chiarirne la rilevanza con riferimento agli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 sulla confisca dei beni disposta nei confronti della ricorrente. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile