Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:176
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]3/04
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Nozione di agente commerciale — Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 28 aprile 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653
(Directtiva del Consiglio 86/653/CEE, art. 1, n. 2)
1. Non risulta né dal dettato dell’art. 234 CE né dalle finalità del procedimento istituito da questo articolo che gli autori
del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria
nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare
le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato.
Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle
adottate nel diritto comunitario, al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni o eventuali distorsioni
di concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni
o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno
applicate.
(v. punti 15-16)
2. L’art. 1, n. 2, della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali
indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un intermediario indipendente sia stato incaricato della conclusione
di un solo contratto, successivamente prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza previsto da tale disposizione
esige che l’intermediario di cui trattasi sia stato incaricato dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto,
a meno che esistano altri fattori idonei a mostrare l’esistenza di un mandato permanente a trattare.
(v. punti 26-27 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 marzo 2006 (
*
)
«Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Nozione di agente commerciale – Conclusione e proroghe di un unico contratto per diversi anni»
Nel procedimento C‑3/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 10 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 5 gennaio 2004, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič,
giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dalla sig.ra H. Boonk, advocaat;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. H. Støvlbæk e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 17 della direttiva del Consiglio
18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali
indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] VOF, nonché dei sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo,
congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e diretto al pagamento dei danni e delle provvigioni rimaste non pagate, nonché di
un’indennità derivante dall’estinzione di un contratto.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L’art. 1, n. 2, della direttiva prevede che «per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario
indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la
vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».
4 Per quanto riguarda la retribuzione dell’agente, l’art. 7, n. 1, della direttiva recita:
«Per un’operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l’agente commerciale ha diritto alla provvigione:
a) quando l’operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o
b) quando l’operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello
stesso tipo».
5 Quanto alle conseguenze finanziarie per l’agente della cessazione del contratto, l’art. 17 della direttiva dispone quanto
segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto,
un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2. a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che
l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che tali circostanze
comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale
delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni,
sulla media del periodo in questione.
c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
(…)».
Normativa nazionale
6 La direttiva è stata trasposta nell’ordinamento olandese con gli artt. 428‑445 del codice civile ([OSCURATO:PERSONA]). Tali
articoli sono essenzialmente analoghi alle disposizioni della direttiva, salvo il fatto che l’art. 1, n. 2, della direttiva
indica che quest’ultima si applica alle operazioni relative alla «vendita o [al]l’acquisto di merci», mentre le disposizioni
olandesi si applicano altresì alle operazioni relative alla prestazione di servizi. Pertanto, l’art. 7:428, n. 1, del codice
civile, che attua l’art. 1, n. 2, della direttiva, prevede quanto segue:
«Il contratto di agenzia è quel contratto in cui una parte, denominata il preponente, attribuisce all’altra parte, denominata
l’agente di commercio, l’incarico di agire come intermediario nella trattativa e conclusione di contratti in nome e per conto
del preponente, dietro compenso, e per una durata determinata o indeterminata, senza vincolo di subordinazione nei confronti
del preponente».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
7 Dall’ordinanza di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito come intermediario nell’ambito di un contratto di noleggio di un’imbarcazione
stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società Maritramp. Tale contratto è stato prorogato di anno in anno dal 1994 al 2000.
Durante tale periodo la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato, in particolare, il risultato delle trattative annuali sulla proroga del contratto
fra i contraenti, in un allegato al detto contratto. Dal 1994 al 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una provvigione pari al 2,5%
del canone di noleggio.
8 Dopo lo scioglimento delle relazioni contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni per violazione del termine di scioglimento del contratto e il pagamento di EUR 14 229,89
per le provvigioni non versate, nonché di EUR 14 471,29 a titolo di indennizzo per la perdita di clientela.
9 [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato il pagamento, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata un agente commerciale,
dato che ha negoziato un solo contratto. Ciò che caratterizza un contratto di agenzia commerciale sarebbe la circostanza che
l’agente opera nell’ambito di una moltitudine di contratti.
10 [OSCURATO:PERSONA], investito della controversia principale, ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un intermediario indipendente, che è intervenuto nella conclusione di (non vari contratti, bensì) un unico contratto (di
nolo, a tempo, di una nave), poi prorogato di anno in anno, e a termini del quale, relativamente alle proroghe, le trattative
annuali sono avvenute (dal 1994 al 2000, con l’unica eccezione del 1999) tra l’armatore e un terzo, mentre il risultato delle
trattative è stato formalizzato in un documento, allegato al contratto, redatto dall’intermediario, debba essere considerato
un agente commerciale ai sensi della direttiva 86/653 (…);
2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante, laddove occorre valutare se esista un contratto di agenzia, la circostanza
che è stato pagato per anni un compenso (provvigione) pari al 2,5% del canone di noleggio e/o che nell’art. 7, n. 1, della
direttiva si fa riferimento alla “operazione commerciale conclusa” e all’esistenza di un diritto a provvigione “quando l’operazione
è stata conclusa con un terzo che (l’intermediario) abbia precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso
tipo”;
3) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante l’impiego, all’art. 17 della direttiva, del termine “clienti” e non
del termine “cliente”».
Sulla competenza della Corte
11 Con lettera 2 settembre 2004, la cancelleria della Corte ha attirato l’attenzione del giudice del rinvio sul fatto che la
direttiva, come risulta dal suo art. 1, n. 2, riguarda solo gli intermediari indipendenti incaricati di trattare contratti
relativi alle merci e non gli intermediari indipendenti incaricati di trattare contratti relativi ai servizi (v. ordinanza
6 marzo 2003, causa C‑449/01, [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta). La cancelleria della Corte ha chiesto
al detto giudice se intendesse confermare, in tali circostanze, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
12 Nella sua risposta, il giudice del rinvio ha confermato la sua domanda. Esso ha chiarito al riguardo che, in sede di trasposizione
della direttiva nell’ordinamento interno, il legislatore olandese aveva esteso ai contratti di servizi l’ambito di applicazione
della nozione di «agente commerciale». [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la sua intenzione di chiedere, in particolare, l’interpretazione
di taluni concetti presenti nella direttiva, come l’espressione «incaricata in maniera permanente», impiegata all’art. 1,
n. 2, della direttiva, e la nozione di «indennità per perdita di clienti», di cui all’art. 17 di tale stessa direttiva. Il
fatto che la normativa olandese sul contratto di agenzia, per la quale la direttiva è stata assunta a modello, dia di tale
contratto una definizione più ampia di quella della direttiva non significa che, per l’interpretazione di talune nozioni derivanti
dalla direttiva, occorra necessariamente che il giudice del rinvio sia investito di una causa relativa alla nozione più restrittiva
di agente commerciale/contratto di agenzia.
13 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto alla Corte di risolvere le questioni proposte.
14 Al riguardo occorre rilevare, in via preliminare, che, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali
istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di
ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la
rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Quest’ultima può respingere una domanda presentata da un giudice nazionale
solamente qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione
con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura generica o ipotetica (v.,
in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punti 59‑61; 27 novembre 1997, causa
C‑369/95, Somalfruit e Camar, Racc. pag. I‑6619, punti 40‑41; 13 luglio 2000, causa C‑36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I‑6049,
punto 20; 7 gennaio 2003, causa C‑306/99, BIAO, Racc. pag. I‑1, punto 88, e 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983,
punto 34).
15 Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una norma di diritto comunitario,
la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Infatti non risulta dal dettato dell’art. 234 CE, né dalle finalità
del procedimento istituito da questo articolo che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte
i rinvii pregiudiziali vertenti su di una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro
rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto
Stato (sentenze 17 luglio 1997, causa C‑130/95, Giloy, Racc. pag. I‑4291, punto 21, e 11 gennaio 2001, causa C‑1/99, Kofisa
Italia, Racc. Pag. I‑207, punto 21).
16 Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle
adottate nel diritto comunitario, al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni o eventuali distorsioni
di concorrenza, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni
o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno
applicate (v. sentenze 11 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I‑4161, punto 32; Giloy, cit., punto 28, e Kofisa
Italia, cit., punto 32).
17 Nel caso di specie, sebbene le questioni riguardino un contratto concluso con un intermediario incaricato di trattare un contratto
di servizi e non un contratto di vendita o acquisto di merci e la direttiva non possa quindi disciplinare direttamente la
situazione in esame, resta il fatto che il legislatore nazionale, in sede di trasposizione delle disposizioni della direttiva
nell’ordinamento interno, ha deciso di applicare un trattamento identico a tali due tipi di situazioni.
18 Inoltre, nessun elemento versato agli atti lascia supporre che il giudice a quo abbia la facoltà di discostarsi dall’interpretazione
fornita dalla Corte delle disposizioni della direttiva.
19 In una situazione siffatta, come suggerito dall’avvocato generale ai paragrafi 13‑16 delle sue conclusioni, occorre risolvere
le questioni sottoposte.
Sulle questioni pregiudiziali
20 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un intermediario indipendente
incaricato della conclusione di un solo contratto di locazione di un’imbarcazione, in seguito prorogato per diversi anni,
rientri nella nozione di agente commerciale ai sensi della direttiva.
21 La ricorrente nella causa principale e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la particolarità che si tratti di un solo contratto non
è decisiva qualora l’intermediario eserciti la sua attività in via permanente. Nel caso di specie, considerata la proroga
del contratto su diversi anni, il carattere permanente dell’attività dell’intermediario non dovrebbe mancare.
22 [OSCURATO:PERSONA] menziona altresì che la definizione dell’agente commerciale contenuta all’art. 2 della proposta di direttiva
del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali (indipendenti),
da essa presentata il 17 dicembre 1976 (GU 1977, C 13, pag. 2), includeva espressamente «un numero indefinito» di operazioni
commerciali, condizione che non è stata ripresa nella versione definitiva dell’art. 1, n. 2, della direttiva.
23 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’art. 3 della stessa proposta prevedeva che la direttiva non sarebbe stata applicabile «agli
intermediari ai quali è affidato il compito di concludere o di promuovere soltanto uno o più affari determinati in nome di
un mandatario». Ora, tale disposizione non compare nella versione definitiva della direttiva, il che significherebbe che il
legislatore comunitario deliberatamente non ha accolto la limitazione proposta.
24 A tal riguardo si deve rammentare che ciò che caratterizza un contratto di agenzia commerciale, come risulta dall’art. 1,
n. 2, della direttiva, è segnatamente il fatto che all’agente, definito come un intermediario indipendente, sia stato affidato
dal preponente un mandato permanente a trattare. Tale impostazione risulta da diverse disposizioni della detta direttiva,
in particolare dagli artt. 3 e 4, relativi ai requisiti di lealtà e buona fede tra i contraenti, dagli artt. 6 e seguenti,
relativi alla retribuzione dell’agente per la durata dei rapporti contrattuali, nonché dagli artt. 17 e seguenti, relativi
ai diritti dell’agente dopo l’estinzione del contratto.
25 Il numero di operazioni concluse dall’intermediario per o in nome e per conto del preponente è di regola un indicatore di
tale permanenza. Come ha rilevato il giudice del rinvio, l’art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva usa il termine «cliente»
al plurale. Tuttavia, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, il numero di operazioni
non è l’unico fattore determinante per valutare il carattere permanente del mandato conferito all’intermediario dal preponente.
26 Qualora un intermediario sia stato incaricato di concludere, per o in nome e per conto del preponente, un solo contratto,
in seguito prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza posto dall’art. 1, n. 2, della direttiva esige che tale
intermediario sia stato incaricato in maniera permanente dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto,
a meno che esistano altri fattori idonei a mostrare l’esistenza di un mandato permanente a trattare. Spetta al giudice nazionale
procedere alle constatazioni necessarie al riguardo. La mera circostanza che l’intermediario abbia intrattenuto relazioni
con il preponente durante tutto il periodo contrattuale è di per sé insufficiente a dimostrare l’esistenza di un siffatto
mandato.
27 Occorre quindi risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 1, n. 2, della direttiva dev’essere interpretato nel
senso che, qualora un intermediario indipendente sia stato incaricato della conclusione di un solo contratto, successivamente
prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza previsto da tale disposizione esige che l’intermediario di cui trattasi
sia stato incaricato dal preponente di trattare le proroghe successive di tale contratto.
Sulle spese
28 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA]
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un intermediario indipendente
sia stato incaricato della conclusione di un solo contratto, successivamente prorogato per diversi anni, il requisito di permanenza
previsto da tale disposizione esige che l’intermediario di cui trattasi sia stato incaricato dal preponente di trattare le
proroghe successive di tale contratto.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.