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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31566/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Tribunale.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 51- ter Ord. pen., 678 e 666 cod. pen., in tema di partecipazione del difensore di fiducia al procedimento di sorveglianza.

Lamenta la difesa l'omessa notifica ai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati sia con riferimento alla fase di esecuzione penale (come indicato nell'ordine di esecuzione) sia con riferimento al propedeutico procedimento di concessione della misura alternativa in esame, degli atti del procedimento che culminava con il provvedimento impugnato.

Con la conseguenza che in tale ultimo procedimento [OSCURATO:PERSONA] è stato assistito da un difensore di ufficio, pur avendo due difensori di fiducia.

La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 3.

Il difensore deposita memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, Marku, Rv. 276867).Tale orientamento, estensibile a qualsivoglia misura alternativa, risulta assolutamente condivisibile in quanto coerente con il fatto che il procedimento di revoca ha carattere autonomo ed eventuale rispetto a quello di concessione della misura alternativa (come anche è autonomo rispetto ad un possibile incidente di esecuzione).

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Tribunale. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 51- ter Ord. pen., 678 e 666 cod. pen., in tema di partecipazione del difensore di fiducia al procedimento di sorveglianza. Lamenta la difesa l'omessa notifica ai difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati sia con riferimento alla fase di esecuzione penale (come indicato nell'ordine di esecuzione) sia con riferimento al propedeutico procedimento di concessione della misura alternativa in esame, degli atti del procedimento che culminava con il provvedimento impugnato. Con la conseguenza che in tale ultimo procedimento [OSCURATO:PERSONA] è stato assistito da un difensore di ufficio, pur avendo due difensori di fiducia. La difesa insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il difensore deposita memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, Marku, Rv. 276867).Tale orientamento, estensibile a qualsivoglia misura alternativa, risulta assolutamente condivisibile in quanto coerente con il fatto che il procedimento di revoca ha carattere autonomo ed eventuale rispetto a quello di concessione della misura alternativa (come anche è autonomo rispetto ad un possibile incidente di esecuzione). 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
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