CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10592 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento Notificaa mezzo raccomandata A/R ex art. 26 Dpr 633/72della cartella presupposta-prova del perfezionamento del procedimento di notificazione Efficacia probatoria della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento- procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]é.it; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrent e - per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 5798 / 10 /20 20 , depositata in data 28 ottobre 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2024 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 532/10/2013della [OSCURATO:PERSONA] di Messina con la quale era stato accolto il ricorso del la suddett a contribuente avverso atto di intimazione di pagamento conseguente a cartelladi pagamento avente ad oggetto crediti per mancato versamento di Irpef, addizionali comunali e regionali all’Irpef, per gli anni 2001-2002. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse,la CTR -confermando la sentenza di primo grado-ha ritenuto l’illegittimità dell’impugnato atto di intimazione di pagamento per mancata prova della notifica della presupposta cartella esattoriale, essendosiil Concessionario limitato a produrre “una fotocopia di un avviso di ricevimento postale e un estratto di ruolo senza tuttavia allegare la matrice o la copia della cartella”pur essendo l’esattore tenuto, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del d.P.R. n. 602/1973,“a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e a farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”. La mera produzione dell’estratto di ruolo non consentiva di ritenere provata la notifica della cartella di pagamento attesa la diversità strutturale e funzionale tra i due atti.In ogni caso, la documentazione prodotta dal Concessionario era da considerarsi inidonea a comprovare la regolarità della notifica della cartella posto che non spettava allo stesso attestare la conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento depositato. 3.Resiste,con controricorso, la contribuente . 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTR ritenuto non provata dal Concessionario la notifica della presupposta cartella essendosi quest’ultimo limitato a produrre una fotocopia di un avviso di ricevimento postale e un estratto di ruolo senza allegare la matrice o la copia della cartella, non consentendo la mera produzione dell’estratto di ruolo di ritenere provata la notifica della cartella di pagamento attesa la diversità strutturale e funzionale tra i due atti. Diversamente, ad avviso della ricorrente, in caso – come nella specie-di notifica della cartella ex art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione era da ritenersi assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento non essendo necessario che l’Agente della Riscossione producesse la copia della cartella di pagamento, la quale una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario doveva ritenersi ritualmente consegnata stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. superabile solo dal contribuente che provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne cognizione come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 546/92, 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che il Concessionario non avesse prodotto documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica della presupposta cartella essendosi limitato a produrre una “fotocopia” di un avviso di ricevimento postale e un estratto di ruolo, non spettando allo stesso attestare la conformità all’originale della copia depositata. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, l’onere di disconoscere la conformità all’originale di una scrittura di una copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio andava assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, non essendo sufficiente, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive; peraltro, l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegnava la parte contro la quale il documento era prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincolava il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa. 3.I motivi - da trattare congiuntamente per connessione - sono fondati.3.1.[OSCURATO:PERSONA] più volte affermato che: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica , visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo commadel citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. n. 22816 del 2022; v. anche, Cass. n. 16949/2014; 6395/14; 4567/15; 20918/16; Cass. 6-5, n. 17499 del 2016; Cass. sez. 6-5, n. 19235 del 2016). In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito) (Cass. sez. 5, n. 5397 del 2016). 3.2.Peraltro, va osservato che, secondo questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326, Rv. 630907-01), non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 - che, peraltro, ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore, anziché con raccomandata con avviso di ricevimento) - alcuna norma prevedendo tale obbligo, né ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione. 3.3.Nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere-confermando la sentenza di primo grado- non provata dal Concessionario la notifica(a mezzo raccomandata A/R ex art. 26 Dpr 633/72) della cartella presupposta avendo quest’ultimo prodotto in giudizio soltanto “una fotocopia di un avviso di ricevimento postale e un estratto di ruolo” e non già “la matrice o la copia della cartella” sebbene alla luce dei richiamati principi di diritto, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione potesse essere assolta dal notificante esclusivamente mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale doveva ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. 3.4. Quanto poi alla efficacia probatoria della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento prodotto in giudizio, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "L'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione"(Cass.6 novembre 2020, n. 24841; Cass. n.882/2018; n. 4053/2018); perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probator ia , contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.); si è precisato da parte di questa Corte che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata -a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993). Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 8 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass., sez. 5, 30 gennaio 2006, n. 1991; Cass. Cass. 24841/2020, cit; Cass. sez. 6- 5, n. 5841 del 2023). 3.5. Peraltro, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.10.2018, n. 25292, Rv. 650980-01, cit. In termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez. 5, 26.10.2020, n. 23426, Rv. 659342- 01, nella quale si indicano alcuni modi esemplificativi della corretta proposizione del disconoscimento "Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti la cui copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale"; Cass. sez. 6-5, n. 21338 del 2022). Si è inoltre stabilito, in caso specifico di notificazione della cartella esattoriale, che: “laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformitàcontestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformitàdelle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (tra le altre, Cass.n. 23426/20; Cass. n. 22816 del 2022). 3.6. Nella sentenza impugnata la CTR non si è uniformata ai suddetti principi avendo,peraltro in mancanza di disconoscimento della controparte, negato efficacia probatoria alla copia fotostatica dell’avviso di ricevimento prodotto in giudizio dal Concessionario in quanto “non spettava [a quest’ultimo] attestare la conformità all’originale della copia fotostatica”, non sussistendo in capo allo stesso“il potere di autenticazione degli avvisi di ricevimento”. 3.7. Inammissibile si profila l’eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla mancata indicazione nella fotocopia dell’avviso di ricevimento del “numero della cartella” asseritamente notificata dal concessionario, atteso che la contribuente aveva l'onere, in realtà non assolto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis"la veridicità di tale asserzione prima di esaminare, nel merito, la questione stessa ((in tal senso, Cass. n. 10211 del 2015; nello stesso senso, Cass. sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; Cass. sez. 5, n. 40224 del 2021). 4. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q. M.