Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 27778/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO (CUI 05M35BQ) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO (CUI 04HDINL) avverso la sentenza in data 04/03/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- NOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune procuratore speciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/03/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..

1.1. Con un unico comune motivo deducono il vizio di omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché sollevano una questione non consentita in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso.

A tale riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorrenti, nel caso in esame, deducono genericamente un vizio di omessa motivazione sulla misura di una pena che non è illegale e che è stata concordata dalle stesse parti che ora muovono la censura.

Da ciò consegue che il motivo esposto con le impugnazioni non rientra tra le censure che è possibile muovere con il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen..

Da qui l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO (CUI 05M35BQ) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO (CUI 04HDINL) avverso la sentenza in data 04/03/2024 della [OSCURATO:PERSONA]- NOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune procuratore speciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/03/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico comune motivo deducono il vizio di omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena. 2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché sollevano una questione non consentita in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso. A tale riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). I ricorrenti, nel caso in esame, deducono genericamente un vizio di omessa motivazione sulla misura di una pena che non è illegale e che è stata concordata dalle stesse parti che ora muovono la censura. Da ciò consegue che il motivo esposto con le impugnazioni non rientra tra le censure che è possibile muovere con il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 30/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris