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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 50798/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 novembre 2021 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo D) e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo C) e ritenuta, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la continuazione trai reati loro rispettivamente ascritti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore delle predette persone offese, costituitesi parti civili.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i tre imputati, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si dolgono del rigetto del motivo di appello in ordine all'affermazione della loro responsabilità ed in particolare della violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. per non essere stato applicato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Sostengono che il quadro probatorio era incerto, anche a causa della inattendibilità delle dichiarazioni, caratterizzate da contraddizioni, incongruenze e assenza di riscontri, delle persone offese, legate tra loro da vincoli di parentela, e che illogicamente i giudici del merito hanno aderito alla versione fattuale dalle stesse sostenuta, disattendendo le ipotesi alternative di ricostruzione del fatto suggerite dalla difesa e svalutando gli elementi di prova a favore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).

Nel caso di specie non risulta la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e comunque il ricorso appare generico — e quindi sotto tale profilo inammissibile — laddove si afferma che la motivazione si presenta contraddittoria o illogica, atteso che non vengono indicati i passaggi affetti da siffatto vizio.

2. Neppure sussiste l'illegalità della pena per il reato di cui al capo A), atteso che esso risulta commesso da più persone riunite ed in virtù della relativa aggravante, disciplinata dall'art. 585, cod. pen., il reato appartiene alla competenza del Tribunale e non sono applicabili le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace.

Nemmeno i reati, commessi in data 18 aprile 2016, si sono estinti per prescrizione, atteso che al termine di prescrizione massimo di anni sette e mesi sei occorre addizionare il periodo dal 18 giugno 2019 al 17 marzo 2020, in cui il termine è rimasto sospeso a seguito di un rinvio richiesto dal difensore per trattative, e poi il periodo dal 17 marzo al 11 maggio 2020, in cui il termine è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 novembre 2021 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo D) e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo C) e ritenuta, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la continuazione trai reati loro rispettivamente ascritti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore delle predette persone offese, costituitesi parti civili. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i tre imputati, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si dolgono del rigetto del motivo di appello in ordine all'affermazione della loro responsabilità ed in particolare della violazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. per non essere stato applicato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sostengono che il quadro probatorio era incerto, anche a causa della inattendibilità delle dichiarazioni, caratterizzate da contraddizioni, incongruenze e assenza di riscontri, delle persone offese, legate tra loro da vincoli di parentela, e che illogicamente i giudici del merito hanno aderito alla versione fattuale dalle stesse sostenuta, disattendendo le ipotesi alternative di ricostruzione del fatto suggerite dalla difesa e svalutando gli elementi di prova a favore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). Nel caso di specie non risulta la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione e comunque il ricorso appare generico — e quindi sotto tale profilo inammissibile — laddove si afferma che la motivazione si presenta contraddittoria o illogica, atteso che non vengono indicati i passaggi affetti da siffatto vizio. 2. Neppure sussiste l'illegalità della pena per il reato di cui al capo A), atteso che esso risulta commesso da più persone riunite ed in virtù della relativa aggravante, disciplinata dall'art. 585, cod. pen., il reato appartiene alla competenza del Tribunale e non sono applicabili le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace. Nemmeno i reati, commessi in data 18 aprile 2016, si sono estinti per prescrizione, atteso che al termine di prescrizione massimo di anni sette e mesi sei occorre addizionare il periodo dal 18 giugno 2019 al 17 marzo 2020, in cui il termine è rimasto sospeso a seguito di un rinvio richiesto dal difensore per trattative, e poi il periodo dal 17 marzo al 11 maggio 2020, in cui il termine è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
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