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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18758/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6? R.G. 43182_23 Rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio e correlato vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente (primo motivo), quello di violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) nonché, infine, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva (terzo motivo); Ritenuto che tutti i motivi proposti dal ricorrente sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché costituiti da mere doglianze in punto di (primo motivo); b) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli arti e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (tutti e tre i motivi); c) sia, ancora, perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (secondo e terzo motivo); Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo, è altresì manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà della motivazione e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; Ritenuto, in particolare: a) quanto al primo motivo, che l'affermazione di responsabilità è stata debitamente argomentata dai giudici territoriali che, nel rigettare il primo motivo, con cui venivano svolte censure identiche a quelle oggetto di replica in questa sede di legittimità, hanno evidenziato come non potessero sussistere dubbi che la sostanza stupefacente del tipo hashish sequestrata all'imputato fosse destinata alla cessione per una serie di elementi indiziari univoci e convergenti (diretta osservazione della condotta del reo da parte della PG, colto mentre nascondeva in un vaso sulla pubblica via un fazzoletto di carta che estraeva dalla tasca, al cui interno venne rinvenuto lo stupefacente sequestrato; spontanea consegna di ulteriore stupefacente dello stesso tipo, sempre diviso in stecche, da parte dell'imputato a richiesta degli operanti; esito positivo della perquisizione locale eseguita all'interno di un magazzino in uso all'imputato, nel corso della quale vennero rinvenute ulteriori due stecche simili alle precedenti e conservate con identica modalità all'interno di un fazzoletto di carta; esito dell'indagine tossicologica da cui era risultato che dallo stupefacente sequestrato fosse ricavabili un consistente numero di dosi, superiore a 94 d.m.s.), che hanno condotto la Corte d'appello, con ragionamento del tutto immune dai denunciati vizi, a ritenere che il quantitativo e le modalità di custodia (oltre al rinvenimento di un coltello da cucina con residui di hashish sulla lama, segna del suo utilizzo per la suddivisione in dosi) dello stupefacente lasciassero intendere evidentemente che la sua detenzione non fosse ad uso esclusivamente personale; b) quanto alle invocate attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo, i giudici hanno escluso che fosse idoneo a giustificare il riconoscimento il comportamento dell'imputato e il quantitativo di stupefacente (già valutato ai fini della - invero benevola - qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve), valorizzando piuttosto gli indici negativi già sopra descritti che denotavano rilevanza ed abitualità della condotta; c) quanto, infine, all'applicazione della contestata recidiva, oggetto del terzo motivo, ineccepibile è la giustificazione dei giudici territoriali, che hanno valorizzato non i precedenti penali in sé, quanto, piuttosto, la considerazione che detti precedenti, alla luce della nuova violazione, consentivano di ritenere che le condanne medio tempore intervenute non avessero sortito alcun effetto deterrente o rieducativo, risultando dunque la nuova violazione espressione di una maggior pericolosità e di ancor più accresciuta capacità a delinquere, motivazione del tutto scevra da illogicità manifeste; Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1° marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6? R.G. 43182_23 Rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di violazione del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio e correlato vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente (primo motivo), quello di violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) nonché, infine, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva (terzo motivo); Ritenuto che tutti i motivi proposti dal ricorrente sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché costituiti da mere doglianze in punto di (primo motivo); b) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli arti e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (tutti e tre i motivi); c) sia, ancora, perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (secondo e terzo motivo); Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo, è altresì manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà della motivazione e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; Ritenuto, in particolare: a) quanto al primo motivo, che l'affermazione di responsabilità è stata debitamente argomentata dai giudici territoriali che, nel rigettare il primo motivo, con cui venivano svolte censure identiche a quelle oggetto di replica in questa sede di legittimità, hanno evidenziato come non potessero sussistere dubbi che la sostanza stupefacente del tipo hashish sequestrata all'imputato fosse destinata alla cessione per una serie di elementi indiziari univoci e convergenti (diretta osservazione della condotta del reo da parte della PG, colto mentre nascondeva in un vaso sulla pubblica via un fazzoletto di carta che estraeva dalla tasca, al cui interno venne rinvenuto lo stupefacente sequestrato; spontanea consegna di ulteriore stupefacente dello stesso tipo, sempre diviso in stecche, da parte dell'imputato a richiesta degli operanti; esito positivo della perquisizione locale eseguita all'interno di un magazzino in uso all'imputato, nel corso della quale vennero rinvenute ulteriori due stecche simili alle precedenti e conservate con identica modalità all'interno di un fazzoletto di carta; esito dell'indagine tossicologica da cui era risultato che dallo stupefacente sequestrato fosse ricavabili un consistente numero di dosi, superiore a 94 d.m.s.), che hanno condotto la Corte d'appello, con ragionamento del tutto immune dai denunciati vizi, a ritenere che il quantitativo e le modalità di custodia (oltre al rinvenimento di un coltello da cucina con residui di hashish sulla lama, segna del suo utilizzo per la suddivisione in dosi) dello stupefacente lasciassero intendere evidentemente che la sua detenzione non fosse ad uso esclusivamente personale; b) quanto alle invocate attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo, i giudici hanno escluso che fosse idoneo a giustificare il riconoscimento il comportamento dell'imputato e il quantitativo di stupefacente (già valutato ai fini della - invero benevola - qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve), valorizzando piuttosto gli indici negativi già sopra descritti che denotavano rilevanza ed abitualità della condotta; c) quanto, infine, all'applicazione della contestata recidiva, oggetto del terzo motivo, ineccepibile è la giustificazione dei giudici territoriali, che hanno valorizzato non i precedenti penali in sé, quanto, piuttosto, la considerazione che detti precedenti, alla luce della nuova violazione, consentivano di ritenere che le condanne medio tempore intervenute non avessero sortito alcun effetto deterrente o rieducativo, risultando dunque la nuova violazione espressione di una maggior pericolosità e di ancor più accresciuta capacità a delinquere, motivazione del tutto scevra da illogicità manifeste; Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 202
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