CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 37952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catania, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in data 9 maggio 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] affermando il difetto di legittimazione «non essendo stata rilasciata dal reo una procura ad hoc al difensore …». 2. Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 35 e 71-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, d’ora innanzi, Ord. pen.), nonché per inosservanza della disposizione di cui all’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il difensore ha evidenziato che il ricorrente in data 5 maggio 2025 con dichiarazione scritta presentata all’ [OSCURATO:PERSONA] della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Catania aveva proposto personalmente il reclamo avverso il provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare dichiarando di delegare il proprio difensore di fiducia, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le ulteriori motivazioni del reclamo. Ciò precisato, nel ricorso si è dedotta l’illegittimità del provvedimento censurato in quanto al reclamo proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 9 maggio 2025 era stata allegata la dichiarazione di nomina effettuata presso il suddetto [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi che il reclamo è un mezzo ordinario di impugnazione, che, ai sensi dell’art. 571 cod. proc. pen., non richiede alcuna procura ad hoc, essendo sufficiente la sussistenza del mandato difensivo, rilasciato ai sensi dell’art.96 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. In via preliminare occorre evidenziare che la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente rientra tra quelle previste dall’art. 39, comma 1, n. 5, dell’Ord. pen., rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., è consentito esperire il rimedio del reclamo giurisdizionale innanzi al Magistrato di sorveglianza, secondo la disciplina dettata dall’art. 35-bis Ord. pen. Tale disposizione, come noto, attribuisce al detenuto la possibilità di contestare provvedimenti che incidono sui diritti fondamentali, tra cui rientrano le sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio di disciplina. 2. Ciò posto, nella fattispecie concreta, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto insussistente la legittimazione del difensore a proporre il suddetto rimedio giurisdizionale, fondando tale conclusione sul rilievo del mancato conferimento di una procura ad hoc da parte del detenuto al difensore per la proposizione del reclamo. Tuttavia, il Tribunale ha omesso di considerare un dato essenziale: al reclamo presentato dal difensore in data 9 maggio 2025, avverso la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, era allegata la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, effettuata ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., in data 5 maggio 2025 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto penitenziario. Tale nomina, regolarmente formalizzata, conferisce al difensore tutti i poteri previsti dalla legge per la tutela del proprio assistito. Va, pertanto, chiarito che, ai fini della proposizione del reclamo avverso le sanzioni disciplinari emesse dal Consiglio di disciplina degli istituti penitenziari, rimedio che si configura come mezzo di impugnazione ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., è sufficiente il mandato difensivo conferito con la nomina del difensore di fiducia, quale adempimento necessario e sufficiente per attribuire al difensore un autonomo potere di impugnazione. Sul punto, giova richiamare l’orientamento di questa Corte, che, seppure in materia di permessi ex art. 30-bis, comma 4, Ord. pen., ha affermato che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione e che il difensore, nominato in calce alla richiesta di permesso, è titolare di un autonomo potere di proporre impugnazione, senza che sia necessario il conferimento di un’ulteriore procura speciale rispetto al mandato già conferito (Sez. 1, n. 23559 del 30/03/2023, Montanino, Rv. 284721-01). Tale principio, fondato sulla natura impugnatoria del reclamo, è pienamente applicabile anche alla presente fattispecie, atteso che il legislatore non ha introdotto alcuna deroga alla disciplina generale in tema di legittimazione del difensore. 3. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi adottata in violazione delle citate disposizioni di legge la decisione del Magistrato di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di legittimazione del difensore, non avendo considerato la sufficienza della nomina di fiducia ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Catania, affinché proceda a un nuovo esame, conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Catania. Così è deciso, 17/10/202