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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 2022

Cassazione n. 24446/2026

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.ra [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 25 gennaio 2023, ed anche nella qualità dieredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 24 ottobre 2025, SterpettiGiulia e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stevanato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3611/2022 depositata il 12/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20261.

Sul terreno sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.101, in data 20 luglio 1960,veniva presentato al Comune di Roma un progetto per la costruzione di uncapannone, ad uso magazzino (categoria catastale C/2).

Tale progettoveniva approvato dal Comune di Roma il 27 ottobre 1960, subordinando,tuttavia, il rilascio della licenza di costruzione alla presentazione di un attomediante il quale la contribuente, in caso di richiesta dell’Ente, siobbligava a demolire senza compenso alcuno, irrevocabilmente edefinitivamente il capannone progettato.

Ciò perché il terreno su cuisarebbe stato edificato il capannone risultava essere gravato da vincoloarcheologico, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonchè da vincolopaesaggistico (ex lege 1497/39) ed attiguo al sistema archeologicomonumentale delle [OSCURATO:PERSONA] e degli Acquedotti.

L’11 settembre 1986,la proprietaria a seguito della diffida del Comune di Roma a demolire ilcapannone costruito abusivamente sul terreno, sito in [OSCURATO:PERSONA] n.101, presentava istanza di condono, che veniva respinta a seguito delparere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

Nelle moredella determinazione dirigenziale circa l’istanza di condono presentata nel1986, la contribuente provvedeva nel 2004 ad effettuare una variazionecatastale, variando la categoria catastale dell’intero immobile (con nuovonumero di particella 1679) da C/2 (Magazzini e locali di depositi) in C/1(Negozi e depositi), avendo l’intenzione di intraprendervi un’attivitàcommerciale, anche se provvisoriamente.1.1 In data 21 settembre 2006, il Comune di Roma, attenendosi al parerenegativo espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma emettevala [OSCURATO:PERSONA] n. 708, con cui rigettava l’istanza dicondono relativamente agli immobili destinati ad attività commerciale peruna superficie di mq 818,87, con esclusione degli immobili destinatiall’attività artigianale – industriale.Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20261.2 Il Comune di Roma, il 21 dicembre 2018, sulla base delle informazionipresenti nel [OSCURATO:PERSONA] di Roma e nella Conservatoria deiRegistri Immobiliari, notificava alla contribuente l’avviso di accertamentocon il quale accertava l’insufficiente versamento dell’IMU per il 2013 perl’importo di 32.978,40 Euro con contestuale irrogazione di sanzioni perl’importo di 9.157,62.1.3 Avverso detto atto di accertamento, quindi, come per gli altriprecedenti, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma chiedendo, previa apposita istanza disospensione, in via principale che l’accertamento venisse annullatotrattandosi di unità collabente, in via subordinata che la pretesa venisseridotta al 50% stante l’inabitabilità/inagibilità dell’immobile.1.4 All’esito del primo grado di giudizio la Commissione TributariaProvinciale di Roma, con la sentenza n 2382/2020, contrariamente agliesiti degli altri due contenziosi aventi ad oggetto le annualità 2012 e 2011,respingeva il ricorso della contribuente.1.5 La contribuente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure,eccependo l’esistenza del giudicato esterno, atteso che nelle more passavain giudicato la sentenza 4052/16/21019, resa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, avente ad oggetto la medesima fattispecie,per l’anno 2012 che, in quella sede, aveva accertato la carenza delpresupposto impositivo anche per gli anni precedenti la presentazione delDOCFA con cui era stato proposto lo stato di collabenza del capannone afar data dal 10 novembre 2010.1.6 All’esito del secondo giudizio di merito, la Commissione TributariaRegionale del Lazio con sentenza n 3611/2022 respingeva l’appello,affermando che il giudicato invocato, di cui alla sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio n 4052/2019 si sarebbeformato in relazione all’intervenuta statuizione di cessata materia delcontendere, con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026confermando l’adeguatezza motivazionale dell’avviso impugnato,respingendo la tesi della appellante ed, infine, rimarcando l’evidentecontrasto tra il dichiarato stato di degrado con la locazione dell’immobilerisalente al 2016, nonché la mancanza di idonea denuncia preventiva dapresentare al Comune, a cui non poteva ritenersi equiparabiledocumentazione relativa all’inagibilità dell’immobile presentata ad altroente.1.7 Gli eredi dell’originaria proprietaria ricorrono per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe svolgendo sette motivi.1.8 Replica con controricorso Roma capitale.1.9 Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizioneanticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispettoalla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a sette motivi.2.

Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez.

Un., 10 aprile 2024, n.9611).

Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio possaassumere la veste di relatore nel collegio giudicante.Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20263.

Il primo motivo prospetta errore in judicando, violazione e/o falsaapplicazione dell’art 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3c.p.c. , avendo la Corte regionale violato e/o falsamente applicato l’art.2909 c.c., invocato dall’appellante in sede di gravame, affermando che ilgiudicato si è formato con riferimento ad una pronuncia di cessazione dellamateria del contendere.

Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato chela pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce unafattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenzadichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio peril venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dellostesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinunciaagli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, all’emanazione diuna sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, perun verso la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradidi giudizio e non passate in cosa giudicata, e, per l’altro, la sua assolutainidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fattavalere ...

All’irrilevanza, con riferimento alla pretesa tributaria fatta valereda [OSCURATO:PERSONA], del passaggio in giudicato della pronuncia richiamatadall’appellante, consegue l’infondatezza del motivo .Di contro, si assume che solo la sentenza n. 9930/2018 della CTP-Roma siera conclusa con la cessata materia del contendere, mentre con lasentenza n. 4052/2019, i Giudici della [OSCURATO:PERSONA] non sierano limitati a ribadire/confermare la cessata materia dichiarata consentenza ricognitiva dal [OSCURATO:PERSONA], ma avevano esaminato le tesicontrapposte, verificato le risultanze documentali riversate nel giudizio dimerito non contestate dalla controparte, tra le quali, in particolare,l’accettazione, da parte appunto dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma,della variazione d’uso dell’immobile proposta dalla contribuente dal 10novembre 2010.

I Giudici del merito avrebbero - secondo la tesi degliistanti - effettuato un nuovo esame, così esprimendosi ..lo stesso UfficioNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026Provinciale Territorio di Roma, ha riconosciuto la variazione delladestinazione dell’unità immobiliare in contestazione, da “negozio” ad“unità collabente” ove si legge: “l’immobile oggetto della presentevariazione ha perso la redditualità a far data dal 10/11/2010; “consideratoinoltre, come documentato in atti con perizia asseverata con allegatefotografie dalla quale risulta lo stato di degrado degli immobili privi dienergia ed acqua, che stante il notevole degrado ne ha determinato laperdita di una capacità reddituale temporale rilevante con attribuzionedella Cat. – F2 – come da Decreto M.F. del 02/01/1998, n. 28, art. 3, co.2 – considerato che gli stessi immobili erano anche occupati da stranierisin dal 2010 considerata la denuncia-querela al Commissario di PubblicaSicurezza di Avezzano avente ad oggetto l’occupazione abusiva di extracomunitari dei capannoni siti in Roma via Demetriade, 101, l’appello varespinto ritenuta la giurisprudenza citata non confacente alla realtàfattuale del caso in esame ove in merito a quanto provato e documentatodalla parte contribuente il Comune non ha sollevato alcunacontestazione .Si afferma, altresì, che con la sentenza n. 9930/2018 era stata accertatala rilevanza giuridica dell’intervenuta accettazione, da parte dell’UfficioProvinciale Territorio di Roma, della variazione proposta dalla contribuentee sulla base di quella aveva concluso per la cessata materia delcontendere ricorso.

Previo riesame dei fatti e dei documenti in atti, la CTRadita da [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato l’intervenuta accettazione daparte del Comune appellante della variazione d’uso dell’immobile comerichiesta, dal 10 novembre 2010, dalla contribuente e nondimenorespingeva l’appello.Si soggiunge che in entrambi i gradi di merito richiamati risultainequivocabilmente effettuato un accertamento concreto sia dei fattidedotti che dei documenti riversati in atti, con esito decisorio favorevolealla contribuente prima per cessata materia e poi per infondatezza, sullaNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026base dell’esame dei fatti, della pretesa fatta valere dall’Ente in sede diimpugnazione.Parte ricorrente si sofferma su talune pronunce di legittimità che hannoriconosciuto l’idoneità della sentenza di cessata materia del contendere aformare il giudicato sostanziale processuale (cfr Cass 3598/2015),affermando che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza in questa sede impugnata ha violato e falsamente applicato l’art.2909 cc, vanificando la portata della sentenza 4052/2019.Secondo l’assunto di parte ricorrente, il giudicato avrebbe definitivamenteaccertato che per le annualità 2011 e 2012 l’IMU non era dovuta dallaSig.ra Rosci, stante l’accertato stato di collabenza dell’immobile dal 10novembre 2010, come confermato non solo nella perizia allegata allaproposta di variazione accettata, bensì anche dalla denuncia querela in attie risalente a quella data4.Il motivo è infondato.4.1 Come osservato nella proposta di definizione anticipata, nella specie,non può ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalle sentenzeintervenute tra le medesime parti in relazione ad altre annualità diimposta, in relazione all'interpretazione giuridica della normativa inmateria ovvero con riferimento agli effetti del docfa ovvero alla predicataconoscenza del Comune del dedotto stato di inagibilità degli immobili.L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice,infatti, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegeticaesercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distintomodo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva delgiudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamentigiuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedentegiurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attualeordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass.,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.).

Ne discende chel’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta afondamento della pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato ilgiudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimitànel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al casoconcreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendoad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass.,sez. 1, 29/04/1976 n. 1531; Cass., sez.

L, 23/12/2003, n. 19679; Cass.,sez. 3, 20/10/2010, n. 216561).Ebbene, le sentenze prodotte da parte contribuente hanno accolto i ricorsiproposti sulla base di una erronea interpretazione dei principi di diritto inmateria di effetti derivanti dalla dichiarazione del contribuente e sullascorta di una presunta conoscenza dello stato di inagibilità derivante dalladenuncia al Commissariato.In altri termini, le decisioni che – ad avviso del contribuente -costituiscono giudicati vincolanti per le successive annualità, non risultanoaffatto tali, nemmeno per quanto concerne la valutazione delle proveaddotte nei giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precluderead ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente ediscrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottopostaal suo esame ( v.

Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 13381/2020) .4.2 A ulteriore conforto della soluzione proposta, si rammenta che lasentenza impugnata ha negato valore di giudicato (sostanziale) conriferimento alle pronuncia di cessazione della materia del contendere, inlinea con il principio affermato da questa Corte secondo cui la sentenzache dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramenteprocessuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesafatta valere nel relativo giudizio (Cass. n. 10960 del 06/05/2010; Cass. n.1695/2018; Cass. n.58/2019; Cass.n. 25491/2021).Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026Come già chiarito dalle S.U. n. 1048/2000 secondo cui il principio secondocui la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce,in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia,espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e diquello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dallaprassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dellaimpossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir menodell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tuttele volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o dirinuncia alla pretesa sostanziale; alla emanazione di una sentenza dicessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto,la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi digiudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assolutainidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesafatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venirmeno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulterioreconseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza,ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado incui risulta emessa) (in senso conf., ex multis, Cass. nn. 64/2001,147/2001, 9332/2001, 1002/2001, 13401/2001, 15361/2001,10997/2002, 11429/2002, 12090/2002, 3122/2003, 10042/2003,4714/2006, 12887/2009, 7185/2010).4.3 Ne discende che, fermo restando il giudicato in ordine all'aspetto delvenir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in ordine a taleprofilo, incombeva sulla parte, che avesse reputato erronea la declaratoriadi cessazione della materia del contendere, l'onere d'impugnare ladecisione, poichè la pretesa fatta valere in giudizio non viene coperta dalgiudicato.5.

Il secondo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di errore in procedendo,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026violazione e/o falsa applicazione dell’art 132 c.p.c. e dell’art 5 d.lgs n.504/92; illogicità della motivazione in punto di difetto di motivazionedell’avviso di accertamento , per avere il decidente statuito sulla censurarelativa alla carenza motivazionale dell’avviso, prima affermando cheerroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto adeguatamentemotivato l’avviso opposto, per poi affermare che l’atto conteneva tutti glielementi richiesti dalla Corte di cassazione palesando un irrisolvibilecontrasto tra le premesse del ragionamento logico e le conclusioni cuiperviene il Collegio.5.1 La censura va respinta.La Corte distrettuale ha esaustivamente motivato, considerando chel’avviso aveva determinato l’imposta sulla scorta delle rendite catastaliben individuate nell’atto allegato.Va aggiunto che nessun irriducibile contrasto si ravvisa nelle affermazionievidenziate dalla parte ricorrente, in quanto l’affermazione al riguardo ilgiudice di prime cure aveva ritenuto erroneamente adeguata lamotivazione dell’avviso si riferisce al secondo motivo di appello propostodalla contribuente che lamentava appunto il deficit motivazionale dell’attoimpositivo.

E rispetto a detta censura, la Corte distrettuale ha statuito,invece, riconoscendo la completezza dell’avviso di accertamentocontenente gli elementi necessari a far conoscere al destinatario le ragionifondanti la pretesa tributaria.Ciò, peraltro, in linea con quanto più volte affermato da questa Corte,secondo cui l’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogniqualvolta espliciti la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali edallorquando, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi edoggettivi della posizione creditoria dedotta, riporti anche i fattiastrattamente giustificativi della pretesa che consentano di delimitarel'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.6.

La terza censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 1, comma740, l 160/2019 , in quanto la difesa della contribuente aveva invocato –nel giudizio di merito - l’applicabilità al caso di specie dell’esenzione dalladebenza IMU sulla base dell’accertato stato di collabenza dell’immobile edall’assenza del presupposto impositivo di cui al combinato disposto dagliartt. 2, comma 1, d.m. 2/01/1998 n 28 e 1, comma 740, legge n.160/2019, mentre, in violazione dell’invocato art. 2, comma 1, d.m. n.28/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha così statuito: Osserva laCommissione, quanto alla valenza della dichiarazione DOCFA del 2017,che il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, con riferimento all’ICI, principiocomunque estensibile anche all’imposta municipale propria, che la baseimponibile va determinata con riferimento alla data della denuncia(ordinanza Cass sez V 11 giugno 2021 n 16679).

E’ pur vero che, nel casoin esame, a tale dichiarazione era stata allegata una relazione tecnica, dacui risultava lo stato di collabenza dell’immobile sin dal 2010.

Tuttavia taleprospettato collide con la circostanza che, nel 2016, l’immobile era statolocato alla [OSCURATO:PERSONA] E C, per l’uso di esposizione evendita di autoveicoli, attività che escludeva logicamente uno stato dipressochè inagibilità, conseguente alla dedotta collabenza, dell’immobileove detta attività si sarebbe svolta.

Inoltre, le fotografie, di cui è corredatala menzionata relazione tecnica, sono prive di elementi oggettivi, che neconsentano un’inequivoca collocazione temporale .6.1.

La doglianza non può essere accolta.La regola generale ricavabile dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5,comma 2, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive permancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'impostasuccessivo quello nel corso del quale sono state annotate negli attiNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi incui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (cometali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento chesostituiscono oppure quando conseguano a modificazioni della consistenzao della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente,dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia inquanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a dataanteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto allacomunicazione effettuata all'Amministrazione (Cass. Sez. 5 -, Ordinanzan. 11844 del 12/05/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29683 del28/12/2020).Va data ulteriore continuità a tale orientamento che, a differenza diquanto sostenuto dai ricorrenti, esprime un principio applicabile anche alcaso di specie, nel quale l’esistenza di un immobile di categoria catastale Co D era stata denunciata dal medesimo contribuente, rimastosuccessivamente inerte sino alla procedura DOCFA presentata nel 2017.Con la quale, peraltro, lo stesso bene è stato variato “dalla precedentecategoria a unità collabente”, qualificazione che se attesta ilraggiungimento di un notevole livello di degrado di una costruzione (conogni eventuale conseguenza sulle varie forme d’imposizione che, da quelmomento in avanti, possono derivare dal possesso di quest’ultima), nonpresuppone necessariamente anche la pregressa inesistenza, in termini diirrilevanza impositiva, della stessa, ed anzi ne presupponenecessariamente l’esistenza fisica e quella natura originaria delle quale sidichiara contestualmente il sopravvenuto mutamento.Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’iscrizione alcatasto realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente perassoggettare il bene all’imposta (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20319del 2017, in motivazione, con riferimento ad Ici ed Imu; Cass. Sez. 5,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026Sentenza n. 8781 del 30/04/2015; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 3436 del06/02/2019; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11646 del 03/05/2019).6.2 In ordine poi alla rilevanza degli errori che possano derivare dalladenuncia del contribuente, questa Corte ha chiarito che ” (…) devedistinguersi il caso in cui la classificazione di un immobile muta perchél’amministrazione procede in autotutela, prendendo atto di un proprioerrore, dal caso in cui è il contribuente che dopo avere chiesto (edottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, nerichiede la classificazione in una categoria diversa.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell’affermare che gliimmobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alladestinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove taleerrato classamento sia stato determinato da una omissione delcontribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo delcespite, non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’ufficiocompetente la modifiche della rendita preesistente nell’ipotesi dinegligenza del soggetto per legge onerato (Cass. n.39574/2021; Cass. n.3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass. 15025/2016).E Cass. n. 22685 del 5 agosto 2025 ha riaffermato con chiarezza alcuniprincipi cardine in materia di imposta municipale propria (Imu), conparticolare riferimento all’efficacia temporale delle variazioni catastali e alvalore giuridico delle circolari amministrative, stabilendo che, di regola,una modifica del classamento catastale richiesta dal contribuente, anchese finalizzata a ottenere un’esenzione, non ha efficacia retroattiva, maproduce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla suaannotazione nei registri.Viene così ribadita la preminenza della certezza del diritto e dellerisultanze catastali formali, limitando la retroattività ai soli casi eccezionalidi correzione di errori di fatto commessi e riconosciuti dall’ufficio.Pertanto, soltanto dall’annotazione nei registri catastali avvenuta nel 2017Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026da parte dell’amministrazione e senza retrodatazione, gli immobili tassatiper le annualità anteriori potranno godere del regime regolativo dei cespiticollabenti.6.3 Per tali ragioni, allorquando l'immobile sia già censito con attribuzionedi rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmentedenunciate, l'efficacia della rendita modificata avendo caratterericognitivo-dichiarativo, è applicabile dall'epoca della dichiarazione Docfa el'imposta va commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo pertempo"; d’altra parte, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, diefficacia retroattiva ‘da errore’ può parlarsi solo se quest'ultimo siaimputabile alla pubblica amministrazione (Cass. Civ. sez. trib., 13 giugno2024, n. 16510), e non alla parte privata la quale, presentata ladichiarazione di variazione-emenda (alla quale ha, in effetti, semprediritto), fruisce dei relativi effetti solo a far data dalla presentazionestessa, non anche per il periodo antecedente (Cass., 29 settembre 2005,n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241; Cass., 5maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906).6.4 Va aggiunto che - come emerge dalla motivazione della sentenzaimpugnata - la documentazione relativa allo stato dell’immobile (nonmeglio individuata) indirizzata all’Agenzia delle Entrate non risulta poiessere stata effettivamente presa in carico da detto ente che, in caso diriconoscimento dello stato di collabenza, avrebbe poi dovuto annotarne lacategoria negli atti catastali.6.5 In particolare, la proprietà ha provveduto a modificare i dati catastalidel cespite con docfa del 2017 con conseguente annotazione da partedell’ufficio negli atti catastali senza retrodatazione, con la conseguenzache solo dalla data della dichiarazione presentata dalla contribuentel’immobile può usufruire delle agevolazioni di legge.Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20267.

La quarta ragione di contestazione denuncia errore in judicando;violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 8,comma 1, d.lgs n. 504/92 e 1, comma 2 bis, legge n. 241/90 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ; per avere il giudicanteerroneamente ritenuto di non applicare la riduzione per inagibilità del benesul rilievo che dalla documentazione prodotta la relativa richiesta risultavaessere stata presentata ad un ufficio dell’A.F., non già dell’enteimpositore.Di contro, i ricorrenti hanno assunto che la documentazione allegata èstata trasmessa all’unico Ufficio, pubblico, competente a riceverla,soggiungendo che, come disposto nella legge n. 241/1990 all’art 1 comma2 bis, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sonoimprontati ai princìpi della collaborazione e della buona fede , di talchèl’atto correttamente trasmesso all’Ufficio competente - all’UfficioProvinciale Territorio di Roma - non può essere ritenuto privo diqualsivoglia efficacia nei confronti dell’altro Ente dal quale il primodipende, salvo incorrere nella violazione della menzionata disposizione.7.1 Anche tale censura non è fondata.Il vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fattomateriale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d.vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso.Senonchè, la doglianza in questione critica la ricostruzione del fattomateriale, assumendo che la richiesta era stata presentata all’UfficioProvinciale Territorio di Roma, deputato a riceverla, sicchè, ove con taleindicazione si intenda individuare un ufficio comunale, il motivo risultainammissibilmente diretto a porre in discussione l’esame e la valutazionefatta dal giudice di merito (che l’ha ritenuta essere stata inviataall’amministrazione finanziaria), cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).Il non sindacabile (almeno con il mezzo prescelto) accertamento dellaCommissione regionale ha dato conto che la comunicazione era stataindirizzata all’amministrazione finanziaria e le conseguenze(dell’irrilevanza di tale comunicazione) che ne ha tratto sono corrette,dovendo essere rivolta al Comune, che quindi non poteva averecertamente conoscenza di uno stato di inagibilità non dichiarato, tanto piùche l’immobile risulta essere stato locato e le clausole indicate daicontribuenti secondo cui il conduttore avrebbe dovuto apportare a propriespese delle migliorie dimostra l’agibilità del cespite.Peraltro, nella sentenza allegata al ricorso, concernente altra annualità,non si fa menzione di una comunicazione o dichiarazione diretta alComune, bensì di una denuncia al Commissariato, i cui dati non sono nelladisponibilità dell’ente locale.7.2 Va peraltro, chiarito che questa Corte ha affermato, facendo seguito aconsolidati orientamenti interpretativi, che l’obbligo della dichiarazioneICI-IMU - cui il contribuente è tenuto in relazione alla «modificazioni deidati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontaredell'imposta dovuta» (cd. denuncia di variazione; d.lgs. n. 504 del 1992,art. 10, c. 4), - non ammette equipollenti (Cass., 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., 12 settembre 2012, n. 15235) e la relativa inosservanzaintegra un illecito di natura permanente in quanto, ove la dichiarazione siastata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non vienemeno in relazione all’annualità successiva, e posto che la presentazionedella dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni; cd.ultrattività) anche per gli anni successivi solo in presenza e non in assenzadi una dichiarazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27808; Cass., 9 giugnoNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20262017, n. 14399; Cass., 27 aprile 2012 n. 6556; Cass., 14 aprile 2010, n.8849; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).7.3 Nella fattispecie data, viene in considerazione la trasmissione didocumentazione (presumibilmente concernente lo stato dell’immobiletassato) all’Agenzia delle Entrate che non dava alcun seguito a dettacomunicazione.7.4 Nè può ritenersi utilmente applicabile la soppressione dell’obbligodichiarativo stabilita dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosìcome modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n.296.Tale obbligo, infatti, resta fermo «nei casi in cui gli elementi rilevanti aifini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili leprocedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unicoinformatico»(Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., Sez.Trib., 17 luglio 2024, n. 19684 -anche con riguardo a tale decorrenza:Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre2018, n. 28043; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2321).A tal proposito giova evidenziare come l’interpretazione giurisprudenzialesecondo cui l’obbligo dichiarativo di cui al citato art. 10 non ammetteequipollenti risale ad una lontana giurisprudenza - le cui statuizioni sonostate tralaticiamente ribadite in seguito - che fonda la sua ratio nellacircostanza che la formale denuncia mette il Comune nella certaconoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diversoammontare d'imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare uncontrollo di verità e congruità della dichiarazione.

Il principio esposto èstato maturato in un momento storico (v.

Cass. n. 1535/2012) in cui nonera stato ancora valorizzato appieno il disposto dell’art. 10 dello [OSCURATO:PERSONA] ed in epoca anteriore alla entrata in vigore delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026summenzionato art. 37, che ha previsto la soppressione dell’obbligodichiarativo di cui all’art. 10 d.lgs. n. 504/1992.7.5 Tuttavia, non va trascurato che l’inderogabilità della dichiarazioneprevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al difuori delle espresse ipotesi in cui è stato soppresso il relativo obbligo (condecorrenza dall’1 gennaio 2009, da parte dell’art. 36, comma 53, del d.l. 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248), è stata recentemente dalla giurisprudenza di legittimitàridimensionata in relazione a fattispecie in cui il presupposto di fatto eranoto all’ente impositore già prima dell’adozione dell’atto impositivo (siapure in relazione a finalità diverse dall’accertamento o dalla riscossionedell’imposta: Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).

Così, inparticolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, giàprima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, aisensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012 n. 16,convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai finidell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuentequando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenutoconto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare irapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui aquest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmentenoti all’ente impositore (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015;Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass. n. 17/05/2017, n.12304; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; –Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass.,Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n.10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6^-Trib., 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. Trib., 2 marzo 2023, n.6270; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2023, n. 19665).7.6 In omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede,sancito dall'art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212,l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto soloformale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscereil diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruiredello stesso, solo ove essi risultino da documentazione in possessodell'ente impositore (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn.8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass.,Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n.18446).7.7 Principi affini sono stati ribaditi in tema di IMU, affermando che,anche dopo l’entrata in vigore dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio2006, n. 223, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212 (Cass., Sez. 5^, 6settembre 2017, n. 20812; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2018, n. 16227;Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411) la permanenza dell’obbligodella dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto difatto per beneficiare di una riduzione (o, a maggior ragione, diun’esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, manon sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione didocumenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalitàextratributarie) dell’ente impositore (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n.12226 e Cass., Sez., Trib., 29 marzo 2025, n. 8280 che richiedeuna conoscenza qualificata da parte del Comune).Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20267.8 Sennonchè, nel caso di specie, non può invocarsi il principio dellaequipollenza, atteso che, in seguito alla acquisizione della documentazioneda parte dell’Agenzia delle entrate, detto ente non ha proceduto ad alcunavariazione catastale, con la conseguenza che non trattandosi di datiricavabili dal Catasto, l’amministrazione comunale non poteva desumere lostato di collabenza attraverso la procedura telematica.La conoscenza da parte dell’Agenzia delle Entrate concernente la predicatainagibilità del cespite di proprietà della contribuente non può affattoritenersi equivalente alla conoscenza o conoscibilità della situazioneconcreta da parte del Comune.

Tanto più che la Corte regionale ha puresmentito lo stato di inagibilità del cespite locato dall’anno 2016 alla societàSterpetti per l’esposizione e vendita di veicoli.8.

Il quinto strumento di ricorso denuncia errore in procedendo;violazione e/o falsa applicazione dell’art 115 cpc in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. ; per avere [OSCURATO:PERSONA] la non riconducibilità dell’immobile allo stato di collabenza,svincolandosi dalle risultanze documentali riversate in atti e dando risaltoad elementi di fatto, dedotti dal Comune impositore documentalmentesuperati dalla difesa della contribuente, esitandone un’illegittima sentenzain violazione dell’art 115 c.p.c..Si osserva che alla parte deve ritenersi consentita, in applicazione dellenorme di cui all'art. 115 e 360 n. 4 c.p.c., la facoltà di denunciare la erratapercezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito,di prove inesistenti, ovvero di un documento mai depositato agli atti, maaltresì di prove che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo,si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi non riconducibiliin alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata.Si deduce un travisamento della prova censurabile in cassazione, ai sensidell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quantol'errore del giudice di merito è caduto sulla ricognizione del contenutoNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026oggettivo della medesima (demostratum), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre.In particolare, si argomenta che il Docfa presentato nell’anno 2017 condenuncia di collabenza a far data dal 2010 sarebbe stato accolto senzarettifiche dall’agenzia delle entrate, con la conseguenza che difettano ipresupposti per l’imposizione per l’annualità in contestazione.Si lamenta che essendo il Comune a conoscenza del documento docfa2017 e del suo contenuto, era a conoscenza della pregressa inagibilitàdell’immobile.8.1 Senonchè, come già osservato nella proposta di definizione accelerata,la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre qualora il giudice, in contraddizionecon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di provamai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata trattaun'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questeda tenere distinte dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - noncensurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione daparte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleastrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis, Cass, Sez.III, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez.

V, 7 novembre 2022, n. 32656,che richiama Cass., Sez.

III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez.

I, 14febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez.

III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass.,Sez.

I, 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. Sez.

U. n. 20867/2020; Cass.24395 del 2020).Ciò posto, va osservato che con la censura in esame parte ricorrenterimette, al fondo, in discussione la correttezza del principio di dirittosecondo cui gli effetti della dichiarazione (Docfa) si producono dallasuccessiva messa in atti e non retroagiscono alle annualità precedenti,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026neppure se il Docfa è accompagnata da perizia con cui si vorrebbedimostrare la preesistenza dello stato di degrado che, del resto, non hainibito la locazione dell’immobile.Nella specie, pertanto, si tratta di una valutazione fondata sugli elementiprobatori acquisiti al processo – Docfa del 2017 messa in atti senzaretrodatazione - rispetto alle quali le deduzioni della contribuente,articolate peraltro tramite una nemmeno consentita parcellizzazione deglielementi istruttori, mirano solo a conseguire un diverso apprezzamento,non consentito nella sede che occupa» (Corte di Cassazione, sez. trib.,ord., 23 luglio 2025, n. 20853) .8.2 Dette considerazioni vanno ribadite, osservandosi come attraverso ildedotto vizio del travisamento della prova si intende, in realtà, censurarel’interpretazione data dalla commissione d’appello agli effetti deldocumento in oggetto, il quale senza specifica retrodatazione dell’Agenziadelle Entrate, può – come correttamente enunciato dal collegio d’appello –produrre effetti solo dalla data della sua presentazione.9.

Con il sesto motivo di ricorso si prospetta errore in judicando;violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 74 l342/2000, artt. 5 e 13 d.lgs. n. 504/92 c.p.c. e 3 Cost. in relazione all’art360, comma 1, n 3, c.p.c. , in quanto la Commissione TributariaRegionale ha sostanzialmente recepito un orientamento giurisprudenzialein virtù del quale le risultanze del Docfa non sarebbero mai retroattive, madetto orientamento giurisprudenziale, oltre a non trovare conferma nelledisposizioni di legge, non è neppure univoco.9.1 La doglianza non ha fondamento.Come sopra già esposto va qui ribadito che in tema di determinazionedella base imponibile (ICI-IMU), per i fabbricati iscritti in catasto (d.lgs. n.504 del 1992, art. 5, comma 2, cui rinvia il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,art. 8, comma 4; v., poi, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 3,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20264 e 5, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214), la Corte ha avuto modo diprecisare che:- le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato edella destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamentesopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorchésollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, cit., in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devonoassumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'annodi imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde, ex plurimis,Cass., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31250; Cass.,5 febbraio 2021, n. 2771; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27ottobre 2004, n. 20854);- la regola generale dettata dall’art. 5, comma 2, cit., trova applicazione,altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazionipresentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia dellerendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazionie degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza(Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168;Cass., 15 ottobre 2010, n n. 21310); il modus agendi di detta regolagenerale non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quantol'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il poterediscrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale pertutti i contribuenti, così che la disposizione è essa stessa espressione delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un terminedifferenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura docfa, comporterebbeuna discriminazione fra contribuenti (così la giur. appena citata cui addeCass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.);- diversamente la regola in questione non si applica al caso in cui lamodificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori difatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione dellecaratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita larendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte delmedesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentodell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019 n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906);laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare«evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio»(Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass.,18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018);- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza odella destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente,debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, questeultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte conriferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevatal’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «ancheper annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi diimposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v.

Cass., 11settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez.

U., 9 febbraio 2011, n.3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30settembre 2011, n. 20033).10.

L’ultimo mezzo denuncia errore in judicando; violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ..10.1 Si tratta di censura inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] regionale non ha riconosciuto alcuna rilevanza alledecisioni adottate dalla Commissione tributaria con riferimento ad altreannualità ed ha regolato le spese di lite secondo l’ordinario criterio dellasoccombenza.La deroga a detto principio con la compensazione delle spese di lite èprevisto nelle sole ipotesi previste dal legislatore come interpretatala dallaCorte Costituzionale (v. sent, n. 77/2018).Soprattutto, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass. 16/03/2026, n. 5896; Cass. 26/04/2019,n. 11329).10.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosil’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.11.

Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.12.

Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdottodall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testonovellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifical’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata.Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diresponsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, c.p.c., neldisporre che il soccombente può essere condannato a pagare allacontroparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificar detta somma sulla base dell'importo dellespese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche delvalore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez.Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849).13.Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamentodella somma di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della [OSCURATO:PERSONA] - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione(ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380- bis cod. proc. civ.) e la Corteabbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve esserepronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svoltoNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez.1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).15.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spesedi lite che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.300,00, oltre200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come legge; alpagamento in favore della controricorrente della somma di euro 4.300,00ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c., nonché al pagamento dellasanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensidell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.ra [OSCURATO:PERSONA] deceduta il 25 gennaio 2023, ed anche nella qualità dieredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA] deceduto il 24 ottobre 2025, SterpettiGiulia e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stevanato unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3611/2022 depositata il 12/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20261. Sul terreno sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.101, in data 20 luglio 1960,veniva presentato al Comune di Roma un progetto per la costruzione di uncapannone, ad uso magazzino (categoria catastale C/2). Tale progettoveniva approvato dal Comune di Roma il 27 ottobre 1960, subordinando,tuttavia, il rilascio della licenza di costruzione alla presentazione di un attomediante il quale la contribuente, in caso di richiesta dell’Ente, siobbligava a demolire senza compenso alcuno, irrevocabilmente edefinitivamente il capannone progettato. Ciò perché il terreno su cuisarebbe stato edificato il capannone risultava essere gravato da vincoloarcheologico, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonchè da vincolopaesaggistico (ex lege 1497/39) ed attiguo al sistema archeologicomonumentale delle [OSCURATO:PERSONA] e degli Acquedotti. L’11 settembre 1986,la proprietaria a seguito della diffida del Comune di Roma a demolire ilcapannone costruito abusivamente sul terreno, sito in [OSCURATO:PERSONA] n.101, presentava istanza di condono, che veniva respinta a seguito delparere negativo della [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Nelle moredella determinazione dirigenziale circa l’istanza di condono presentata nel1986, la contribuente provvedeva nel 2004 ad effettuare una variazionecatastale, variando la categoria catastale dell’intero immobile (con nuovonumero di particella 1679) da C/2 (Magazzini e locali di depositi) in C/1(Negozi e depositi), avendo l’intenzione di intraprendervi un’attivitàcommerciale, anche se provvisoriamente.1.1 In data 21 settembre 2006, il Comune di Roma, attenendosi al parerenegativo espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma emettevala [OSCURATO:PERSONA] n. 708, con cui rigettava l’istanza dicondono relativamente agli immobili destinati ad attività commerciale peruna superficie di mq 818,87, con esclusione degli immobili destinatiall’attività artigianale – industriale.Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20261.2 Il Comune di Roma, il 21 dicembre 2018, sulla base delle informazionipresenti nel [OSCURATO:PERSONA] di Roma e nella Conservatoria deiRegistri Immobiliari, notificava alla contribuente l’avviso di accertamentocon il quale accertava l’insufficiente versamento dell’IMU per il 2013 perl’importo di 32.978,40 Euro con contestuale irrogazione di sanzioni perl’importo di 9.157,62.1.3 Avverso detto atto di accertamento, quindi, come per gli altriprecedenti, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Roma chiedendo, previa apposita istanza disospensione, in via principale che l’accertamento venisse annullatotrattandosi di unità collabente, in via subordinata che la pretesa venisseridotta al 50% stante l’inabitabilità/inagibilità dell’immobile.1.4 All’esito del primo grado di giudizio la Commissione TributariaProvinciale di Roma, con la sentenza n 2382/2020, contrariamente agliesiti degli altri due contenziosi aventi ad oggetto le annualità 2012 e 2011,respingeva il ricorso della contribuente.1.5 La contribuente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure,eccependo l’esistenza del giudicato esterno, atteso che nelle more passavain giudicato la sentenza 4052/16/21019, resa dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, avente ad oggetto la medesima fattispecie,per l’anno 2012 che, in quella sede, aveva accertato la carenza delpresupposto impositivo anche per gli anni precedenti la presentazione delDOCFA con cui era stato proposto lo stato di collabenza del capannone afar data dal 10 novembre 2010.1.6 All’esito del secondo giudizio di merito, la Commissione TributariaRegionale del Lazio con sentenza n 3611/2022 respingeva l’appello,affermando che il giudicato invocato, di cui alla sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del Lazio n 4052/2019 si sarebbeformato in relazione all’intervenuta statuizione di cessata materia delcontendere, con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026confermando l’adeguatezza motivazionale dell’avviso impugnato,respingendo la tesi della appellante ed, infine, rimarcando l’evidentecontrasto tra il dichiarato stato di degrado con la locazione dell’immobilerisalente al 2016, nonché la mancanza di idonea denuncia preventiva dapresentare al Comune, a cui non poteva ritenersi equiparabiledocumentazione relativa all’inagibilità dell’immobile presentata ad altroente.1.7 Gli eredi dell’originaria proprietaria ricorrono per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe svolgendo sette motivi.1.8 Replica con controricorso Roma capitale.1.9 Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizioneanticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispettoalla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.2. Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato laproposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente esserenominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n.9611). Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio possaassumere la veste di relatore nel collegio giudicante.Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20263. Il primo motivo prospetta errore in judicando, violazione e/o falsaapplicazione dell’art 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3c.p.c. , avendo la Corte regionale violato e/o falsamente applicato l’art.2909 c.c., invocato dall’appellante in sede di gravame, affermando che ilgiudicato si è formato con riferimento ad una pronuncia di cessazione dellamateria del contendere. Al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato chela pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce unafattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenzadichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio peril venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dellostesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinunciaagli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, all’emanazione diuna sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, perun verso la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradidi giudizio e non passate in cosa giudicata, e, per l’altro, la sua assolutainidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fattavalere ... All’irrilevanza, con riferimento alla pretesa tributaria fatta valereda [OSCURATO:PERSONA], del passaggio in giudicato della pronuncia richiamatadall’appellante, consegue l’infondatezza del motivo .Di contro, si assume che solo la sentenza n. 9930/2018 della CTP-Roma siera conclusa con la cessata materia del contendere, mentre con lasentenza n. 4052/2019, i Giudici della [OSCURATO:PERSONA] non sierano limitati a ribadire/confermare la cessata materia dichiarata consentenza ricognitiva dal [OSCURATO:PERSONA], ma avevano esaminato le tesicontrapposte, verificato le risultanze documentali riversate nel giudizio dimerito non contestate dalla controparte, tra le quali, in particolare,l’accettazione, da parte appunto dell’[OSCURATO:PERSONA] di Roma,della variazione d’uso dell’immobile proposta dalla contribuente dal 10novembre 2010. I Giudici del merito avrebbero - secondo la tesi degliistanti - effettuato un nuovo esame, così esprimendosi ..lo stesso UfficioNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026Provinciale Territorio di Roma, ha riconosciuto la variazione delladestinazione dell’unità immobiliare in contestazione, da “negozio” ad“unità collabente” ove si legge: “l’immobile oggetto della presentevariazione ha perso la redditualità a far data dal 10/11/2010; “consideratoinoltre, come documentato in atti con perizia asseverata con allegatefotografie dalla quale risulta lo stato di degrado degli immobili privi dienergia ed acqua, che stante il notevole degrado ne ha determinato laperdita di una capacità reddituale temporale rilevante con attribuzionedella Cat. – F2 – come da Decreto M.F. del 02/01/1998, n. 28, art. 3, co.2 – considerato che gli stessi immobili erano anche occupati da stranierisin dal 2010 considerata la denuncia-querela al Commissario di PubblicaSicurezza di Avezzano avente ad oggetto l’occupazione abusiva di extracomunitari dei capannoni siti in Roma via Demetriade, 101, l’appello varespinto ritenuta la giurisprudenza citata non confacente alla realtàfattuale del caso in esame ove in merito a quanto provato e documentatodalla parte contribuente il Comune non ha sollevato alcunacontestazione .Si afferma, altresì, che con la sentenza n. 9930/2018 era stata accertatala rilevanza giuridica dell’intervenuta accettazione, da parte dell’UfficioProvinciale Territorio di Roma, della variazione proposta dalla contribuentee sulla base di quella aveva concluso per la cessata materia delcontendere ricorso. Previo riesame dei fatti e dei documenti in atti, la CTRadita da [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato l’intervenuta accettazione daparte del Comune appellante della variazione d’uso dell’immobile comerichiesta, dal 10 novembre 2010, dalla contribuente e nondimenorespingeva l’appello.Si soggiunge che in entrambi i gradi di merito richiamati risultainequivocabilmente effettuato un accertamento concreto sia dei fattidedotti che dei documenti riversati in atti, con esito decisorio favorevolealla contribuente prima per cessata materia e poi per infondatezza, sullaNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026base dell’esame dei fatti, della pretesa fatta valere dall’Ente in sede diimpugnazione.Parte ricorrente si sofferma su talune pronunce di legittimità che hannoriconosciuto l’idoneità della sentenza di cessata materia del contendere aformare il giudicato sostanziale processuale (cfr Cass 3598/2015),affermando che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza in questa sede impugnata ha violato e falsamente applicato l’art.2909 cc, vanificando la portata della sentenza 4052/2019.Secondo l’assunto di parte ricorrente, il giudicato avrebbe definitivamenteaccertato che per le annualità 2011 e 2012 l’IMU non era dovuta dallaSig.ra Rosci, stante l’accertato stato di collabenza dell’immobile dal 10novembre 2010, come confermato non solo nella perizia allegata allaproposta di variazione accettata, bensì anche dalla denuncia querela in attie risalente a quella data4.Il motivo è infondato.4.1 Come osservato nella proposta di definizione anticipata, nella specie,non può ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalle sentenzeintervenute tra le medesime parti in relazione ad altre annualità diimposta, in relazione all'interpretazione giuridica della normativa inmateria ovvero con riferimento agli effetti del docfa ovvero alla predicataconoscenza del Comune del dedotto stato di inagibilità degli immobili.L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice,infatti, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzionegiurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegeticaesercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distintomodo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva delgiudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamentigiuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedentegiurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attualeordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass.,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.). Ne discende chel’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta afondamento della pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato ilgiudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimitànel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al casoconcreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendoad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass.,sez. 1, 29/04/1976 n. 1531; Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679; Cass.,sez. 3, 20/10/2010, n. 216561).Ebbene, le sentenze prodotte da parte contribuente hanno accolto i ricorsiproposti sulla base di una erronea interpretazione dei principi di diritto inmateria di effetti derivanti dalla dichiarazione del contribuente e sullascorta di una presunta conoscenza dello stato di inagibilità derivante dalladenuncia al Commissariato.In altri termini, le decisioni che – ad avviso del contribuente -costituiscono giudicati vincolanti per le successive annualità, non risultanoaffatto tali, nemmeno per quanto concerne la valutazione delle proveaddotte nei giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precluderead ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente ediscrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottopostaal suo esame ( v. Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 13381/2020) .4.2 A ulteriore conforto della soluzione proposta, si rammenta che lasentenza impugnata ha negato valore di giudicato (sostanziale) conriferimento alle pronuncia di cessazione della materia del contendere, inlinea con il principio affermato da questa Corte secondo cui la sentenzache dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramenteprocessuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesafatta valere nel relativo giudizio (Cass. n. 10960 del 06/05/2010; Cass. n.1695/2018; Cass. n.58/2019; Cass.n. 25491/2021).Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026Come già chiarito dalle S.U. n. 1048/2000 secondo cui il principio secondocui la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce,in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia,espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e diquello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dallaprassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dellaimpossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir menodell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tuttele volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o dirinuncia alla pretesa sostanziale; alla emanazione di una sentenza dicessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto,la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi digiudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assolutainidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesafatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venirmeno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulterioreconseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza,ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado incui risulta emessa) (in senso conf., ex multis, Cass. nn. 64/2001,147/2001, 9332/2001, 1002/2001, 13401/2001, 15361/2001,10997/2002, 11429/2002, 12090/2002, 3122/2003, 10042/2003,4714/2006, 12887/2009, 7185/2010).4.3 Ne discende che, fermo restando il giudicato in ordine all'aspetto delvenir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, in ordine a taleprofilo, incombeva sulla parte, che avesse reputato erronea la declaratoriadi cessazione della materia del contendere, l'onere d'impugnare ladecisione, poichè la pretesa fatta valere in giudizio non viene coperta dalgiudicato.5. Il secondo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di errore in procedendo,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026violazione e/o falsa applicazione dell’art 132 c.p.c. e dell’art 5 d.lgs n.504/92; illogicità della motivazione in punto di difetto di motivazionedell’avviso di accertamento , per avere il decidente statuito sulla censurarelativa alla carenza motivazionale dell’avviso, prima affermando cheerroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto adeguatamentemotivato l’avviso opposto, per poi affermare che l’atto conteneva tutti glielementi richiesti dalla Corte di cassazione palesando un irrisolvibilecontrasto tra le premesse del ragionamento logico e le conclusioni cuiperviene il Collegio.5.1 La censura va respinta.La Corte distrettuale ha esaustivamente motivato, considerando chel’avviso aveva determinato l’imposta sulla scorta delle rendite catastaliben individuate nell’atto allegato.Va aggiunto che nessun irriducibile contrasto si ravvisa nelle affermazionievidenziate dalla parte ricorrente, in quanto l’affermazione al riguardo ilgiudice di prime cure aveva ritenuto erroneamente adeguata lamotivazione dell’avviso si riferisce al secondo motivo di appello propostodalla contribuente che lamentava appunto il deficit motivazionale dell’attoimpositivo. E rispetto a detta censura, la Corte distrettuale ha statuito,invece, riconoscendo la completezza dell’avviso di accertamentocontenente gli elementi necessari a far conoscere al destinatario le ragionifondanti la pretesa tributaria.Ciò, peraltro, in linea con quanto più volte affermato da questa Corte,secondo cui l’avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogniqualvolta espliciti la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali edallorquando, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi edoggettivi della posizione creditoria dedotta, riporti anche i fattiastrattamente giustificativi della pretesa che consentano di delimitarel'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.6. La terza censura, introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art 1, comma740, l 160/2019 , in quanto la difesa della contribuente aveva invocato –nel giudizio di merito - l’applicabilità al caso di specie dell’esenzione dalladebenza IMU sulla base dell’accertato stato di collabenza dell’immobile edall’assenza del presupposto impositivo di cui al combinato disposto dagliartt. 2, comma 1, d.m. 2/01/1998 n 28 e 1, comma 740, legge n.160/2019, mentre, in violazione dell’invocato art. 2, comma 1, d.m. n.28/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha così statuito: Osserva laCommissione, quanto alla valenza della dichiarazione DOCFA del 2017,che il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, con riferimento all’ICI, principiocomunque estensibile anche all’imposta municipale propria, che la baseimponibile va determinata con riferimento alla data della denuncia(ordinanza Cass sez V 11 giugno 2021 n 16679). E’ pur vero che, nel casoin esame, a tale dichiarazione era stata allegata una relazione tecnica, dacui risultava lo stato di collabenza dell’immobile sin dal 2010. Tuttavia taleprospettato collide con la circostanza che, nel 2016, l’immobile era statolocato alla [OSCURATO:PERSONA] E C, per l’uso di esposizione evendita di autoveicoli, attività che escludeva logicamente uno stato dipressochè inagibilità, conseguente alla dedotta collabenza, dell’immobileove detta attività si sarebbe svolta. Inoltre, le fotografie, di cui è corredatala menzionata relazione tecnica, sono prive di elementi oggettivi, che neconsentano un’inequivoca collocazione temporale .6.1. La doglianza non può essere accolta.La regola generale ricavabile dal d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504, art. 5,comma 2, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive permancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'impostasuccessivo quello nel corso del quale sono state annotate negli attiNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi incui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (cometali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento chesostituiscono oppure quando conseguano a modificazioni della consistenzao della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente,dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia inquanto il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a dataanteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto allacomunicazione effettuata all'Amministrazione (Cass. Sez. 5 -, Ordinanzan. 11844 del 12/05/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29683 del28/12/2020).Va data ulteriore continuità a tale orientamento che, a differenza diquanto sostenuto dai ricorrenti, esprime un principio applicabile anche alcaso di specie, nel quale l’esistenza di un immobile di categoria catastale Co D era stata denunciata dal medesimo contribuente, rimastosuccessivamente inerte sino alla procedura DOCFA presentata nel 2017.Con la quale, peraltro, lo stesso bene è stato variato “dalla precedentecategoria a unità collabente”, qualificazione che se attesta ilraggiungimento di un notevole livello di degrado di una costruzione (conogni eventuale conseguenza sulle varie forme d’imposizione che, da quelmomento in avanti, possono derivare dal possesso di quest’ultima), nonpresuppone necessariamente anche la pregressa inesistenza, in termini diirrilevanza impositiva, della stessa, ed anzi ne presupponenecessariamente l’esistenza fisica e quella natura originaria delle quale sidichiara contestualmente il sopravvenuto mutamento.Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’iscrizione alcatasto realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente perassoggettare il bene all’imposta (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20319del 2017, in motivazione, con riferimento ad Ici ed Imu; Cass. Sez. 5,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026Sentenza n. 8781 del 30/04/2015; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 3436 del06/02/2019; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 11646 del 03/05/2019).6.2 In ordine poi alla rilevanza degli errori che possano derivare dalladenuncia del contribuente, questa Corte ha chiarito che ” (…) devedistinguersi il caso in cui la classificazione di un immobile muta perchél’amministrazione procede in autotutela, prendendo atto di un proprioerrore, dal caso in cui è il contribuente che dopo avere chiesto (edottenuto) la classificazione del proprio immobile in una certa categoria, nerichiede la classificazione in una categoria diversa.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell’affermare che gliimmobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alladestinazione d’uso, non possono essere esentati da imponibilità ove taleerrato classamento sia stato determinato da una omissione delcontribuente, che non abbia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo delcespite, non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’ufficiocompetente la modifiche della rendita preesistente nell’ipotesi dinegligenza del soggetto per legge onerato (Cass. n.39574/2021; Cass. n.3277/2019; Cass. 1704/2016; Cass. 15025/2016).E Cass. n. 22685 del 5 agosto 2025 ha riaffermato con chiarezza alcuniprincipi cardine in materia di imposta municipale propria (Imu), conparticolare riferimento all’efficacia temporale delle variazioni catastali e alvalore giuridico delle circolari amministrative, stabilendo che, di regola,una modifica del classamento catastale richiesta dal contribuente, anchese finalizzata a ottenere un’esenzione, non ha efficacia retroattiva, maproduce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla suaannotazione nei registri.Viene così ribadita la preminenza della certezza del diritto e dellerisultanze catastali formali, limitando la retroattività ai soli casi eccezionalidi correzione di errori di fatto commessi e riconosciuti dall’ufficio.Pertanto, soltanto dall’annotazione nei registri catastali avvenuta nel 2017Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026da parte dell’amministrazione e senza retrodatazione, gli immobili tassatiper le annualità anteriori potranno godere del regime regolativo dei cespiticollabenti.6.3 Per tali ragioni, allorquando l'immobile sia già censito con attribuzionedi rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmentedenunciate, l'efficacia della rendita modificata avendo caratterericognitivo-dichiarativo, è applicabile dall'epoca della dichiarazione Docfa el'imposta va commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo pertempo"; d’altra parte, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, diefficacia retroattiva ‘da errore’ può parlarsi solo se quest'ultimo siaimputabile alla pubblica amministrazione (Cass. Civ. sez. trib., 13 giugno2024, n. 16510), e non alla parte privata la quale, presentata ladichiarazione di variazione-emenda (alla quale ha, in effetti, semprediritto), fruisce dei relativi effetti solo a far data dalla presentazionestessa, non anche per il periodo antecedente (Cass., 29 settembre 2005,n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n. 16241; Cass., 5maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906).6.4 Va aggiunto che - come emerge dalla motivazione della sentenzaimpugnata - la documentazione relativa allo stato dell’immobile (nonmeglio individuata) indirizzata all’Agenzia delle Entrate non risulta poiessere stata effettivamente presa in carico da detto ente che, in caso diriconoscimento dello stato di collabenza, avrebbe poi dovuto annotarne lacategoria negli atti catastali.6.5 In particolare, la proprietà ha provveduto a modificare i dati catastalidel cespite con docfa del 2017 con conseguente annotazione da partedell’ufficio negli atti catastali senza retrodatazione, con la conseguenzache solo dalla data della dichiarazione presentata dalla contribuentel’immobile può usufruire delle agevolazioni di legge.Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20267. La quarta ragione di contestazione denuncia errore in judicando;violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 8,comma 1, d.lgs n. 504/92 e 1, comma 2 bis, legge n. 241/90 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ; per avere il giudicanteerroneamente ritenuto di non applicare la riduzione per inagibilità del benesul rilievo che dalla documentazione prodotta la relativa richiesta risultavaessere stata presentata ad un ufficio dell’A.F., non già dell’enteimpositore.Di contro, i ricorrenti hanno assunto che la documentazione allegata èstata trasmessa all’unico Ufficio, pubblico, competente a riceverla,soggiungendo che, come disposto nella legge n. 241/1990 all’art 1 comma2 bis, i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sonoimprontati ai princìpi della collaborazione e della buona fede , di talchèl’atto correttamente trasmesso all’Ufficio competente - all’UfficioProvinciale Territorio di Roma - non può essere ritenuto privo diqualsivoglia efficacia nei confronti dell’altro Ente dal quale il primodipende, salvo incorrere nella violazione della menzionata disposizione.7.1 Anche tale censura non è fondata.Il vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fattomateriale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d.vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso.Senonchè, la doglianza in questione critica la ricostruzione del fattomateriale, assumendo che la richiesta era stata presentata all’UfficioProvinciale Territorio di Roma, deputato a riceverla, sicchè, ove con taleindicazione si intenda individuare un ufficio comunale, il motivo risultainammissibilmente diretto a porre in discussione l’esame e la valutazionefatta dal giudice di merito (che l’ha ritenuta essere stata inviataall’amministrazione finanziaria), cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).Il non sindacabile (almeno con il mezzo prescelto) accertamento dellaCommissione regionale ha dato conto che la comunicazione era stataindirizzata all’amministrazione finanziaria e le conseguenze(dell’irrilevanza di tale comunicazione) che ne ha tratto sono corrette,dovendo essere rivolta al Comune, che quindi non poteva averecertamente conoscenza di uno stato di inagibilità non dichiarato, tanto piùche l’immobile risulta essere stato locato e le clausole indicate daicontribuenti secondo cui il conduttore avrebbe dovuto apportare a propriespese delle migliorie dimostra l’agibilità del cespite.Peraltro, nella sentenza allegata al ricorso, concernente altra annualità,non si fa menzione di una comunicazione o dichiarazione diretta alComune, bensì di una denuncia al Commissariato, i cui dati non sono nelladisponibilità dell’ente locale.7.2 Va peraltro, chiarito che questa Corte ha affermato, facendo seguito aconsolidati orientamenti interpretativi, che l’obbligo della dichiarazioneICI-IMU - cui il contribuente è tenuto in relazione alla «modificazioni deidati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontaredell'imposta dovuta» (cd. denuncia di variazione; d.lgs. n. 504 del 1992,art. 10, c. 4), - non ammette equipollenti (Cass., 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., 12 settembre 2012, n. 15235) e la relativa inosservanzaintegra un illecito di natura permanente in quanto, ove la dichiarazione siastata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non vienemeno in relazione all’annualità successiva, e posto che la presentazionedella dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni; cd.ultrattività) anche per gli anni successivi solo in presenza e non in assenzadi una dichiarazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27808; Cass., 9 giugnoNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20262017, n. 14399; Cass., 27 aprile 2012 n. 6556; Cass., 14 aprile 2010, n.8849; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).7.3 Nella fattispecie data, viene in considerazione la trasmissione didocumentazione (presumibilmente concernente lo stato dell’immobiletassato) all’Agenzia delle Entrate che non dava alcun seguito a dettacomunicazione.7.4 Nè può ritenersi utilmente applicabile la soppressione dell’obbligodichiarativo stabilita dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosìcome modificato dall’art. 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2006, n.296.Tale obbligo, infatti, resta fermo «nei casi in cui gli elementi rilevanti aifini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili leprocedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unicoinformatico»(Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., Sez.Trib., 17 luglio 2024, n. 19684 -anche con riguardo a tale decorrenza:Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre2018, n. 28043; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2321).A tal proposito giova evidenziare come l’interpretazione giurisprudenzialesecondo cui l’obbligo dichiarativo di cui al citato art. 10 non ammetteequipollenti risale ad una lontana giurisprudenza - le cui statuizioni sonostate tralaticiamente ribadite in seguito - che fonda la sua ratio nellacircostanza che la formale denuncia mette il Comune nella certaconoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diversoammontare d'imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare uncontrollo di verità e congruità della dichiarazione. Il principio esposto èstato maturato in un momento storico (v. Cass. n. 1535/2012) in cui nonera stato ancora valorizzato appieno il disposto dell’art. 10 dello [OSCURATO:PERSONA] ed in epoca anteriore alla entrata in vigore delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026summenzionato art. 37, che ha previsto la soppressione dell’obbligodichiarativo di cui all’art. 10 d.lgs. n. 504/1992.7.5 Tuttavia, non va trascurato che l’inderogabilità della dichiarazioneprevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al difuori delle espresse ipotesi in cui è stato soppresso il relativo obbligo (condecorrenza dall’1 gennaio 2009, da parte dell’art. 36, comma 53, del d.l. 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248), è stata recentemente dalla giurisprudenza di legittimitàridimensionata in relazione a fattispecie in cui il presupposto di fatto eranoto all’ente impositore già prima dell’adozione dell’atto impositivo (siapure in relazione a finalità diverse dall’accertamento o dalla riscossionedell’imposta: Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226). Così, inparticolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, giàprima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, aisensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, neltesto novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012 n. 16,convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai finidell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuentequando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenutoconto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare irapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui aquest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmentenoti all’ente impositore (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015;Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass. n. 17/05/2017, n.12304; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; –Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass.,Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n.10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6^-Trib., 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. Trib., 2 marzo 2023, n.6270; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2023, n. 19665).7.6 In omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede,sancito dall'art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212,l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto soloformale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscereil diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruiredello stesso, solo ove essi risultino da documentazione in possessodell'ente impositore (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass.,Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn.8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass.,Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n.18446).7.7 Principi affini sono stati ribaditi in tema di IMU, affermando che,anche dopo l’entrata in vigore dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio2006, n. 223, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212 (Cass., Sez. 5^, 6settembre 2017, n. 20812; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2018, n. 16227;Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411) la permanenza dell’obbligodella dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto difatto per beneficiare di una riduzione (o, a maggior ragione, diun’esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, manon sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione didocumenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalitàextratributarie) dell’ente impositore (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n.12226 e Cass., Sez., Trib., 29 marzo 2025, n. 8280 che richiedeuna conoscenza qualificata da parte del Comune).Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20267.8 Sennonchè, nel caso di specie, non può invocarsi il principio dellaequipollenza, atteso che, in seguito alla acquisizione della documentazioneda parte dell’Agenzia delle entrate, detto ente non ha proceduto ad alcunavariazione catastale, con la conseguenza che non trattandosi di datiricavabili dal Catasto, l’amministrazione comunale non poteva desumere lostato di collabenza attraverso la procedura telematica.La conoscenza da parte dell’Agenzia delle Entrate concernente la predicatainagibilità del cespite di proprietà della contribuente non può affattoritenersi equivalente alla conoscenza o conoscibilità della situazioneconcreta da parte del Comune. Tanto più che la Corte regionale ha puresmentito lo stato di inagibilità del cespite locato dall’anno 2016 alla societàSterpetti per l’esposizione e vendita di veicoli.8. Il quinto strumento di ricorso denuncia errore in procedendo;violazione e/o falsa applicazione dell’art 115 cpc in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. ; per avere [OSCURATO:PERSONA] la non riconducibilità dell’immobile allo stato di collabenza,svincolandosi dalle risultanze documentali riversate in atti e dando risaltoad elementi di fatto, dedotti dal Comune impositore documentalmentesuperati dalla difesa della contribuente, esitandone un’illegittima sentenzain violazione dell’art 115 c.p.c..Si osserva che alla parte deve ritenersi consentita, in applicazione dellenorme di cui all'art. 115 e 360 n. 4 c.p.c., la facoltà di denunciare la erratapercezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito,di prove inesistenti, ovvero di un documento mai depositato agli atti, maaltresì di prove che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo,si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi non riconducibiliin alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata.Si deduce un travisamento della prova censurabile in cassazione, ai sensidell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quantol'errore del giudice di merito è caduto sulla ricognizione del contenutoNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026oggettivo della medesima (demostratum), con conseguente, assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, icontenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di potertrarre.In particolare, si argomenta che il Docfa presentato nell’anno 2017 condenuncia di collabenza a far data dal 2010 sarebbe stato accolto senzarettifiche dall’agenzia delle entrate, con la conseguenza che difettano ipresupposti per l’imposizione per l’annualità in contestazione.Si lamenta che essendo il Comune a conoscenza del documento docfa2017 e del suo contenuto, era a conoscenza della pregressa inagibilitàdell’immobile.8.1 Senonchè, come già osservato nella proposta di definizione accelerata,la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre qualora il giudice, in contraddizionecon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di provamai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata trattaun'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questeda tenere distinte dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - noncensurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione daparte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleastrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis, Cass, Sez.III, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez. V, 7 novembre 2022, n. 32656,che richiama Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 14febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass.,Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. Sez. U. n. 20867/2020; Cass.24395 del 2020).Ciò posto, va osservato che con la censura in esame parte ricorrenterimette, al fondo, in discussione la correttezza del principio di dirittosecondo cui gli effetti della dichiarazione (Docfa) si producono dallasuccessiva messa in atti e non retroagiscono alle annualità precedenti,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026neppure se il Docfa è accompagnata da perizia con cui si vorrebbedimostrare la preesistenza dello stato di degrado che, del resto, non hainibito la locazione dell’immobile.Nella specie, pertanto, si tratta di una valutazione fondata sugli elementiprobatori acquisiti al processo – Docfa del 2017 messa in atti senzaretrodatazione - rispetto alle quali le deduzioni della contribuente,articolate peraltro tramite una nemmeno consentita parcellizzazione deglielementi istruttori, mirano solo a conseguire un diverso apprezzamento,non consentito nella sede che occupa» (Corte di Cassazione, sez. trib.,ord., 23 luglio 2025, n. 20853) .8.2 Dette considerazioni vanno ribadite, osservandosi come attraverso ildedotto vizio del travisamento della prova si intende, in realtà, censurarel’interpretazione data dalla commissione d’appello agli effetti deldocumento in oggetto, il quale senza specifica retrodatazione dell’Agenziadelle Entrate, può – come correttamente enunciato dal collegio d’appello –produrre effetti solo dalla data della sua presentazione.9. Con il sesto motivo di ricorso si prospetta errore in judicando;violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 74 l342/2000, artt. 5 e 13 d.lgs. n. 504/92 c.p.c. e 3 Cost. in relazione all’art360, comma 1, n 3, c.p.c. , in quanto la Commissione TributariaRegionale ha sostanzialmente recepito un orientamento giurisprudenzialein virtù del quale le risultanze del Docfa non sarebbero mai retroattive, madetto orientamento giurisprudenziale, oltre a non trovare conferma nelledisposizioni di legge, non è neppure univoco.9.1 La doglianza non ha fondamento.Come sopra già esposto va qui ribadito che in tema di determinazionedella base imponibile (ICI-IMU), per i fabbricati iscritti in catasto (d.lgs. n.504 del 1992, art. 5, comma 2, cui rinvia il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23,art. 8, comma 4; v., poi, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 3,Numero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/20264 e 5, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214), la Corte ha avuto modo diprecisare che:- le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato edella destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamentesopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorchésollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, cit., in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devonoassumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'annodi imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde, ex plurimis,Cass., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31250; Cass.,5 febbraio 2021, n. 2771; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27ottobre 2004, n. 20854);- la regola generale dettata dall’art. 5, comma 2, cit., trova applicazione,altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazionipresentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia dellerendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazionie degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza(Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168;Cass., 15 ottobre 2010, n n. 21310); il modus agendi di detta regolagenerale non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quantol'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il poterediscrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale pertutti i contribuenti, così che la disposizione è essa stessa espressione delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un terminedifferenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura docfa, comporterebbeuna discriminazione fra contribuenti (così la giur. appena citata cui addeCass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.);- diversamente la regola in questione non si applica al caso in cui lamodificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori difatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione dellecaratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita larendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte delmedesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentodell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019 n.7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241;Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906);laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare«evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio»(Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass.,18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24luglio 2012, n. 13018);- le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza odella destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente,debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, questeultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte conriferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevatal’utilizzabilità della rendita - una volta notificata a fini impositivi - «ancheper annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili diaccertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi diimposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n.3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30settembre 2011, n. 20033).10. L’ultimo mezzo denuncia errore in judicando; violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ..10.1 Si tratta di censura inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] regionale non ha riconosciuto alcuna rilevanza alledecisioni adottate dalla Commissione tributaria con riferimento ad altreannualità ed ha regolato le spese di lite secondo l’ordinario criterio dellasoccombenza.La deroga a detto principio con la compensazione delle spese di lite èprevisto nelle sole ipotesi previste dal legislatore come interpretatala dallaCorte Costituzionale (v. sent, n. 77/2018).Soprattutto, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass. 16/03/2026, n. 5896; Cass. 26/04/2019,n. 11329).10. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosil’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.11. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.12. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdottodall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù delNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testonovellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifical’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento infavore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata.Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema diresponsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, c.p.c., neldisporre che il soccombente può essere condannato a pagare allacontroparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcunlimite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio diragionevolezza, può quantificar detta somma sulla base dell'importo dellespese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche delvalore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n.17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347;Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez.Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n.33849).13.Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g), deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamentodella somma di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della [OSCURATO:PERSONA] - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione(ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380- bis cod. proc. civ.) e la Corteabbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve esserepronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svoltoNumero registro generale 5487/2023Numero sezionale 5501/2026Numero di raccolta generale 24446/2026Data pubblicazione 04/08/2026tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez.1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).15. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione delle spesedi lite che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.300,00, oltre200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come legge; alpagamento in favore della controricorrente della somma di euro 4.300,00ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c., nonché al pagamento dellasanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensidell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 24446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris