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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02420/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 48,479 c.p. e 489,61 n. 2 c.p.; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui P ricorrente lamenta violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato, giacchè il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Monza incorpora un atto pubblico di natura autoritativa, costitutivo di diritti a favore del beneficiario; Rilevato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale sostanziale, di norme stabilite a pena di invalidità e carenza di motivazione - è generico, perché non chiarisce i contenuti del patito "vulnus" conseguente alla reiezione dell'istanza della difesa di non consentire la lettura degli atti del fascicolo del dibattimento, peraltro ivi legittimamente acquisiti ai sensi dell'art. 480 c.p.p. ed è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha correttamente esplicitato, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le ragioni dell'affermata utilizzabilità delle prove assunte nel corso dell'istruttoria, nella fase antecedente al mutamento di composizione del collegio giudicante di primo grado; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 lett. e) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata (pag.8, ove si sottolinea che solo l'imputato avrebbe potuto disporre degli esemplari delle cambiali emesse a favore dell'Amatista, che ne ha confermato i dettagli in sede di escussione testimoniale e solo lui avrebbe avuto interesse ad ottenere, in modo artificioso, la riabilitazione dagli effetti dei protesti, con la conseguente ininfluenza del ricorso alla perizia grafica e all'audizione del teste Sgobba) - ed è comunque manifestamente infondato, in quanto la scelta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Cass. sez.

U, n. 12602 del 17/12/15, Ric:ci, Rv. 266820); come altrettanto manifestamente infondata è la questione di nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra l'accusa e la sentenza, come espresso, con argomentazione condivisibile e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, dalla sentenza della Corte di merito (pag.8); Rilevato che il quarto Motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.9).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 48,479 c.p. e 489,61 n. 2 c.p.; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui P ricorrente lamenta violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato, giacchè il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Monza incorpora un atto pubblico di natura autoritativa, costitutivo di diritti a favore del beneficiario; Rilevato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale sostanziale, di norme stabilite a pena di invalidità e carenza di motivazione - è generico, perché non chiarisce i contenuti del patito "vulnus" conseguente alla reiezione dell'istanza della difesa di non consentire la lettura degli atti del fascicolo del dibattimento, peraltro ivi legittimamente acquisiti ai sensi dell'art. 480 c.p.p. ed è in ogni caso manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha correttamente esplicitato, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le ragioni dell'affermata utilizzabilità delle prove assunte nel corso dell'istruttoria, nella fase antecedente al mutamento di composizione del collegio giudicante di primo grado; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 lett. e) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata (pag.8, ove si sottolinea che solo l'imputato avrebbe potuto disporre degli esemplari delle cambiali emesse a favore dell'Amatista, che ne ha confermato i dettagli in sede di escussione testimoniale e solo lui avrebbe avuto interesse ad ottenere, in modo artificioso, la riabilitazione dagli effetti dei protesti, con la conseguente ininfluenza del ricorso alla perizia grafica e all'audizione del teste Sgobba) - ed è comunque manifestamente infondato, in quanto la scelta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il quale "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti"(Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ric:ci, Rv. 266820); come altrettanto manifestamente infondata è la questione di nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra l'accusa e la sentenza, come espresso, con argomentazione condivisibile e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, dalla sentenza della Corte di merito (pag.8); Rilevato che il quarto Motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.9). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore dell
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