Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38510/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso avente ad oggetto 1) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità; 2) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; 3) il vizio di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato; 4) la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo; 5) la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Tutti i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.

La prima censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato le ragione per le quali non è riconoscibile lo stato di necessità (pag. 4).

Del pari, manifestamente infondate, oltrechè generiche, sono anche la terza, la quarta e la quinta censura - tenendo presente che ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune - in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Quanto alla seconda censura, la Corte d'appello ha dato puntualmente conto della ragione per la quali la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pagg. 4 e 5).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere en ore [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso avente ad oggetto 1) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità; 2) la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; 3) il vizio di motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato; 4) la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo; 5) la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Tutti i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La prima censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato le ragione per le quali non è riconoscibile lo stato di necessità (pag. 4). Del pari, manifestamente infondate, oltrechè generiche, sono anche la terza, la quarta e la quinta censura - tenendo presente che ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune - in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Quanto alla seconda censura, la Corte d'appello ha dato puntualmente conto della ragione per la quali la quale la condotta dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità (pagg. 4 e 5). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere en ore [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38510/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris