CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43330/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arezzo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04-12-2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 21 gennaio 2016, con cui il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con il beneficio della non menzione, alla pena di 5.300 euro di multa (5.000,00 dei quali in sostituzione di giorni 20 di reclusione), in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis della legge n. 638 del 1983, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "Dieci", con sede in Arezzo alla via Setteponti n. 22, ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un ammontare pari a 12.964 euro; in Arezzo nel periodo compreso da giugno a settembre 2012. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, Pacifici, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che né l'I.N.P.S. né il Pubblico Ministero hanno mai prodotto i modelli DM10, essendovi dei semplici prospetti riepilogativi redatti dall'Amministraziòne e privi di data certa, per cui non sarebbe stato possibile ricostruire l'eventuale omissione contestata, né il relativo quantum, e tanto anche ai fini della valutazione sul superamento della soglia di punibilità. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza del dolo, rilevandosi che la Corte di appello non ha considerato la configurabilità della forza maggiore come scriminante del reato, costituita dalla circostanza che la cooperativa amministrata dall'imputato aveva come unico cliente la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società poi fallita che ha improvvisamente interrotto i pagamenti, causando l'impossibilità per la coop. Dieci di versare i contributi previdenziali, vantando tale società un credito di 208.000 euro verso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], anche i testi escussi hanno riferito che Pacifici si è adoperato in ogni modo per eseguire i contestati pagamenti, cercando anche di ricorrere al credito bancario, ma con esiti negativi, per cui doveva escludersi l'esistenza del dolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi, in ordine all'asserita carenza probatoria rispetto al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa dell'imputato, che le due conformi sentenze di merito hanno ritenuto provato il presupposto fattuale del reato, ovvero la corresponsione degli stipendi ai dipendenti dell'impresa, valorizzando la documentazione aziendale "DM110" proveniente dal datore di lavoro e da questi trasmessa all'ente previdenziale.Tale impostazione deve ritenersi corretta, dovendosi al riguardo richiamare l'ormai prevalente orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'I.N.P.S., sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Né rileva la circostanza che le copie dei modelli DM10 non siano materialmente presenti nel fascicolo processuale, posto che della loro rituale acquisizione in sede amministrativa ha dato adeguatamente conto l'I.N.P.S., che ne ha poi sintetizzato i contenuti nei prospetti riepilogativi utilizzati ai fini della decisione, non essendovi ragioni per dubitare dell'esistenza e della validità dei predetti modelli, oltre che della loro legittima provenienza da parte del datore di lavoro. [OSCURATO:SOCIETA], nel caso di specie, la difesa non ha fornito elementi concreti idonei a smentire la valenza probatoria dei modelli DM10, ferma restando l'inverosimiglianza dell'ipotesi secondo cui i dipendenti abbiano continuato a lavorare per tre mesi, senza mai ricevere e pretendere alcun emolumento. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza. 2. La medesima conclusione si impone anche rispetto al secondo motivo. Ed invero, per quanto concerne il tema della rilevanza della crisi di liquidità dell'imprenditore tenuto al pagamento degli oneri previdenziali e delle obbligazioni tributarie, deve richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Rv. 263128, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Rv. 258055 e Sez. 3, n. 20725 del 27/3/2018, non mass.), secondo cui l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. 3 e -3 Orbene, le due sentenze di merito si sono poste in sintonia con tali coordinate interpretative, avendo rimarcato in modo pertinente la circostanza che lo stato di incolpevole dissesto dell'impresa è stato solo dedotto ma non comprovato, essendo rimaste indimostrate non solo l'entità e l'epoca della crisi di liquidità, ma anche la sua non imputabilità a Pacifici e l'impossibilità da parte di quest'ultimo di fronteggiarla tramite il ricorso a tutte le possibili iniziative idonee in tal senso, temi questi su cui anche l'odierno ricorso non contiene adeguate specificazioni. Né appare dirimente l'obiezione difensiva secondo cui il dissesto economico sarebbe dipeso dal fallimento dell'unica impresa committente, sia perché tale affermazione è rimasta generica rispetto alla descrizione dell'epoca di insorgenza di tale problematica e delle eventuali condotte volte al recupero del credito, sia perché, come osservato dal Tribunale, con motivazione richiamata dalla Corte territoriale, la scelta di non diversificare la platea dei propri clienti e di legarsi in modo esclusivo a uno di essi comporta per l'imprenditore, anche nell'ottica del dolo eventuale, l'accettazione di un più elevato rischio di impresa e dunque maggiori oneri di cautela al fine di gestire o quantomeno di contenere le possibili ricadute di rovesci finanziari, anche improvvisi, dell'unico committente. Ne consegue che il giudizio sulla sussistenza del reato ascritto al ricorrente non presenta criticità né dal punto di vista oggettivo né sul versante soggettivo. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Pacifici deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle aammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila