CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39609/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (6) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha confermato la reiezione della richiesta di liberazione anticipata avanzata dall'odierno ricorrente in ragione della sua condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sino al 12 giugno 2012 (data della sentenza di primo grado), nonché per la sua irregolare condotta nel corso dei semestri di carcerazione oggetto della istanza; Rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato che, come emerso dalla relazione comportamentale trasmessa dal carcere, nel corso di tali semestri il detenuto non aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione in ragione della sua irregolare condotta ed alla luce del reato associativo sopra indicato; Rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano con il ragionamento, non manifestamente illogico, svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo e tendono, in realtà, ad una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali; [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2