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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 44188/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28 ottobre del 2021, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di un fucile a canne mozze, con l'aggravante del metodo mafioso (capo

51. della imputazione provvisoria).

Lo stesso Tribunale annullava il provvedimento genetico in relazione ai capi 52 e 53 relativi ad episodi di danneggiamento aggravato commessi con l'uso della stessa arma di cui al capo 51 nello stesso contesto spazio-temporale del 27 maggio del 2019.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e vizio della motivazione sul punto.

Il provvedimento genetico si sarebbe appiattito, senza alcuna attività critica, sulla richiesta di misura cautelare ed il Tribunale non avrebbe risposto alla censura difensiva volta a far emergere tale circostanza.

Il Tribunale non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine al concorso del ricorrente nella detenzione e nel porto del fucile utilizzato da altri per compiere i danneggiamenti inseriti nel contesto criminale di riferimento, anche volendo ritenere, alla stregua delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale, che egli fosse stato contattato per mediare una trattativa tra gruppi criminali in ragione della sua personalità delinquenziale.

Mancherebbe, inoltre, la motivazione relativamente al reato di ricettazione, alla circostanza che l'arma fosse clandestina ed alla finalità di agevolazione mafiosa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, tenuto conto che il fatto risale al 2019 e che non sarebbero emersi altri elementi a carico del ricorrente a parte i precedenti penali datati nel tempo, circostanze idonee ad escludere l'attualità e concretezza della esigenza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini che seguono.

Non è fondata la prima argomentazione in ordine alla mancanza di autonoma valutazione.

1.1. Il riscontro operato sull'ordinanza genetica, nelle pagine che il Tribunale ha richiamato affrontando il tema, dà contezza del fatto che il Giudice per le indagini preliminari ha operato una sintesi delle risultanze investigative ed una loro critica valutazione, non omologandosi alla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero.

1.2. Il ricorso è fondato, invece, quanto alla individuazione della condotta concorsuale del ricorrente nei reati sintetizzati al capo 51.In primo luogo, è corretto quanto sostenuto in ricorso in ordine alla circostanza che non vi è alcuna traccia di motivazione sulla sussistenza di un concorso del ricorrente nel reato di ricettazione dell'arma clandestina di cui si discute.

Quanto alla detenzione ed al porto della medesima, premesso che il ricorrente non ha concorso nella materiale detenzione e nel porto dell'arma, essendo stata esclusa dallo stesso Tribunale la sua partecipazione ai danneggiamenti originariamente contestatigli ai capi 52 e 53 commessi con l'uso dell'arma in questione nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, dalla motivazione del Tribunale che si fonda sul contenuto delle intercettazioni trasfuse nel provvedimento impugnato, non emerge che egli avesse dato una autorizzazione specifica ad effettuare i danneggiamenti nei confronti del gruppo rivale ma, semmai ed al più, un generico assenso a compiere un'azione delittuosa dai confini, tuttavia, non definiti e che non possono supportare, con il dovuto grado di certezza anche relativo alla fase cautelare, un giudizio di compartecipazione morale alla detenzione ed al possesso dell'arma in quelle indicate e specifiche evenienze circoscritte nel tempo e nel luogo di cui al capo di imputazione provvisoria.

3. Quanto evidenziato giustifica la statuizione adottata in dispositivo stante la necessità di una rivisitazione di merito degli elementi investigativi a carico del ricorrente ed assorbe ogni altra considerazione e deduzione difensiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti do cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 0 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28 ottobre del 2021, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di un fucile a canne mozze, con l'aggravante del metodo mafioso (capo 51. della imputazione provvisoria). Lo stesso Tribunale annullava il provvedimento genetico in relazione ai capi 52 e 53 relativi ad episodi di danneggiamento aggravato commessi con l'uso della stessa arma di cui al capo 51 nello stesso contesto spazio-temporale del 27 maggio del 2019. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e vizio della motivazione sul punto. Il provvedimento genetico si sarebbe appiattito, senza alcuna attività critica, sulla richiesta di misura cautelare ed il Tribunale non avrebbe risposto alla censura difensiva volta a far emergere tale circostanza. Il Tribunale non avrebbe offerto congrua motivazione in ordine al concorso del ricorrente nella detenzione e nel porto del fucile utilizzato da altri per compiere i danneggiamenti inseriti nel contesto criminale di riferimento, anche volendo ritenere, alla stregua delle intercettazioni valorizzate dal Tribunale, che egli fosse stato contattato per mediare una trattativa tra gruppi criminali in ragione della sua personalità delinquenziale. Mancherebbe, inoltre, la motivazione relativamente al reato di ricettazione, alla circostanza che l'arma fosse clandestina ed alla finalità di agevolazione mafiosa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, tenuto conto che il fatto risale al 2019 e che non sarebbero emersi altri elementi a carico del ricorrente a parte i precedenti penali datati nel tempo, circostanze idonee ad escludere l'attualità e concretezza della esigenza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei termini che seguono. Non è fondata la prima argomentazione in ordine alla mancanza di autonoma valutazione. 1.1. Il riscontro operato sull'ordinanza genetica, nelle pagine che il Tribunale ha richiamato affrontando il tema, dà contezza del fatto che il Giudice per le indagini preliminari ha operato una sintesi delle risultanze investigative ed una loro critica valutazione, non omologandosi alla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero. 1.2. Il ricorso è fondato, invece, quanto alla individuazione della condotta concorsuale del ricorrente nei reati sintetizzati al capo 51.In primo luogo, è corretto quanto sostenuto in ricorso in ordine alla circostanza che non vi è alcuna traccia di motivazione sulla sussistenza di un concorso del ricorrente nel reato di ricettazione dell'arma clandestina di cui si discute. Quanto alla detenzione ed al porto della medesima, premesso che il ricorrente non ha concorso nella materiale detenzione e nel porto dell'arma, essendo stata esclusa dallo stesso Tribunale la sua partecipazione ai danneggiamenti originariamente contestatigli ai capi 52 e 53 commessi con l'uso dell'arma in questione nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, dalla motivazione del Tribunale che si fonda sul contenuto delle intercettazioni trasfuse nel provvedimento impugnato, non emerge che egli avesse dato una autorizzazione specifica ad effettuare i danneggiamenti nei confronti del gruppo rivale ma, semmai ed al più, un generico assenso a compiere un'azione delittuosa dai confini, tuttavia, non definiti e che non possono supportare, con il dovuto grado di certezza anche relativo alla fase cautelare, un giudizio di compartecipazione morale alla detenzione ed al possesso dell'arma in quelle indicate e specifiche evenienze circoscritte nel tempo e nel luogo di cui al capo di imputazione provvisoria. 3. Quanto evidenziato giustifica la statuizione adottata in dispositivo stante la necessità di una rivisitazione di merito degli elementi investigativi a carico del ricorrente ed assorbe ogni altra considerazione e deduzione difensiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti do cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 0 .
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