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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 04352/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la rinuncia ai ricorsi presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha restituito alla S.T.B. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la somma di euro 222.669,00, quale saldo attivo del rapporto di conto corrente acceso presso la [OSCURATO:SOCIETA]., e ha rigettato le richieste di riesame presentate nell'interesse di Alan e [OSCURATO:PERSONA] avverso i sequestri preventivi per equivalente.

2. Gli indagati presentano tre motivi di ricorso.

Con il primo eccepiscono la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento genetico, che era solo apparente.

Con il secondo denunciano la violazione di legge, perché mancavano i presupposti del fumus commissi delicti.

Con il terzo eccepiscono la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto la carenza di interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, con rituale istanza autenticata nelle sottoscrizioni dal difensore, depositata prima dell'udienza di discussione.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la rinuncia ai ricorsi presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha restituito alla S.T.B. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la somma di euro 222.669,00, quale saldo attivo del rapporto di conto corrente acceso presso la [OSCURATO:SOCIETA]., e ha rigettato le richieste di riesame presentate nell'interesse di Alan e [OSCURATO:PERSONA] avverso i sequestri preventivi per equivalente. 2. Gli indagati presentano tre motivi di ricorso. Con il primo eccepiscono la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento genetico, che era solo apparente. Con il secondo denunciano la violazione di legge, perché mancavano i presupposti del fumus commissi delicti. Con il terzo eccepiscono la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto la carenza di interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, con rituale istanza autenticata nelle sottoscrizioni dal difensore, depositata prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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