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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17086/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 142-42904/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso costituiscono mera reiterazione di argomenti di merito svolti con i motivi di gravame, attentamente valutati e respinti con congrua motivazione dal giudice del merito; che il secondo motivo censura il riconoscimento della aggravante della minorata difesa del contraente "on line", con argomenti che si pongono in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, (tra le tante, Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287452 - 01); che la condizione di procedibilità è sopperita dalla costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01). che il quarto motivo attiene al trattamento sanzionatorio ed in specie all'apprezzamento della recidiva, che la Corte di merito ha confermato con preciso richiamo alle circostanze fattuali ed alla analisi dei precedenti penali del ricorrente; che il quinto motivo non è stato punto prospettato alla Corte di merito, neppure in sede di conclusioni, non può pertanto essere avanzato per la prima volta innanzi alla Corte di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2014 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 142-42904/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso costituiscono mera reiterazione di argomenti di merito svolti con i motivi di gravame, attentamente valutati e respinti con congrua motivazione dal giudice del merito; che il secondo motivo censura il riconoscimento della aggravante della minorata difesa del contraente "on line", con argomenti che si pongono in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, (tra le tante, Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Rv. 287452 - 01); che la condizione di procedibilità è sopperita dalla costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01). che il quarto motivo attiene al trattamento sanzionatorio ed in specie all'apprezzamento della recidiva, che la Corte di merito ha confermato con preciso richiamo alle circostanze fattuali ed alla analisi dei precedenti penali del ricorrente; che il quinto motivo non è stato punto prospettato alla Corte di merito, neppure in sede di conclusioni, non può pertanto essere avanzato per la prima volta innanzi alla Corte di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 17086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris