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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 34531/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052L00) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04L5V9W) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K8V81) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (0 k Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del compendio probatorio, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e all'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati; essi omettono, pertanto, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (c-fr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052L00) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04L5V9W) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K8V81) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (0 k Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del compendio probatorio, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e all'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati; essi omettono, pertanto, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (c-fr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore 1.
Sentenza Cassazione n. 34531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris