CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37489/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 26 marzo 2024 del Tribunale della medesima città, dopo avere riconosciuto all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen. ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 48 e 479, in relaz. all’art. 476, commi 1 e 2, 61 n. 2 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni), 483 e 61 n. 2 cod. pen. in relaz. agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 (capo B) e 648-bis cod. pen. (capo C) consumati il 3 febbraio 2017 (per i capi A e B) ed in epoca immediatamente successiva al 19 marzo 2017 (per il capo C). All’imputato risulta essere stata contesta e ritenuta la recidiva specifica e reiterata. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla erronea interpretazione applicativa dell’art. 69 cod. pen. per avere la Corte di appello, nonostante l’intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen., confermato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato. Rilevato che, il ricorso è manifestamente infondato; che, in particolare, il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,