Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 febbraio 2022
Corte di giustizia UE n. 806/2022
ECLI:EU:C:2022:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0364_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SRB
(causa C‑364/20 P) (
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)
«Impugnazione - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Articolo 18 - Procedura di risoluzione - Dichiarazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di una situazione di dissesto o rischio di dissesto - Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) di non adottare un programma di risoluzione - Assenza di interesse pubblico - Liquidazione conforme al diritto nazionale - Azionisti - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169]
(v. punti 31, 32)
2.
Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione che costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)
(v. punto 36)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
(v. punti 67, 68)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante
(v. punto 84)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Oļegs Fiļs, la OF [OSCURATO:PERSONA] SIA e la [OSCURATO:PERSONA] SIA sopportano le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico.
3)
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea sopporta le proprie spese.
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GU C 320 del 28.9.2020
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