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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 43248/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria del 22 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, il Tribunale del Riesame di Bari confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 21 gennaio 2022, che aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essere partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle imposte e delle accise (capo 7), oltre che dei reati fine, consumati e tentati, di cui agli art. 40 comma 1 lett. b) e comma 4 del d.

Igs. n. 504 del 1995 (capi 10 e 21), reati riferiti, rispettivamente, a cessioni illecite di prodotti energetici a suo favore, e a un tentativo di cessione illecita di prodotti energetici in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; i fatti risultano asseritannente commessi in Bari tra il gennaio 2017 e l'attualità (capo 7), nonchè in Taranto, Conversano e Bitonto tra il gennaio e il luglio 2017 (capo 10) e in Foggia il 10 febbraio 2017 (capo 21).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere contestata al capo 7, evidenziando che l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] si è esaurito al massimo nei singoli reati fine, a fronte peraltro di un'articolata attività di indagine; dalle conversazioni intercettate, invero, emerge il ruolo di cliente di [OSCURATO:PERSONA], risultato estraneo alle dinamiche del sodalizio, avendo egli legami esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che è rimasta indimostrata la partecipazione dell'indagato ai momenti di decisione delle strategie operative.

Non sarebbe stata considerata, in particolare, la conversazione di cui al progr. 372 del 6 maggio 2017, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], dice: "tu almeno stai con loro e qualcuno ti paga, a me non mi paga nessuno, io sto lavorando gratis per cosa, per niente"; parimenti ignorate sarebbero rimaste le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato i soggetti appartenenti al sodalizio de quo, tra cui non figura [OSCURATO:PERSONA].

Non si comprende poi in che modo possa ritenersi costante e continuo l'approvvigionamento del ricorrente, cui è stato contestato solo il capo 10, che fa riferimento a tre cessioni di carburante operate dall'associazione nei suoi confronti e consumate in un arco temporale davvero circoscritto, non potendosi sottacere che il G.I.P., nell'ordinanza genetica, aveva ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 11, 12 e 15, per cui non di contributo stabile e duraturo poteva parlarsi, ma di mero concorso in alcuni dei reati-fine.Il rapporto "commerciale" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era dunque frutto di singole deliberazioni assunte volta per volta e non sintomo di un accordo permanente, come si desume dalle stesse conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancanza e la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al capo 21, osservando che il Tribunale non ha considerato che dal contenuto delle conversazioni captate non potevano trarsi elementi da cui poter desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al fatto che i documenti di trasporto non sarebbero stati consegnati al cliente finale, a nulla rilevando che [OSCURATO:PERSONA] abbia messo a disposizione un mezzo di proprietà della DR Trasporti, non dimostrando ciò la conoscenza di una volontà che solo successivamente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rappresentato all'autista [OSCURATO:PERSONA]; tutte le altre conversazioni, invece, attengono al momento successivo al controllo operato dalla Guardia di Finanza, mentre il fatto che il ricorrente si sia adoperato per evitarne le conseguenze non vale a confortare la tesi accusatoria.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservandosi che le condotte contestate al ricorrente risalgono al 2017, ovvero a cinque anni prima dei fatti di causa, fermo restando che il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] risulta sporadico e occasionale, visto anche il ristretto arco temporale nel quale si collocano le vicende oggetto di imputazione.

Non è stata inoltre presa in considerazione dal Tribunale la circostanza emersa dalla conversazione n. 372 del 6 maggio 2017, ovvero che vi era stata una rottura insanabile, dovuta a divergenze sul prezzo del carburante, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto che il primo rappresentava di non avere più intenzione di acquistare a quel prezzo, in quanto non ne avrebbe tratto alcun vantaggio.

Con memoria trasmessa il 22 settembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni per ciascuno dei motivi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo.

1. Premesso che le doglianze in punto di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo e di sussistenza del reato-fine di cui al capo 21 sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che la complessiva valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa.

Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.

1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza.E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha innanzitutto esaminato i reati fine ascritti al ricorrente, sia con riferimento a quelli ascritti al capo 10, sui quali non vi è stata contestazione neanche in sede di riesame, sia in relazione al capo 21, in ordine al quale è stato osservato che, nella cessione illecita di 10.000 litri di prodotto petrolifero in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.a.a. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo importante, mettendo a disposizione del gruppo un autoarticolato composto dal trattore targato [OSCURATO:TARGA] e dal semirimorchio AB18499 di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Taranto, società amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa desumibile dalla conversazione di cui al n. 197 del 10 febbraio 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre procacciato al gruppo l'autista [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo Simon ricevuto precise istruzioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], altro partecipe del sodalizio, sulle modalità illecite in cui doveva essere organizzato il trasporto, anche rispetto all'utilizzo dei documenti, come si evince dalla conversazione di cui al n. 526 del 10 febbraio 2017.

La consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della peculiare tipologia dell'operazione è stata desunta poi dalla conversazione di cui al n. 25 del 10 febbraio 2017, successiva al controllo della Guardia di Finanza presso il distributore della [OSCURATO:SOCIETA]. in Foggia, evincendosi altresì dallo sviluppo dell'intercettazione che [OSCURATO:PERSONA] parlava della vicenda direttamente e con tono confidenziale con [OSCURATO:PERSONA], promotore della struttura associativa, il che smentisce l'assunto difensivo secondi cui il ricorrente aveva rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA].

Come si desume dalla richiamata conversazione di cui al n. 197 del 10 febbraio 2017, dunque, [OSCURATO:PERSONA] collaborava con [OSCURATO:PERSONA], con Marotta, oltre che con l'altro partecipe [OSCURATO:PERSONA], al fine di limitare i danni del controllo di P.G., ciò a riprova del fatto che egli agiva con piena condivisione di intenti con i sodali, evidentemente anche nella precedente fase organizzativa del trasporto.

Alla luce di tali risultanze, correlate con quelle emerse rispetto al capo 10, i giudici cautelari sono dunque pervenuti alla non illogica conclusione che il ricorrente era inserito nella compagine associativa, avendo egli eseguito in più occasioni, anche per il tramite del suo dipendente Simon, consegne per conto del sodalizio, per cui [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato ad acquistare per sé il carburante in evasione delle accise, ma ha partecipato ai trasporti e, più in generale, alla dimensione operativa e progettuale dell'attività illecita, procacciando stabilmente un autista a [OSCURATO:PERSONA], curando la costituzione e la successiva gestione operativa e contabile della società DI.MA.

Trasporti s.r.I., amministrata dal prestanome [OSCURATO:PERSONA] e dotando finanche la sua autobotte di un dispositivo (cd.

"bottoncino") capace di alterare il quantitativo di litri erogati.

Nel confrontarsi poi con i rilievi difensivi, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che gli stessi non erano idonei a scalfire la gravità del quadro indiziario, non essendo rilevante, a fronte degli elementi investigativi raccolti, né che [OSCURATO:PERSONA] non sapesse dove fosse ubicato il capannone di Bitonto, né che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non abbia menzionato l'indagato.

Inoltre, rispetto alle conversazioni n. 372 e 378 del 6 maggio 2017, è stato evidenziato come da una lettura unitaria dei dialoghi emerga che le rivendicazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano in realtà ad oggetto il trattamento economico a lui riservato da parte del gruppo, il riconoscimento dell'importanza economica del suo contributo e, in generale, l'adempimento dei patti iniziali, conclusi peraltro non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con altri appartenenti all'associazione.

È stato osservato nell'impugnata ordinanza, del resto, che l'esistenza di contrasti tra alcuni membri del sodalizio non esclude certamente l'affectio societatis, essendo fisiologica la contrapposizione di interessi nella gestione di taluni affari.

1.2. In definitiva, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelari, in quanto sorretta da argomentazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, fermo restando, ovviamente, che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso, sia in ordine alla partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], sia rispetto alla sussistenza del reato-fine di cui al capo 21, ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate nel prosieguo del procedimento penale in corso.

2. Il terzo motivo di ricorso è invece meritevole di accoglimento.

Occorre premettere sul punto che, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale del Riesame ha valorizzato "le stesse modalità dei fatti" e "la personalità del soggetto che se ne desume", osservando che "è palese la spregiudicatezza dell'indagato nel mettere costantemente la propria opera a disposizione di un gruppo criminale dedito al contrabbando di prodotti petroliferi e in grado altresì di riciclare valori enormi, aderendo al programma criminoso e ponendo in essere numerosi reati-fine in un significativo arco di tempo", motivo per cui, da un lato, non è stato ritenuto dirimente in senso contrario il decorso del tempo dalla commissione dei fatti, dall'altro è stata ritenuta inidonea un'eventuale misura interdittiva, "atteso che i fatti commessi da [OSCURATO:PERSONA] sono solo occasionalmente collegati alla sua attività economica, ma si tratta di attività materiali che prescindono dalla sua qualità di titolare di un'attività di impresa o di uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese".

Orbene, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata sul punto non si sottrae alle censure difensive, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891), secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, con la precisazione che la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere tanto più approfondita, quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Ora, in applicazione di tale premessa interpretativa, non può non considerarsi che le singole condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] risalgono a epoca non successiva al 31 luglio 2017, per cui sarebbe stato onere dei giudici cautelari specificare adeguatamente le ragioni per cui, a distanza di quasi cinque anni dai fatti di causa, doveva essere ritenuto attuale il pericolo di reiterazione dei reati, non potendo rivelarsi di per sé sufficiente il generico richiamo alle "modalità dei fatti", non accompagnato da un riferimento a specifiche circostanze che rendano persistente, in termini di concretezza, il pericolo di condotte recidivanti.

Peraltro, pur a fronte di una contestazione della fattispecie associativa ampia nella sua proiezione temporale ("da un'epoca imprecisata, prossima al gennaio 2017 sino all'attualità"), non è stato spiegato nell'ordinanza impugnata se e fino a quando il sodalizio ha continuato ad operare, né tantomeno se e in che termini [OSCURATO:PERSONA] abbia eventualmente continuato a fornire il proprio contributo oltre il perimetro temporale delle singole condotte illecite a lui ascritte, condotte che invero risultano circoscritte nel non esteso periodo che va da gennaio a luglio 2017.

Di qui la necessità di un adeguato approfondimento in sede di merito in ordine alla verifica dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, nel solco delle premesse interpretative prima indicate.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Bari, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere disatteso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio sulla sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria del 22 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, il Tribunale del Riesame di Bari confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 21 gennaio 2022, che aveva applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essere partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle imposte e delle accise (capo 7), oltre che dei reati fine, consumati e tentati, di cui agli art. 40 comma 1 lett. b) e comma 4 del d. Igs. n. 504 del 1995 (capi 10 e 21), reati riferiti, rispettivamente, a cessioni illecite di prodotti energetici a suo favore, e a un tentativo di cessione illecita di prodotti energetici in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; i fatti risultano asseritannente commessi in Bari tra il gennaio 2017 e l'attualità (capo 7), nonchè in Taranto, Conversano e Bitonto tra il gennaio e il luglio 2017 (capo 10) e in Foggia il 10 febbraio 2017 (capo 21). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere contestata al capo 7, evidenziando che l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] si è esaurito al massimo nei singoli reati fine, a fronte peraltro di un'articolata attività di indagine; dalle conversazioni intercettate, invero, emerge il ruolo di cliente di [OSCURATO:PERSONA], risultato estraneo alle dinamiche del sodalizio, avendo egli legami esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che è rimasta indimostrata la partecipazione dell'indagato ai momenti di decisione delle strategie operative. Non sarebbe stata considerata, in particolare, la conversazione di cui al progr. 372 del 6 maggio 2017, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], dice: "tu almeno stai con loro e qualcuno ti paga, a me non mi paga nessuno, io sto lavorando gratis per cosa, per niente"; parimenti ignorate sarebbero rimaste le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato i soggetti appartenenti al sodalizio de quo, tra cui non figura [OSCURATO:PERSONA]. Non si comprende poi in che modo possa ritenersi costante e continuo l'approvvigionamento del ricorrente, cui è stato contestato solo il capo 10, che fa riferimento a tre cessioni di carburante operate dall'associazione nei suoi confronti e consumate in un arco temporale davvero circoscritto, non potendosi sottacere che il G.I.P., nell'ordinanza genetica, aveva ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 11, 12 e 15, per cui non di contributo stabile e duraturo poteva parlarsi, ma di mero concorso in alcuni dei reati-fine.Il rapporto "commerciale" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era dunque frutto di singole deliberazioni assunte volta per volta e non sintomo di un accordo permanente, come si desume dalle stesse conversazioni richiamate nell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancanza e la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al capo 21, osservando che il Tribunale non ha considerato che dal contenuto delle conversazioni captate non potevano trarsi elementi da cui poter desumere la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al fatto che i documenti di trasporto non sarebbero stati consegnati al cliente finale, a nulla rilevando che [OSCURATO:PERSONA] abbia messo a disposizione un mezzo di proprietà della DR Trasporti, non dimostrando ciò la conoscenza di una volontà che solo successivamente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rappresentato all'autista [OSCURATO:PERSONA]; tutte le altre conversazioni, invece, attengono al momento successivo al controllo operato dalla Guardia di Finanza, mentre il fatto che il ricorrente si sia adoperato per evitarne le conseguenze non vale a confortare la tesi accusatoria. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservandosi che le condotte contestate al ricorrente risalgono al 2017, ovvero a cinque anni prima dei fatti di causa, fermo restando che il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] risulta sporadico e occasionale, visto anche il ristretto arco temporale nel quale si collocano le vicende oggetto di imputazione. Non è stata inoltre presa in considerazione dal Tribunale la circostanza emersa dalla conversazione n. 372 del 6 maggio 2017, ovvero che vi era stata una rottura insanabile, dovuta a divergenze sul prezzo del carburante, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto che il primo rappresentava di non avere più intenzione di acquistare a quel prezzo, in quanto non ne avrebbe tratto alcun vantaggio. Con memoria trasmessa il 22 settembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni per ciascuno dei motivi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo. 1. Premesso che le doglianze in punto di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo e di sussistenza del reato-fine di cui al capo 21 sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che la complessiva valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa. Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza.E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, il Tribunale del Riesame ha innanzitutto esaminato i reati fine ascritti al ricorrente, sia con riferimento a quelli ascritti al capo 10, sui quali non vi è stata contestazione neanche in sede di riesame, sia in relazione al capo 21, in ordine al quale è stato osservato che, nella cessione illecita di 10.000 litri di prodotto petrolifero in favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.a.a. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo importante, mettendo a disposizione del gruppo un autoarticolato composto dal trattore targato [OSCURATO:TARGA] e dal semirimorchio AB18499 di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Taranto, società amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa desumibile dalla conversazione di cui al n. 197 del 10 febbraio 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre procacciato al gruppo l'autista [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo Simon ricevuto precise istruzioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], altro partecipe del sodalizio, sulle modalità illecite in cui doveva essere organizzato il trasporto, anche rispetto all'utilizzo dei documenti, come si evince dalla conversazione di cui al n. 526 del 10 febbraio 2017. La consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della peculiare tipologia dell'operazione è stata desunta poi dalla conversazione di cui al n. 25 del 10 febbraio 2017, successiva al controllo della Guardia di Finanza presso il distributore della [OSCURATO:SOCIETA]. in Foggia, evincendosi altresì dallo sviluppo dell'intercettazione che [OSCURATO:PERSONA] parlava della vicenda direttamente e con tono confidenziale con [OSCURATO:PERSONA], promotore della struttura associativa, il che smentisce l'assunto difensivo secondi cui il ricorrente aveva rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA]. Come si desume dalla richiamata conversazione di cui al n. 197 del 10 febbraio 2017, dunque, [OSCURATO:PERSONA] collaborava con [OSCURATO:PERSONA], con Marotta, oltre che con l'altro partecipe [OSCURATO:PERSONA], al fine di limitare i danni del controllo di P.G., ciò a riprova del fatto che egli agiva con piena condivisione di intenti con i sodali, evidentemente anche nella precedente fase organizzativa del trasporto. Alla luce di tali risultanze, correlate con quelle emerse rispetto al capo 10, i giudici cautelari sono dunque pervenuti alla non illogica conclusione che il ricorrente era inserito nella compagine associativa, avendo egli eseguito in più occasioni, anche per il tramite del suo dipendente Simon, consegne per conto del sodalizio, per cui [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato ad acquistare per sé il carburante in evasione delle accise, ma ha partecipato ai trasporti e, più in generale, alla dimensione operativa e progettuale dell'attività illecita, procacciando stabilmente un autista a [OSCURATO:PERSONA], curando la costituzione e la successiva gestione operativa e contabile della società DI.MA. Trasporti s.r.I., amministrata dal prestanome [OSCURATO:PERSONA] e dotando finanche la sua autobotte di un dispositivo (cd. "bottoncino") capace di alterare il quantitativo di litri erogati. Nel confrontarsi poi con i rilievi difensivi, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno sottolineato che gli stessi non erano idonei a scalfire la gravità del quadro indiziario, non essendo rilevante, a fronte degli elementi investigativi raccolti, né che [OSCURATO:PERSONA] non sapesse dove fosse ubicato il capannone di Bitonto, né che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non abbia menzionato l'indagato. Inoltre, rispetto alle conversazioni n. 372 e 378 del 6 maggio 2017, è stato evidenziato come da una lettura unitaria dei dialoghi emerga che le rivendicazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano in realtà ad oggetto il trattamento economico a lui riservato da parte del gruppo, il riconoscimento dell'importanza economica del suo contributo e, in generale, l'adempimento dei patti iniziali, conclusi peraltro non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con altri appartenenti all'associazione. È stato osservato nell'impugnata ordinanza, del resto, che l'esistenza di contrasti tra alcuni membri del sodalizio non esclude certamente l'affectio societatis, essendo fisiologica la contrapposizione di interessi nella gestione di taluni affari. 1.2. In definitiva, la valutazione indiziaria compiuta dai giudici cautelari, in quanto sorretta da argomentazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, fermo restando, ovviamente, che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso, sia in ordine alla partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], sia rispetto alla sussistenza del reato-fine di cui al capo 21, ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate nel prosieguo del procedimento penale in corso. 2. Il terzo motivo di ricorso è invece meritevole di accoglimento. Occorre premettere sul punto che, nel ritenere sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, il Tribunale del Riesame ha valorizzato "le stesse modalità dei fatti" e "la personalità del soggetto che se ne desume", osservando che "è palese la spregiudicatezza dell'indagato nel mettere costantemente la propria opera a disposizione di un gruppo criminale dedito al contrabbando di prodotti petroliferi e in grado altresì di riciclare valori enormi, aderendo al programma criminoso e ponendo in essere numerosi reati-fine in un significativo arco di tempo", motivo per cui, da un lato, non è stato ritenuto dirimente in senso contrario il decorso del tempo dalla commissione dei fatti, dall'altro è stata ritenuta inidonea un'eventuale misura interdittiva, "atteso che i fatti commessi da [OSCURATO:PERSONA] sono solo occasionalmente collegati alla sua attività economica, ma si tratta di attività materiali che prescindono dalla sua qualità di titolare di un'attività di impresa o di uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese". Orbene, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata sul punto non si sottrae alle censure difensive, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891), secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, con la precisazione che la valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative deve essere tanto più approfondita, quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Ora, in applicazione di tale premessa interpretativa, non può non considerarsi che le singole condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] risalgono a epoca non successiva al 31 luglio 2017, per cui sarebbe stato onere dei giudici cautelari specificare adeguatamente le ragioni per cui, a distanza di quasi cinque anni dai fatti di causa, doveva essere ritenuto attuale il pericolo di reiterazione dei reati, non potendo rivelarsi di per sé sufficiente il generico richiamo alle "modalità dei fatti", non accompagnato da un riferimento a specifiche circostanze che rendano persistente, in termini di concretezza, il pericolo di condotte recidivanti. Peraltro, pur a fronte di una contestazione della fattispecie associativa ampia nella sua proiezione temporale ("da un'epoca imprecisata, prossima al gennaio 2017 sino all'attualità"), non è stato spiegato nell'ordinanza impugnata se e fino a quando il sodalizio ha continuato ad operare, né tantomeno se e in che termini [OSCURATO:PERSONA] abbia eventualmente continuato a fornire il proprio contributo oltre il perimetro temporale delle singole condotte illecite a lui ascritte, condotte che invero risultano circoscritte nel non esteso periodo che va da gennaio a luglio 2017. Di qui la necessità di un adeguato approfondimento in sede di merito in ordine alla verifica dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, nel solco delle premesse interpretative prima indicate. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Bari, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere disatteso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al giudizio sulla sussiste
Sentenza Cassazione n. 43248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris