CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13492/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difes e dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodel primo, sito in Perugia, via Bartolo, 10 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli a vv. Bruno e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettiv o presso il loro studio, sito in Foligno, v ia Piermarini, 24 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 153 /20 2 2 , depositata il 25marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 dal Oggetto: marchi -validità -elementi descrittivi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 25 marzo 2022, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale , ha inibito loro l’ut ilizzo e la commercializzazione delle denominazioni «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «Coni l Carote», «[OSCURATO:PERSONA]», «Conilcarota», «P34», «P35», «P20», «[OSCURATO:PERSONA]», «RuminFiock»,rigettando per i segni residui («Bel pollo» e «Pollingrasso»)la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , e ha dichiarato la loro responsabilità per gli eventuali danni subiti da quest’ultima per violazione dei diritti di esclusiva, da quantificarsi in separato giudizio; - il giudice di appello, ritenuto che la domanda originaria includeva anche l’accertamento della contraffazione dei marchi registrati dall’attriceai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 124 cod. prop. ind., ha osservato che i predetti segni erano stati registrati quali marchi dall’attrice, che tali registrazioni erano valide sia sotto il profilo della capacità distintiva, pur avendo a oggetto marchi deboli, sia sotto il profilo della novità, mancando la prova di un uso diffuso dei segni in epoca anteriore alla registrazione, e che non risultava comprovata la volgarizzazione di tali marchiovvero la loro registrazione in mala fede; - ha, quindi, osservato che i segni utilizzati dalla concorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. costituivano contraffazione dei marchi registrati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dedotti in giudizio, fatta eccezione per i marchi «Bel pollo » e « P ollingrasso » , in relazione ai quali i segni utilizzati dalla convenuta e oggetto di contestazione presentavano differenze idonee a distinguere i prodotti e a evitare il rischio di confusione; -ha, inoltre, disatteso l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riunito a quello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., fondato sulla carenza di legittimazione passiva, evidenziando che la gestione da parte sua di punti vendita in cui erano commercializzati i prodotti recanti i marchi contraffatti lo esponeva all’azione inibitoria del titolare di tali marchi; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la nullità della sentenza e/o del procedimento per ultrapetizione, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda proposta dalle attrici in primo grado avesse a oggetto l’accertamento della contraffazione dei marchi vantati ai sensi degli artt. 20 e 124 cod. prop. ind.e non già solo della concorrenza sleale derivante dall’utilizzo di tali segni; - con il s econdo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 19, 25 e 26 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’associazione ad un nome di utilizzo comune di un superlativo ovvero di una lettera e un numero conferirebbe al segno un’«attitudine individualizzante», dotandolo, dunque, di una capacità distintiva, sia pure debole; -in proposito, evidenziano, inoltre, che la Corte di appello non aveva preso in esame l’allegazione –formulata sin dal primo grado di giudizio e corredata da relativa documentazione –dell’utilizzo datato e diffuso dei medesimi segni da parte di aziende concorrenti operanti nel settore; -con la medesima censura contestano, infine, le statuizioni del giudice di appello in ordine all’insussistenza della decadenza dei marchi azionati per volgarizzazione e dei presupposti per la registrazione in mala fede degli stessi, nonché l’omessa pronuncia in ordine all’eccepita decadenza deimarchi per non uso; -con il terzo motivo si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 28 e 124 cod. prop. ind., nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio,per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la confondibilità dei segni in conflitto benché quelli utilizzati dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. presentavano modificazioni e aggiunte le quali, benché non particolarmente consistenti, erano idonee a differenziare i segni, avuto riguardo al carattere debole dei segni dell’attrice e al qualificato target dei consumatori cui i relativi prodotti si indirizzavano; -con il quarto motivo fanno valere la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 cod. civ., nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di risarcimento dei danni ex art. 2598, nn. 2) e 3), cod. civ. per la diffusione delle accuse di imitazione e concorrenza sleale; - con il quinto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 124 cod. prop. ind., nonché per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., valutata con riferimento alla ipotizzata violazione dell’art. 20 cod. prop. ind., benché la domanda attorea proposta (anche) nei suoi confronti fosse circoscritta all’accertamento della responsabilità per il compimento di atti di concorrenza sleale, esulando dal suo oggetto quella di contraffazione di marchi registrati; - con l’ultimo motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., per aver la Corte di appello compensatosolo parzialmente, nella misura della metà, le spese dei due gradi di giudizio, benché le domande di parte attrici fossero state accolte in primo grado solo parzialmente, stante il rigetto della domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale, e la sentenza appellata fosse stata riformata; - il primo e il quinto motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - l’esame dell’atto di citazione – riprodotto in parte qua nel ricorso – rivela che l’attrice ha chiesto accertarsi che « l’uso dei segni distintivi richiamati in narrativa da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con le riferite modalità, costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 cc n. 1 e/o 2 e/o 3, ovvero uso illecito/contraffazione dei marchi di titolarità della [OSCURATO:PERSONA] SpA»; - il tenore letterale delle richiamate conclusioni induce a ritenere corretta l’interpretazione dell’atto introduttivo offerta dal giudice di merito, secondo la quale lo stesso non eralimitato all’accertamento di atti di concorrenza sleale per l’uso dei segni dell’attrice , ma si estendeva anche all ’accertamento della contraffazione di tali segni realizzata mediante la medesima condotta, avuto, altresì, riguardo, all’uso della congiunzione « ovvero » e alla funzione esplicativa che la stessa assolve; - una siffatta interpretazione risulta sostenuta anche dal contenuto della domanda, conseguenzialmente proposta, di inibitoria dell’«uso in qualsivoglia modalità e contesto dei segni distintivi richiamati in narrativa ed il compimento degli atti di concorrenza sleale contestati …», in cui emerge il riferimento – sotto il profilo della richiesta di condanna – sia all’istituto dei marchi, sia a quello della concorrenza sleale; - da ciò consegue che immune da censura è la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto destinataria (anch’essa) di una domanda di contraffazione dei marchi; -il secondo motivo è in parte in fondato e in parte inammissibile ; - la Corte di appello ha rilevato che « i vari marchi registrati non si limitano a descrivere la tipologia di prodotto o le sue caratteristiche, ma associano con (un minimo livello di) inventiva la funzione del prodotto con il suo effetto, ovvero indicano con la lettera iniziale (P per i polli, C per i conigli) l’animale cui è destinato il mangime affiancandovi un numero e una dizione specifica (Superbroiler, anche qui con associazione di un nome di utilizzo comune con l’aggiunta del superlativo, ma in associazione, come detto, ad una lettera e ad un numero), ovvero mescolano il prefisso tratto dal nome latino dell’animale (“cuni”) ad un vocabolo inglese (”milk”), ovvero inserisce tra il nome troncato dell’animale e il mangime una lettera slegata (coni”l”carote), oppure associa ad un nominativo diffuso un nome originale slegato da ogni riferimento animale (pollingrasso “pic nic”), oppure unisce al nome dell’animale cui è destinato il mangime un attributo che esula dalla funzione (quella dell’accrescimento) e richiama un’idea di appetibilità (pollo”bello”)»; - ciò posto, va premesso che è inammissibile il motivo nella parte in cui viene fatta valere la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ricorrendo una ipotesi di «doppia conforme» che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non consente la formulazione di una siffatta censura; - quanto all a prospettat a violazion e di legge , si rammenta che è principio consolidato quello per cui carattere descritto o distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (cfr. Corte Giust. UE 20 ottobre 2011, cause C-344/10 P e C-345/10 P, Freixenet /UAMI; vedi, altresì, Cass. 14 maggio 2020, n. 8942); -l’art. 13 cod. prop. ind. dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impre sa « i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi siriferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualit à , la quantit à , la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche delprodotto o servizio»; - l’enumerazione contenuta in tale ultima lettera ha carattere meramente esemplificativo e in essa sono ricomprese tutte le parole ed espressioni adoperate per magnificare i prodotti e i servizi cui vengono riferiti attraverso la sottolineatura di livello superiore delle relative caratteristiche, della raffinatezza dell’utente cui sono destinati e del prestigio che conferiscono a chi se ne avvale(cfr. Cass. 5 marzo 2019, n. 6385; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 30 novembre 2017, n. 28818); -deve, tuttavia, o sservarsi che la presenza nei segni di tali termini – coma avvenuto nel caso in esame con l’utilizzo delle parole «super», «bello», «grasso»– non priva, di per sé, i segni medesimi di capacità distintiva laddove siano associati ad altri elementi idonei a conferire al segno valutato nel suo complesso l’idoneità a contraddistinguere i prodotti o i servizi cui si riferisce; -infatti, la validità di un marchio non viene meno per la presenza di un elemento descrittivo qualora questo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscano una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono; -pertanto, poiché la Corte di appello –con accertamento non utilmente aggredito in questa sede –ha ritenuto che tali termini erano utilizzati unitamente ad elementi aventi una « componente creativa che conferisce attitudine individualizzante al segno intero», così da dare luogo a segni privi di aderenza concettuale con il prodotto cui facevano riferimento, non è dato ravvisare la denunciata violazione delle regole che presiedono alla valutazione della sussistenza della capacità distintiva dei marchi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. , in relazione ai profili censurati; - inammissibili sono, poi, le d oglianz e relativ e alla mancata considerazione dell’utilizzo datato e diffuso dei medesimi segni da parte di aziende concorrenti nel settore e alla ritenuta insussisten za della decadenza dei marchi azionati per volgarizzazione e dei presupposti per la registrazione in mala fede degli stessi, che si risolv ono in generiche contestazioni delle statuizioni rese sul punto dalla Corte di appelloe, dunque, in censure prive della necessaria specificità; -inammissibile, altresì, è il motivo nella parte in cui deduce l’omessa pronuncia in ordine all’eccepita decadenza dei marchi per non uso, non avendo la parte assolto all’onere, sulla stessa gravante,di indicare se e dove tale eccezione fosse stata proposta nel corso del giudizio di merito e, dunque , non consentendo a questa Corte di controllare ex actis l ’ammissibilità della questione sottoposta (così, Cass. 21 novembre 2017, n. 27568); -il terzo motivo è inammissibile; -premessa anche in questo caso la non pro ponibilità di una doglianza per omesso esame di un fatto decisivo e controverso in presenza di una cd. «doppia conforme», si osserva che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità o meno dei segni nel caso di affinità dei prodotti costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382) che, per le ragioni indicate, non sono prospettabili; -la doglianza si risolve, dunque, in una sollecitazione alla rivalutazione degli elementi probatori effettuata dalla Corte di appello che non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - il quarto motivo è infondato, nella parte in cui viene fatta valere l’omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale vertente sul mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di risarcimento dei danni ex art. 2598, nn. 2) e 3), cod. civ. per la diffusione delle accuse di imitazione e concorrenza sleale, poiché la Corte di appello haesaminato, respingendolo, tale motivo ; -inammissibile è, poi, la censura di violazione di legge, poiché si risolve nella mera e generica contestazione delcarattere lecito della condotta osservata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto dal giudice di merito a fondamento della suadecisione di rigetto del motivo di gravame; -il sesto e ultimo motivo è inammissibile; - infatti, la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 26 maggio 2021, n. 14459; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592); - pertanto, per le suindicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il cri terio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a tito