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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 39784/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S NTALUCIA; lette/scntite le conclusioni del PG \\.k, Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro il diniego della Casa circondariale di colloqui visivi con i familiari da effettuarsi, nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, tramite Skype o altri sistemi di videoconferenza.

Ha a tal fine osservato che la tutela dei rapporti familiari è garantita dalla Costituzione, dalle Carte sovranazionali e dall'ordinamento penitenziario, che ha una funzione promozionale e individua nei colloqui il principale strumento per consentire i contatti dei detenuti - anche se sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. - con i familiari.

In riferimento a tale ultima categoria di detenuti la normativa penitenziaria prevede limiti e controlli particolari per lo svolgimento dei colloqui con i familiari, conseguenti all'esigenza di garantire al contempo anche la tutela dell'ordine e della sicurezza.

2. Tanto premesso, Il Tribunale ha concluso che lo svolgimento della videochiamata con impiego di piattaforme già in uso all'Amministrazione penitenziaria e sotto la sorveglianza della Polizia penitenziaria, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni limitative generalmente previste per i colloqui in presenza, non si pone in contrato con il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sottese al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. 3.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La normativa penitenziaria non riconosce in capo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen il diritto al colloquio in videocollegamento.

L'attribuzione di tale diritto non può essere giustificata dalla presunta impossibilità di svolgere il colloquio a distanza per il solo fatto della vigenza delle disposizioni limitative della libertà di circolazione introdotte per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

3.1. La Corte di cassazione ha ammesso che il colloquio, invece che in presenza, si svolga in video chiamata soltanto ove tale modalità sia funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto al colloquio nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito.

Ha quindi circoscritto la video-conferenza alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza.

Al di fuori dell'area dell'eccezionalità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, le esigenze di sicurezza, parametrate alla più elevata pericolosità del detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., restano preminenti e impediscono di fare ricorso a tale modalità di colloquio.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La giurisprudenza di legittimità non è univoca nella soluzione al quesito che ora viene in rilievo, se il detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. possa essere ammesso allo svolgimento a distanza, mediante collegamento Skype o altro equivalente, ai colloqui con i familiari.

A fronte di un orientamento che risponde negativamente, facendo leva sull'assenza di una normativa che la preveda e la regoli - v., in tal senso, Sez. 1, n. 16577 del 22/3/2019, Rv.275669 -, si registra una contraria posizione che ammette in linea di principio il cd. colloquio a distanza anche tra detenuti entrambi in regime di cui all'art. 41-bis, ord. pen. , ove sussista tra loro un legame parentale - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417 -.

Si è a tal proposito osservato che la normativa, anche sovranazionale, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento delle relazioni familiari, non escludendo quelli in regime di cui all'art. 41-bis ord. peri. nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regolare con limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare rigore l'esercizio di tale diritto.

2.1. V'è poi un orientamento che può dirsi intermedio, e che sembra di recente prevalere, per il quale l'ammissione di colloqui a distanza per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è limitata a situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza.

Si è in tal senso disposto che "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. peri., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis - Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 -.2.2.

Quest'indirizzo interpretativo, che si ritiene preferibile proprio per il tentativo di coniugare il soddisfacimento di esigenze contrapposte nel - raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, non è poi, a ben vedere, così distante da quello che si è indicato come favorevole tout court ai colloqui a distanza.

E infatti, la sentenza n. 7654/2015, che di tale ultimo orientamento è espressione, ha fatto applicazione del principio con spiccata considerazione delle peculiarità del caso concreto, caratterizzato da profili di sostanziale eccezionalità dal momento che in quel caso il detenuto da quasi vent'anni era nell'impossibilità di incontrare il figlio, "perché entrambi ristretti in carceri diversi ed il secondo sottoposto alla sospensione delle regole ordinarie detentive".

3. Va dunque messa da canto la soluzione di netta chiusura allo svolgimento a distanza dei colloqui con i familiari per i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., minoritaria e non particolarmente attenta all'esigenza di assicurare anche in capo a costoro l'effettività del diritto di intrattenere le relazioni con i familiari.

Ciò nonostante, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

In esso, infatti, non si giustifica il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo giustifica nella giurisprudenza di legittimità l'apertura ad una modalità di svolgimento dei colloqui non prevista dalla legge.

Si fa sì richiamo alle varie previsioni, anche di diritto sovranazionale, che garantiscono la tutela dei rapporti familiari, ma non si fa riferimento a "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza".

4. Si riscontra pertanto nel provvedimento in esame un difetto di motivazione che ne impone l'annullamento, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza affinché, per mezzo di una approfondita considerazione della vicenda in riferimento al parametro della impossibilità altrimenti - o comunque della gravissima difficoltà -di assicurare anche a tale categoria di detenuti particolarmente pericolosi il diritto ai colloqui con i familiari, faccia corretta applicazione del principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e ora ribadito.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S NTALUCIA; lette/scntite le conclusioni del PG \\.k, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, ord. pen.), avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo contro il diniego della Casa circondariale di colloqui visivi con i familiari da effettuarsi, nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, tramite Skype o altri sistemi di videoconferenza. Ha a tal fine osservato che la tutela dei rapporti familiari è garantita dalla Costituzione, dalle Carte sovranazionali e dall'ordinamento penitenziario, che ha una funzione promozionale e individua nei colloqui il principale strumento per consentire i contatti dei detenuti - anche se sottoposti al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen. - con i familiari. In riferimento a tale ultima categoria di detenuti la normativa penitenziaria prevede limiti e controlli particolari per lo svolgimento dei colloqui con i familiari, conseguenti all'esigenza di garantire al contempo anche la tutela dell'ordine e della sicurezza. 2. Tanto premesso, Il Tribunale ha concluso che lo svolgimento della videochiamata con impiego di piattaforme già in uso all'Amministrazione penitenziaria e sotto la sorveglianza della Polizia penitenziaria, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni limitative generalmente previste per i colloqui in presenza, non si pone in contrato con il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sottese al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La normativa penitenziaria non riconosce in capo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen il diritto al colloquio in videocollegamento. L'attribuzione di tale diritto non può essere giustificata dalla presunta impossibilità di svolgere il colloquio a distanza per il solo fatto della vigenza delle disposizioni limitative della libertà di circolazione introdotte per fronteggiare l'emergenza sanitaria. 3.1. La Corte di cassazione ha ammesso che il colloquio, invece che in presenza, si svolga in video chiamata soltanto ove tale modalità sia funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto al colloquio nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito. Ha quindi circoscritto la video-conferenza alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza. Al di fuori dell'area dell'eccezionalità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, le esigenze di sicurezza, parametrate alla più elevata pericolosità del detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., restano preminenti e impediscono di fare ricorso a tale modalità di colloquio. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La giurisprudenza di legittimità non è univoca nella soluzione al quesito che ora viene in rilievo, se il detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. possa essere ammesso allo svolgimento a distanza, mediante collegamento Skype o altro equivalente, ai colloqui con i familiari. A fronte di un orientamento che risponde negativamente, facendo leva sull'assenza di una normativa che la preveda e la regoli - v., in tal senso, Sez. 1, n. 16577 del 22/3/2019, Rv.275669 -, si registra una contraria posizione che ammette in linea di principio il cd. colloquio a distanza anche tra detenuti entrambi in regime di cui all'art. 41-bis, ord. pen. , ove sussista tra loro un legame parentale - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417 -. Si è a tal proposito osservato che la normativa, anche sovranazionale, tutela il diritto dei detenuti al mantenimento delle relazioni familiari, non escludendo quelli in regime di cui all'art. 41-bis ord. peri. nonostante la loro spiccata pericolosità, e si fa piuttosto carico di regolare con limiti numerici e con la previsione di modalità esecutive di particolare rigore l'esercizio di tale diritto. 2.1. V'è poi un orientamento che può dirsi intermedio, e che sembra di recente prevalere, per il quale l'ammissione di colloqui a distanza per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è limitata a situazioni di impossibilità o di grandissima difficoltà allo svolgimento degli stessi in presenza. Si è in tal senso disposto che "il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. peri., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis - Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577 -.2.2. Quest'indirizzo interpretativo, che si ritiene preferibile proprio per il tentativo di coniugare il soddisfacimento di esigenze contrapposte nel - raggiungimento di un accettabile punto di equilibrio, non è poi, a ben vedere, così distante da quello che si è indicato come favorevole tout court ai colloqui a distanza. E infatti, la sentenza n. 7654/2015, che di tale ultimo orientamento è espressione, ha fatto applicazione del principio con spiccata considerazione delle peculiarità del caso concreto, caratterizzato da profili di sostanziale eccezionalità dal momento che in quel caso il detenuto da quasi vent'anni era nell'impossibilità di incontrare il figlio, "perché entrambi ristretti in carceri diversi ed il secondo sottoposto alla sospensione delle regole ordinarie detentive". 3. Va dunque messa da canto la soluzione di netta chiusura allo svolgimento a distanza dei colloqui con i familiari per i detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., minoritaria e non particolarmente attenta all'esigenza di assicurare anche in capo a costoro l'effettività del diritto di intrattenere le relazioni con i familiari. Ciò nonostante, il provvedimento impugnato deve essere annullato. In esso, infatti, non si giustifica il ricorso ai colloqui a distanza secondo il criterio dell'eccezionalità, che solo giustifica nella giurisprudenza di legittimità l'apertura ad una modalità di svolgimento dei colloqui non prevista dalla legge. Si fa sì richiamo alle varie previsioni, anche di diritto sovranazionale, che garantiscono la tutela dei rapporti familiari, ma non si fa riferimento a "situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza". 4. Si riscontra pertanto nel provvedimento in esame un difetto di motivazione che ne impone l'annullamento, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza affinché, per mezzo di una approfondita considerazione della vicenda in riferimento al parametro della impossibilità altrimenti - o comunque della gravissima difficoltà -di assicurare anche a tale categoria di detenuti particolarmente pericolosi il diritto ai colloqui con i familiari, faccia corretta applicazione del principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e ora ribadito. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglian
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