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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39133/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 13/10/2020, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia in data 28/02/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 495, commi 1 e 2 n. 2 cod. pen. (capo B) e riconosciuta la continuazione con il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo A), rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione alla mancata riduzione massima di pena in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. pen. (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

In relazione al primo motivo, ritiene il Collegio come la discrezionalità del giudice di secondo grado - che si è rimesso alle valutazioni operate dal primo giudice - sia stata adeguatamente giustificata con riferimento alla ritenuta oggettiva gravità del fatto.

In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la giurisprudenza maggioritaria nella specie applicata (cfr., Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Makrane, Rv. 262836; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, P.G. in proc.

Salemankhail, Rv. 270876; Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Zitouni, Rv. 279362) abbia riconosciuto come integri il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero, risultando del tutto isolata la contraria pronuncia (Sez. 4, n. 41774 del 20/06/2014, Serigne, Rv. 260948) evocata in ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 13/10/2020, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia in data 28/02/2020, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 495, commi 1 e 2 n. 2 cod. pen. (capo B) e riconosciuta la continuazione con il reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo A), rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione alla mancata riduzione massima di pena in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. pen. (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, ritiene il Collegio come la discrezionalità del giudice di secondo grado - che si è rimesso alle valutazioni operate dal primo giudice - sia stata adeguatamente giustificata con riferimento alla ritenuta oggettiva gravità del fatto. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la giurisprudenza maggioritaria nella specie applicata (cfr., Sez. 5, n. 7712 del 22/10/2014, dep. 2015, Makrane, Rv. 262836; Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, P.G. in proc. Salemankhail, Rv. 270876; Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990; Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Zitouni, Rv. 279362) abbia riconosciuto come integri il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero, risultando del tutto isolata la contraria pronuncia (Sez. 4, n. 41774 del 20/06/2014, Serigne, Rv. 260948) evocata in ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore I
Sentenza Cassazione n. 39133/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris