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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 24 febbraio 2022

Corte di giustizia UE n. 806/2022

ECLI:EU:C:2022:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0364_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SRB (causa C‑364/20 P) ( 1 ) «Impugnazione - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Articolo 18 - Procedura di risoluzione - Dichiarazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di una situazione di dissesto o rischio di dissesto - Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) di non adottare un programma di risoluzione - Assenza di interesse pubblico - Liquidazione conforme al diritto nazionale - Azionisti - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punti 31, 32)

2. Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione che costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2) (v. punto 36)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 67, 68)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (v. punto 84) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Oļegs Fiļs, la OF [OSCURATO:PERSONA] SIA e la [OSCURATO:PERSONA] SIA sopportano le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico. 3) [OSCURATO:PERSONA] centrale europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 320 del 28.9.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0364_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / SRB (causa C‑364/20 P) ( 1 ) «Impugnazione - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Articolo 18 - Procedura di risoluzione - Dichiarazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di una situazione di dissesto o rischio di dissesto - Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) di non adottare un programma di risoluzione - Assenza di interesse pubblico - Liquidazione conforme al diritto nazionale - Azionisti - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punti 31, 32) 2. Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta – Ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione che costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2) (v. punto 36) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 67, 68) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante (v. punto 84) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e Oļegs Fiļs, la OF [OSCURATO:PERSONA] SIA e la [OSCURATO:PERSONA] SIA sopportano le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico. 3) [OSCURATO:PERSONA] centrale europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 320 del 28.9.2020 .
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