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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35316/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona dell'il maggio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 cod. pen. (capo A) e 624 e 625 cod. pen. (capo B).

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).

2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. per il reato di cui al capo B).

2.3. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alla declaratoria di abitualità nel reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orien- tamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e pun- tualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non speci- fici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, • Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico della Lebbiati relativamente al reato di cui al capo A), tra i quali, in particolare, l'ingresso non agevolmente spiegabile nella casa, il ricorso alla menzogna per superare la ritrosia dei proprietari a consentire l'accesso a sconosciuti all'interno, il tentativo di accedere al piano superiore, luogo ove solitamente sono custoditi i beni più preziosi e la mancanza di giustificazioni da parte della Lebiati e dell'originaria coimputata [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del Soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'imputata, tenuto conto del rile- vante valore dei beni sottratti, non consistenti esclusivamente nella somma di da- naro, bensì costituiti dal portafogli, dalle carte di credito, dalla patente e dalla carta d'identità.

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile con precisione, fosse di speciale tenuità.

La ricorrente si limita a reiterare le censure al logico iter motivazionale illustrato dalla Corte territoriale, senza confrontarsi adeguatamente con l'apparato argomen- tativo della sentenza impugnata.

5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peh., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei plurimi prece- denti penali per reati contro il patrimonio (anche per rapina) e della particolare ripro- vevolezza della condotta criminosa attuata nei confronti di persone anziane.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputata.

6. In ordine alla quarta censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei ck criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata, avendo la Corte territoriale evidenziato che il Tribunale aveva irrogato il minimo edittale per la pena base, aveva calcolato l'aumento per la recidiva nei limiti di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e aveva disposto un aumento per la con- tinuazione inferiore a quello stabilito dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. e per la soia pena pecuniaria.

La Corte di merito ha poi logicamente evidenziato che la Lebbiati non aveva su- bito pregiudizi per effetto dell'indicazione nel capo di imputazione della disposizione di cui all'art. 103 cod. pen., in quanto non era stata dichiarata l'abitualità nel reato.

7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n.186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona dell'il maggio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 cod. pen. (capo A) e 624 e 625 cod. pen. (capo B). 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A). 2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. per il reato di cui al capo B). 2.3. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e alla declaratoria di abitualità nel reato. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orien- tamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e pun- tualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non speci- fici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra- visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, • Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico della Lebbiati relativamente al reato di cui al capo A), tra i quali, in particolare, l'ingresso non agevolmente spiegabile nella casa, il ricorso alla menzogna per superare la ritrosia dei proprietari a consentire l'accesso a sconosciuti all'interno, il tentativo di accedere al piano superiore, luogo ove solitamente sono custoditi i beni più preziosi e la mancanza di giustificazioni da parte della Lebiati e dell'originaria coimputata [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del Soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'imputata, tenuto conto del rile- vante valore dei beni sottratti, non consistenti esclusivamente nella somma di da- naro, bensì costituiti dal portafogli, dalle carte di credito, dalla patente e dalla carta d'identità. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile con precisione, fosse di speciale tenuità. La ricorrente si limita a reiterare le censure al logico iter motivazionale illustrato dalla Corte territoriale, senza confrontarsi adeguatamente con l'apparato argomen- tativo della sentenza impugnata. 5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peh., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei plurimi prece- denti penali per reati contro il patrimonio (anche per rapina) e della particolare ripro- vevolezza della condotta criminosa attuata nei confronti di persone anziane. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputata. 6. In ordine alla quarta censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei ck criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata, avendo la Corte territoriale evidenziato che il Tribunale aveva irrogato il minimo edittale per la pena base, aveva calcolato l'aumento per la recidiva nei limiti di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. e aveva disposto un aumento per la con- tinuazione inferiore a quello stabilito dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. e per la soia pena pecuniaria. La Corte di merito ha poi logicamente evidenziato che la Lebbiati non aveva su- bito pregiudizi per effetto dell'indicazione nel capo di imputazione della disposizione di cui all'art. 103 cod. pen., in quanto non era stata dichiarata l'abitualità nel reato. 7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost. n.186 del 13/06/2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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