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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 11638/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15674-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.15674/2023 Cron.

Rep.

Ud.20/03/2024 CC avverso la sentenza n. 894/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2023 R.G.N. 1342/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con ordinanza n. 18826 del 12 luglio 2019 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso incidentale dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II e il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ‒ lettore di madrelingua straniera cui, con sentenza n. 4759/1997, era stata riconosciuta l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato a partire dal primo contratto a termine‒ e cassava, in relazione al ricorso e al motivo accolto, la sentenza n. 5184/2013 della Corte d’appello di Napoli.

2. riassunto il giudizio da parte dell’Università, la Corte napoletana, quale giudice del rinvio, osservava, in relazione alla domanda volta all’accertamento del diritto a mantenere il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, che, per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato con inquadramento come CEL) e fino al 31.12.2006, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale “agganciamento” retributivo non poteva essere mantenuto, e ciò in forza della regula iuris enunciata nell’ordinanza rescindente n. 18826/2019, secondo cui la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 operava nei soli limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, sicché a partire dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico (CEL) era escluso che la retribuzione potesse restare agganciata alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito;

3. né poteva invocarsi lo ius superveniens costituito, a detta della Mills, dall’art. 11 legge n. 167/2019, come modificato dall’art. 1 comma 305 legge n. 234/2021, il quale ultimo prevedeva sì uno stanziamento economico per superare il contenzioso in atto, ma non stabiliva l’abrogazione delle disposizioni che erano state oggetto di esame da parte della Cassazione con la pronuncia rescindente, ivi comprese quelle che prevedevano ‒ art. 1 d.l. n. 2/2004, conv. in legge n. 63/2004, come interpretato dalla legge n. 240/2010‒ la necessità, per la progressione economica, del contratto integrativo di categoria;

4. il giudice del rinvio rilevava che l’ordinanza rescindente aveva stabilitoche l’ex lettore, fino a che non diventava CEL nel 1996 ex lege n. 236/1995, era equiparato al ricercatore universitario a tempo definito, ma che, una volta creata la figura del CEL, non era più possibile ipotizzare un sistema retributivo che fosse sganciato dalla previsione del c.c.n.l. di categoria;

5. non sussistevano (infine) neppure i presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte Ue, essendo stata valorizzata dalla disciplina normativa l’anzianità di servizio dell’exlettore.

6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi assistiti da memoria , cui si è opposta con controricorso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA]

II. [OSCURATO:PERSONA]:

1. va premesso che il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, cod. p roc . c iv ., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta( Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30646 del 2018 ; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021); 1.1 sempre in viapregiudiziale, va disattesa l’istanza con cui la Mills chiede, nelle memorie illustrativedel 1° marzo 2024, disporsi il rinvio del presente procedimento in attesa della decisione della CGUE sul ricorso presentato dalla Commissione UE il 10 agosto 2023, risultando il ricorso pienamente definibile senza necessità di attendere gli esiti di detta decisione.

2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. p roc . c iv . , violazione e falsa applicazione de gli artt. 11 della legge n. 167/2017 del 20.11.2017, 1 comma 305 della legge n. 234 del 30.12.2021, nonché de i decret i interministeriali del 16.8.2019 n. 765 e del 24.5.2023 n. 688 e dell’art. 38 del d.l. n. 48/2023; la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità dello ius superveniens (art. 11 legge 167/2017, modificato dall’art. 1 comma 305 della legge n. 234/2021 e d attuato con il decreto del 16.8.2019 n. 765) mediante operazione ermeneutica che sovvertiva la ratiodella normativa richiamata, avendone confinato gli effetti soltanto per il futuro, in aperta violazione dei decreti interministeriali attuativi della norma (cfr. artt. 1 e 4 dello schema di contratto allegato) che stabilivano, invece, che gli effetti della ricostruzione della carriera dei lettori decorressero a far data dalla prima assunzione; 2.1il motivo, che muove da una ricostruzione non corretta del sistema delle fonti, è infondato; contrariamente a quanto opina la ricorrente, la legge n. 167/2017 non ha abrogato, infatti,il d.l. n. 2/2004 né la legge di interpretazione autentica ma ha solo previsto, come appresso meglio si dirà, uno stanziamento straordinario di fondi messo a disposizione delle Università per risolvere il contenzioso con gli ex lettori.

L’art. 4 dello schema tipo di contratto integrativo allegato al decreto interministeriale richiamato non ha valore normativo e, apprezzato unitamente alla norma di legge(art. 11 legge n. 167/2017, cit.) che stanzia i relativi fondi, consente solo (nel rispetto del sistema delle fonti delineato dal d.lgs. n. 165/2001 al quale è riferibile la contrattazione che qui viene in rilievo seppure applicabile a un rapporto di diritto privato) di prevedere a livello di Ateneo un trattamento di miglior favore, fermo restando che, in difetto di tale trattamento più favorevole,il diritto soggettivo non può che essere quello previsto dalle fonti normative sulle quali questa Corte ha già ripetutamente pronunciato.

A riguardo, valgano le considerazioni già espresse da Cass., Sez.

L, n. 20483/2023, secondo cui nel caso di specie la Corte di Giustizia ha sempre precisato che, in virtù del principio di non discriminazione, ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana, ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli exlettori e ad equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» (punto 37 della sentenza 18.6.2006 in causa C-119/04); ne deriva che l’unificazione, all’evolversi dei trattamenti della contrattazione collettiva, di quanto dovuto ai CEL e quanto dovuto ai CEL-ex lettori è del tutto legittima e conforme ai parametri imposti dalla Corte di Giustizia; la previsione di un assegno ad personamriassorbibile, al quale secondo l’ordinamento interno si fa ricorso in ogni ipotesi di modificazione oggettiva o soggettiva del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, non viola gli obblighi UE né il principio della parità di trattamento; è poi da escludere che il trattamento retributivo che risulta dall’applicazione congiunta della contrattazione collettiva di comparto e del d.l. n. 2/2004, come interpretato dall’art. 26 della legge n. 240/2010, sia non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; le considerazioni svolte al riguardo dalla Mills muovono dal presupposto erroneo dell’equiparazione, o comunque dell’assimilazione, della categoria dei collaboratori esperti linguistici al personale docente degli Atenei, che va, invece, esclusa, oltre che in ragione della diversa natura dei rapporti (in un caso di diritto pubblico, nell’altro di diritto privato), in quanto sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di CEL, per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti; la prima, infatti, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere solo funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche; detta diversità delle prestazioni a confronto non è smentita, bensì è confermata, dal d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore); il che esclude che si possa aderire all’istanza di rinvio della trattazione e in attesa degli sviluppi in ordine alla contrattazione integrativa di A teneo finalizzata anche a porre termine alla discriminazione nel trattamento economico degli ex lettori, denunciata con “parere motivato” della Commissione Europea del 26.1.2023; il decidere non è infatti tale da poter incidere su trattamenti migliorativi che fossero in ipotesi riconosciuti successivamente in sede di contrattazione integrativa, mentre questa S.C. ritiene sia da escludere, per quanto sopra argomentato, l’esistenza di un trattamento di sfavore per i lettori o CEL, in esito all’integrale evoluzione normativa e giuridica di cui si è detto, tutto essendo stato alla fine riportato nell’alveo comune del diritto interno della contrattazione collettiva; 2.2 proprio seguendo tale impostazione , il giudice del rinvio ha richiamato, dunque , il seguente principio di diritto della sentenza rescindente: «[…] c) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito»; ed ha quindi evidenziato correttamente che la legge 20.11.2017 n. 167 a veva previsto, all'art. 11, solo uno stanziamento straordinario di fondi, da utilizzare, previa adozione (con decreto ministeriale) di uno “schema tipo di contratto”, in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, finalizzata «al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». 2.3Anche l’art. 1, co mma 305 , della legge n. 234/2021, nell’apportare modifiche all’art. 11 legge n. 167/2017, cit., e i successivi decreti interministeriali richiamati, non hanno parimenti incidenza diretta sul trattamento retributivo della Mills, rinviando anche i decreti de quibus ai contratti integrativi a stipularsi.

Lo stesso art. 1 comma 3 lett. a) del decreto interministeriale n. 765, cit. prevede, d’altronde, che «la somma sarà ripartita tra gli Atenei, in proporzione al numero di exlettori in servizio al 31.12.2018, con riferimento alle università che entro il 31.10.2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al presente decreto», il quale ultimo, a sua volta, stabilisce (art. 8, recante “condizione sospensiva”) che «l’efficacia del contratto integrativo è subordinata ‒ e pertanto sospesa ‒ sino alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all’art. 2113, comma 4 , del codice civile e all’acquisizione da parte dell’Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall’applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria» ‒ già pendente o da instaurarsi ‒ volta al riconoscimento «di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto nel presente accordo, a fronte dell’applicazione delle condizioni ivi previste». 2.4Il giudice di rinvio, in tale cornice normativa, si è uniformato al principio di diritto statuito in sede di legittimità, in quanto vincolato in ordine alle questioni già decise con l’ordinanza rescindente , escludendo, con motivazione logica ed esauriente, che la disciplina invocata dalla ricorrente potesseimmutare il quadro normativo e valere in termini di ius superveniens.

Non sono ravvisabili, or dunque, i vizi denunciati nel motivo sotto l'aspetto dellaviolazione di legge.

3. C on la seconda critica si denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc. c iv . , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc. c iv .; il giudice del rinvio non avrebbe spiegato le ragioni della inapplicabilità dell’art. 11 della legge 167/2017 e del decreto del 16.8.2019 n. 765 ; trattavasi di disposizioni sopravvenute al principio di diritto enunciato nell’ordinanza rescindente , considerato anche che l’art. 11 della legge n. 167/2017 era stato attuato con il decreto interministeriale n. 765/19, cit.,che escludeva il congelamento di classi e scatti del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, e , inoltre la discip lina era stata in seguito ulteriormente modificatadall’art. 1 comma 305 della legge 30.12.2021 n. 234; 3.1il motivo è manifestamente infondato; 3.2il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura solo qualora la motivazione o manchi del tutto ‒ nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ‒ ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

La sentenza impugnata fornisce, per contro, una motivazione logica ed esauriente delle ragioni per le quali ritiene non configurabile ius superveniens, argomentando su ogni aspetto della questione e specificamente sul fatto che «non corrisponde al vero che la norma sopra richiamata abbia abrogato il riferimento o comunque la necessità del contratto integrativo»; né tanto meno è vero ‒ precisa ancora il giudice del rinvio ‒ che la disciplina in esame «abbia abrogato, modificato o sostituito la norma di legge (art. 1 d.l. n. 2/2004, come interpretato dalla legge n. 240/2010) della cui applicazione si tratta nel presente giudizio» (così a pag. 11 sentenza impugnata).

4. C on il terzo mezzo si lamenta ( art. 360 n. 4 c od . p roc . c iv . ) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 394 cod. p roc . c iv . ; la Corte di merito, in violazione dell’art. 394 ultimo comma cod. proc. c iv . , aveva omesso ogni valutazione dell’impatto della normativa sopravvenuta sul principio di diritto di cui alla lett. c) della ordinanza n. 18826/2019; 4.1il motivo è infondato per le ragioni già precisate ai punti che precedono;l’impatto della nuova normativa ‒ ancora in fieri e non applicabile (come tale) alla fattispecie in esame ‒ è stato vagliato dalla Corte d’appello che ha motivatamente escluso che essa potesse valere a integrare lo ius superveniens ai fini del superamento della regula iurisfissata dalla pronuncia rescindente .5.

C on il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c od . p roc . c iv . ; il giudice del rinvio aveva trascurato di esaminare gli effetti del decreto interministeriale n. 765/2019, cit., integrato dal decreto interministeriale n. 688 del 24.5.2023, che avevano riconosciuto per i lettori, con valenza decisiva nel presente giudizio, il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito con classi e scatti senza alcuna ipotesi di “congelamento”della dinamica salariale; la Corte d’appello aveva, inoltre, omesso l’esame della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione CE con atto di messa in mora del 23.9.2021; 5.1il motivo è inammissibile; si rileva, a riguardo, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (cfr., Cass., n. 2268 del 2022), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, quali quelle interpretative dedotte nel motiv o in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità della critica irritualmente formulata(Cass. n. 31332/2022).

6. C on il quinto, ed ultimo, motivo si denuncia , testualmente : «violazione art. 45 del TFUE e della sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c od. proc. civ. ; questione pregiudiziale comunitaria»; la ricorrente, nell’ipotesi di applicazione del principio di diritto della pronuncia rescindente, chiede p ropor si rinvio pregiudiziale dell’art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010 per contrasto con l’art. 45 TFUE e con il principio espresso da Corte giust. in data 26.6.2001 (causa C-212/99), che escludono ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità tra lavoratori degli Stati membri; 6.1il motivo è infondato; 6.2questa Corte ha già affermato (Cass., Sez.

L, n. 13886/2023) che con il richiamato art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito la questione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal d.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l’eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata; 6.3in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peiusdel livello retributivo raggiunto, dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest’ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente; si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello garantito nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo; 6.4 è stato altresì precisato che non si ravvisa in tal caso alcuna violazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto va limitata «a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale»; la nozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unite coincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, che con la sentenza 26.6.2001, in causa C –212/99, ha precisato che «se i lavoratori beneficiano in forza della legge n. 230 della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione» (punto 30); 6.5d’altro canto, garantendo la ricostruzione della carriera nei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n. 2/2004 e della legge n. 240/2010,non è stato in alcun modo violato il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità ed anzi, al contrario, il rispetto del divieto di reformatio in peiusè stato garantito con le stesse modalità attraverso le quali è assicurato, tanto nell’impiego pubblico quanto in quello privato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazioni oggettive e soggettive del rapporto che implichino la conservazione del trattamento economico acquisito;6.6non si ravvisa, pertanto, la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale sollecitato, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claireche, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.7nel caso di specie, la Corte di Giustizia nelle decisioni invocate dalla ricorrente ha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e a equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» (v. punto 37 della sentenza 18.6.2006 in causa C-119/04); 6.6 orbene, da tali principi non si è affatto discostata la sentenza impugnata, la quale evidenzia, in definitiva, come la giurisprudenza della Cassazione abbia garantito « proprio quell’uniformità di trattamento tra i CELa prescindere dal momento della stipula dei loro rispettivi contratti» (v. a pag. 10 della sentenza impugnata), sicché, in conclusione, il quinto motivo e con esso l’intero ricorso dev’essere rigettato, con addebito delle spese del giudizio di legittimità ‒ liquidate in dispositivo ‒ alla parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese gen. al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15674-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.15674/2023 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC avverso la sentenza n. 894/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2023 R.G.N. 1342/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con ordinanza n. 18826 del 12 luglio 2019 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso incidentale dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II e il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ‒ lettore di madrelingua straniera cui, con sentenza n. 4759/1997, era stata riconosciuta l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato a partire dal primo contratto a termine‒ e cassava, in relazione al ricorso e al motivo accolto, la sentenza n. 5184/2013 della Corte d’appello di Napoli. 2. riassunto il giudizio da parte dell’Università, la Corte napoletana, quale giudice del rinvio, osservava, in relazione alla domanda volta all’accertamento del diritto a mantenere il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, che, per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato con inquadramento come CEL) e fino al 31.12.2006, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale “agganciamento” retributivo non poteva essere mantenuto, e ciò in forza della regula iuris enunciata nell’ordinanza rescindente n. 18826/2019, secondo cui la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 operava nei soli limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, sicché a partire dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico (CEL) era escluso che la retribuzione potesse restare agganciata alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito; 3. né poteva invocarsi lo ius superveniens costituito, a detta della Mills, dall’art. 11 legge n. 167/2019, come modificato dall’art. 1 comma 305 legge n. 234/2021, il quale ultimo prevedeva sì uno stanziamento economico per superare il contenzioso in atto, ma non stabiliva l’abrogazione delle disposizioni che erano state oggetto di esame da parte della Cassazione con la pronuncia rescindente, ivi comprese quelle che prevedevano ‒ art. 1 d.l. n. 2/2004, conv. in legge n. 63/2004, come interpretato dalla legge n. 240/2010‒ la necessità, per la progressione economica, del contratto integrativo di categoria; 4. il giudice del rinvio rilevava che l’ordinanza rescindente aveva stabilitoche l’ex lettore, fino a che non diventava CEL nel 1996 ex lege n. 236/1995, era equiparato al ricercatore universitario a tempo definito, ma che, una volta creata la figura del CEL, non era più possibile ipotizzare un sistema retributivo che fosse sganciato dalla previsione del c.c.n.l. di categoria; 5. non sussistevano (infine) neppure i presupposti del rinvio pregiudiziale alla Corte Ue, essendo stata valorizzata dalla disciplina normativa l’anzianità di servizio dell’exlettore. 6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi assistiti da memoria , cui si è opposta con controricorso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II. [OSCURATO:PERSONA]: 1. va premesso che il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, cod. p roc . c iv ., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta( Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30646 del 2018 ; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021); 1.1 sempre in viapregiudiziale, va disattesa l’istanza con cui la Mills chiede, nelle memorie illustrativedel 1° marzo 2024, disporsi il rinvio del presente procedimento in attesa della decisione della CGUE sul ricorso presentato dalla Commissione UE il 10 agosto 2023, risultando il ricorso pienamente definibile senza necessità di attendere gli esiti di detta decisione. 2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. p roc . c iv . , violazione e falsa applicazione de gli artt. 11 della legge n. 167/2017 del 20.11.2017, 1 comma 305 della legge n. 234 del 30.12.2021, nonché de i decret i interministeriali del 16.8.2019 n. 765 e del 24.5.2023 n. 688 e dell’art. 38 del d.l. n. 48/2023; la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità dello ius superveniens (art. 11 legge 167/2017, modificato dall’art. 1 comma 305 della legge n. 234/2021 e d attuato con il decreto del 16.8.2019 n. 765) mediante operazione ermeneutica che sovvertiva la ratiodella normativa richiamata, avendone confinato gli effetti soltanto per il futuro, in aperta violazione dei decreti interministeriali attuativi della norma (cfr. artt. 1 e 4 dello schema di contratto allegato) che stabilivano, invece, che gli effetti della ricostruzione della carriera dei lettori decorressero a far data dalla prima assunzione; 2.1il motivo, che muove da una ricostruzione non corretta del sistema delle fonti, è infondato; contrariamente a quanto opina la ricorrente, la legge n. 167/2017 non ha abrogato, infatti,il d.l. n. 2/2004 né la legge di interpretazione autentica ma ha solo previsto, come appresso meglio si dirà, uno stanziamento straordinario di fondi messo a disposizione delle Università per risolvere il contenzioso con gli ex lettori. L’art. 4 dello schema tipo di contratto integrativo allegato al decreto interministeriale richiamato non ha valore normativo e, apprezzato unitamente alla norma di legge(art. 11 legge n. 167/2017, cit.) che stanzia i relativi fondi, consente solo (nel rispetto del sistema delle fonti delineato dal d.lgs. n. 165/2001 al quale è riferibile la contrattazione che qui viene in rilievo seppure applicabile a un rapporto di diritto privato) di prevedere a livello di Ateneo un trattamento di miglior favore, fermo restando che, in difetto di tale trattamento più favorevole,il diritto soggettivo non può che essere quello previsto dalle fonti normative sulle quali questa Corte ha già ripetutamente pronunciato. A riguardo, valgano le considerazioni già espresse da Cass., Sez. L, n. 20483/2023, secondo cui nel caso di specie la Corte di Giustizia ha sempre precisato che, in virtù del principio di non discriminazione, ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana, ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli exlettori e ad equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» (punto 37 della sentenza 18.6.2006 in causa C-119/04); ne deriva che l’unificazione, all’evolversi dei trattamenti della contrattazione collettiva, di quanto dovuto ai CEL e quanto dovuto ai CEL-ex lettori è del tutto legittima e conforme ai parametri imposti dalla Corte di Giustizia; la previsione di un assegno ad personamriassorbibile, al quale secondo l’ordinamento interno si fa ricorso in ogni ipotesi di modificazione oggettiva o soggettiva del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, non viola gli obblighi UE né il principio della parità di trattamento; è poi da escludere che il trattamento retributivo che risulta dall’applicazione congiunta della contrattazione collettiva di comparto e del d.l. n. 2/2004, come interpretato dall’art. 26 della legge n. 240/2010, sia non proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato; le considerazioni svolte al riguardo dalla Mills muovono dal presupposto erroneo dell’equiparazione, o comunque dell’assimilazione, della categoria dei collaboratori esperti linguistici al personale docente degli Atenei, che va, invece, esclusa, oltre che in ragione della diversa natura dei rapporti (in un caso di diritto pubblico, nell’altro di diritto privato), in quanto sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995, nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione di lettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di CEL, per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche», evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti; la prima, infatti, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere solo funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche; detta diversità delle prestazioni a confronto non è smentita, bensì è confermata, dal d.l. n. 2/2004 che alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore); il che esclude che si possa aderire all’istanza di rinvio della trattazione e in attesa degli sviluppi in ordine alla contrattazione integrativa di A teneo finalizzata anche a porre termine alla discriminazione nel trattamento economico degli ex lettori, denunciata con “parere motivato” della Commissione Europea del 26.1.2023; il decidere non è infatti tale da poter incidere su trattamenti migliorativi che fossero in ipotesi riconosciuti successivamente in sede di contrattazione integrativa, mentre questa S.C. ritiene sia da escludere, per quanto sopra argomentato, l’esistenza di un trattamento di sfavore per i lettori o CEL, in esito all’integrale evoluzione normativa e giuridica di cui si è detto, tutto essendo stato alla fine riportato nell’alveo comune del diritto interno della contrattazione collettiva; 2.2 proprio seguendo tale impostazione , il giudice del rinvio ha richiamato, dunque , il seguente principio di diritto della sentenza rescindente: «[…] c) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito»; ed ha quindi evidenziato correttamente che la legge 20.11.2017 n. 167 a veva previsto, all'art. 11, solo uno stanziamento straordinario di fondi, da utilizzare, previa adozione (con decreto ministeriale) di uno “schema tipo di contratto”, in sede di contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, finalizzata «al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382». 2.3Anche l’art. 1, co mma 305 , della legge n. 234/2021, nell’apportare modifiche all’art. 11 legge n. 167/2017, cit., e i successivi decreti interministeriali richiamati, non hanno parimenti incidenza diretta sul trattamento retributivo della Mills, rinviando anche i decreti de quibus ai contratti integrativi a stipularsi. Lo stesso art. 1 comma 3 lett. a) del decreto interministeriale n. 765, cit. prevede, d’altronde, che «la somma sarà ripartita tra gli Atenei, in proporzione al numero di exlettori in servizio al 31.12.2018, con riferimento alle università che entro il 31.10.2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al presente decreto», il quale ultimo, a sua volta, stabilisce (art. 8, recante “condizione sospensiva”) che «l’efficacia del contratto integrativo è subordinata ‒ e pertanto sospesa ‒ sino alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all’art. 2113, comma 4 , del codice civile e all’acquisizione da parte dell’Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall’applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria» ‒ già pendente o da instaurarsi ‒ volta al riconoscimento «di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto nel presente accordo, a fronte dell’applicazione delle condizioni ivi previste». 2.4Il giudice di rinvio, in tale cornice normativa, si è uniformato al principio di diritto statuito in sede di legittimità, in quanto vincolato in ordine alle questioni già decise con l’ordinanza rescindente , escludendo, con motivazione logica ed esauriente, che la disciplina invocata dalla ricorrente potesseimmutare il quadro normativo e valere in termini di ius superveniens. Non sono ravvisabili, or dunque, i vizi denunciati nel motivo sotto l'aspetto dellaviolazione di legge. 3. C on la seconda critica si denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc. c iv . , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cod.proc. c iv .; il giudice del rinvio non avrebbe spiegato le ragioni della inapplicabilità dell’art. 11 della legge 167/2017 e del decreto del 16.8.2019 n. 765 ; trattavasi di disposizioni sopravvenute al principio di diritto enunciato nell’ordinanza rescindente , considerato anche che l’art. 11 della legge n. 167/2017 era stato attuato con il decreto interministeriale n. 765/19, cit.,che escludeva il congelamento di classi e scatti del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, e , inoltre la discip lina era stata in seguito ulteriormente modificatadall’art. 1 comma 305 della legge 30.12.2021 n. 234; 3.1il motivo è manifestamente infondato; 3.2il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura solo qualora la motivazione o manchi del tutto ‒ nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ‒ ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. La sentenza impugnata fornisce, per contro, una motivazione logica ed esauriente delle ragioni per le quali ritiene non configurabile ius superveniens, argomentando su ogni aspetto della questione e specificamente sul fatto che «non corrisponde al vero che la norma sopra richiamata abbia abrogato il riferimento o comunque la necessità del contratto integrativo»; né tanto meno è vero ‒ precisa ancora il giudice del rinvio ‒ che la disciplina in esame «abbia abrogato, modificato o sostituito la norma di legge (art. 1 d.l. n. 2/2004, come interpretato dalla legge n. 240/2010) della cui applicazione si tratta nel presente giudizio» (così a pag. 11 sentenza impugnata). 4. C on il terzo mezzo si lamenta ( art. 360 n. 4 c od . p roc . c iv . ) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 394 cod. p roc . c iv . ; la Corte di merito, in violazione dell’art. 394 ultimo comma cod. proc. c iv . , aveva omesso ogni valutazione dell’impatto della normativa sopravvenuta sul principio di diritto di cui alla lett. c) della ordinanza n. 18826/2019; 4.1il motivo è infondato per le ragioni già precisate ai punti che precedono;l’impatto della nuova normativa ‒ ancora in fieri e non applicabile (come tale) alla fattispecie in esame ‒ è stato vagliato dalla Corte d’appello che ha motivatamente escluso che essa potesse valere a integrare lo ius superveniens ai fini del superamento della regula iurisfissata dalla pronuncia rescindente .5. C on il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c od . p roc . c iv . ; il giudice del rinvio aveva trascurato di esaminare gli effetti del decreto interministeriale n. 765/2019, cit., integrato dal decreto interministeriale n. 688 del 24.5.2023, che avevano riconosciuto per i lettori, con valenza decisiva nel presente giudizio, il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito con classi e scatti senza alcuna ipotesi di “congelamento”della dinamica salariale; la Corte d’appello aveva, inoltre, omesso l’esame della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione CE con atto di messa in mora del 23.9.2021; 5.1il motivo è inammissibile; si rileva, a riguardo, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (cfr., Cass., n. 2268 del 2022), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, quali quelle interpretative dedotte nel motiv o in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità della critica irritualmente formulata(Cass. n. 31332/2022). 6. C on il quinto, ed ultimo, motivo si denuncia , testualmente : «violazione art. 45 del TFUE e della sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c od. proc. civ. ; questione pregiudiziale comunitaria»; la ricorrente, nell’ipotesi di applicazione del principio di diritto della pronuncia rescindente, chiede p ropor si rinvio pregiudiziale dell’art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010 per contrasto con l’art. 45 TFUE e con il principio espresso da Corte giust. in data 26.6.2001 (causa C-212/99), che escludono ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità tra lavoratori degli Stati membri; 6.1il motivo è infondato; 6.2questa Corte ha già affermato (Cass., Sez. L, n. 13886/2023) che con il richiamato art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito la questione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal d.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l’eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata; 6.3in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peiusdel livello retributivo raggiunto, dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest’ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente; si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello garantito nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del c.c.n.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo; 6.4 è stato altresì precisato che non si ravvisa in tal caso alcuna violazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto va limitata «a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale»; la nozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unite coincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, che con la sentenza 26.6.2001, in causa C –212/99, ha precisato che «se i lavoratori beneficiano in forza della legge n. 230 della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione» (punto 30); 6.5d’altro canto, garantendo la ricostruzione della carriera nei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n. 2/2004 e della legge n. 240/2010,non è stato in alcun modo violato il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità ed anzi, al contrario, il rispetto del divieto di reformatio in peiusè stato garantito con le stesse modalità attraverso le quali è assicurato, tanto nell’impiego pubblico quanto in quello privato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazioni oggettive e soggettive del rapporto che implichino la conservazione del trattamento economico acquisito;6.6non si ravvisa, pertanto, la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale sollecitato, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claireche, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.7nel caso di specie, la Corte di Giustizia nelle decisioni invocate dalla ricorrente ha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e a equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a quello di cui beneficia la detta categoria» (v. punto 37 della sentenza 18.6.2006 in causa C-119/04); 6.6 orbene, da tali principi non si è affatto discostata la sentenza impugnata, la quale evidenzia, in definitiva, come la giurisprudenza della Cassazione abbia garantito « proprio quell’uniformità di trattamento tra i CELa prescindere dal momento della stipula dei loro rispettivi contratti» (v. a pag. 10 della sentenza impugnata), sicché, in conclusione, il quinto motivo e con esso l’intero ricorso dev’essere rigettato, con addebito delle spese del giudizio di legittimità ‒ liquidate in dispositivo ‒ alla parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese gen. al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 11638/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris