CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 45155/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Avellino il 15 luglio 2021); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; - che con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 30 ottobre 2024 - quindi tardivamente, secondo quanto stabilito da Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308 - il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo e il secondo motivo, che denunciano la violazione degli artt.85 e 495 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato, questi essendo non imputabile e non essendo ravvisabili nella fattispecie concreta gli elementi costitutivi del reato contestato, non sono consentiti in questa sede, giacché, tramite argomentazioni generiche - perché articolate in maniera confusa così da rendere di difficile comprensione l'effettiva ragione di censura - e, comunque, interamente versate fatto, mirano a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu °culi di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza [vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che sussistessero dubbi in ordine alla colpevolezza dell'imputato in relazione al fatto ascrittogli ed ha correttamente escluso che eventuali disagi psicologici dell'imputato si traducano automaticamente in un difetto di imputabilità - tale evenienza non essendo stata tra l'altro neppure allegata nel giudizio di primo grado -, tanto in conformità al diritto vivente secondo cui «Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità"» (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317); - che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata riqualificazione del fatto come accertato alla stregua del delitto tentato, è generico per aspecificità, in quanto affidato a censure prive di confronto con le ragioni rassegnate al riguardo nella decisione impugnata: ossia, quella secondo cui il reato di cui all'art. 495 cod. pen. non sarebbe configurabile nella forma tentata, esso consumandosi nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Rv.265145; conf. Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Rv. 283432); donde il motivo stesso è anche manifestamente infondato; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del