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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33582/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria con note di replica nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];uditi i difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata, con o senza rinvio;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; comunque, l'annullamento senzarinvio in relazione alla confisca della cassetta di sicurezza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distintiricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penaleresponsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Bari il 19/11/2024 in ordine al delittodi riciclaggio di denaro proveniente da delitti di esercizio abusivo di attività finanziaria ed usura,commessi da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del procedimento), così come loro ascrittoal capo 8), ed altresì nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di cui al capo 16) edella [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di cui al capo 15), confermando anche il trattamentosanzionatorio disposto in primo grado.2.

A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di impugnazione.2.1.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allamancata valutazione di argomenti difensivi e di elementi di prova in relazione all’ipotizzatoriciclaggio.

In particolare, deduce la mancanza di prova sulla provenienza illecita del denarocorpo del contestato reato, non essendo stato accertato il delitto presupposto di usura commessoda [OSCURATO:PERSONA] (per il quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per morte del reo nelcorso del relativo processo) in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia inoltre il ricorrente che lasentenza di condanna è stata fondata dai giudici di merito unicamente su due assegni bancariemessi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei rapporti che si assumono usurari intercorsi traquesto ed il [OSCURATO:PERSONA], e da questo poi consegnati al [OSCURATO:PERSONA] e, però, nel difetto di prova dellaprovenienza illecita di tali titoli, atteso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di deposizione testimoniale,aveva fatto riferimento a sei assegni dell’importo di euro 500,00 ciascuno, emessi nell’ambitodel rapporto usurario, e non ad alcun assegno di euro 100,00 (come il primo di quelli incontestazione) mentre, per quel che concerne l’assegno di euro 500,00, non dovrebbe ritenersideterminante la conversazione intercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nella quale si prospettadi utilizzare il [OSCURATO:PERSONA] per porre all’incasso il titolo, non essendovi alcuna prova in merito alprelevamento.

Comunque, non vi sarebbe alcuna prova né del rapporto di usura che si assumesottostante il predetto titolo, né della consapevolezza di questo da parte del [OSCURATO:PERSONA], che sideduce essere stato condannato senza tenere in alcuna considerazione le argomentazionidifensive.2.2.

Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delfatto nel delitto di ricettazione, con conseguente riconoscimento della prescrizione del reato,avendo meramente depositato gli assegni sul proprio conto corrente, senza alcun riutilizzo,impiego, trasferimento o prelevamento delle somme di denaro ivi confluite.

Difetta, infatti, unquid pluris rispetto alla mera ricezione ed al mero deposito di somme, già ritenuti insufficientiad integrare il riciclaggio in relazione al delitto di cui al capo 13), concernente il deposito dellasomma di 80.000,00 euro nella cassetta di sicurezza a lui intestata, condotta poi riqualificata aisensi dell’art. 648 cod. pen.2.3.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alladisposta confisca della somma di euro 80.000,00, nel difetto di qualsiasi elemento di prova inordine alla provenienza della somma medesima dall’attività di usura ipotizzata come commessadal [OSCURATO:PERSONA], tanto che la sentenza di primo grado, a seguito della prescrizione dei reati contestatial [OSCURATO:PERSONA] ai capi 12) e 13), aveva disposto la restituzione agli aventi diritto di quanto insequestro (capo 13).3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione.3.1.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che dovrebbe essere costituito dalla consapevole“ripulitura” degli assegni di provenienza illecita, atteso che non è stato verificato alcun prelievocontestuale o successivo al versamento degli assegni che il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dallo zioTommaso [OSCURATO:PERSONA] ed ha versato sul conto corrente.

Viene dedotto, inoltre, che il reatopresupposto nemmeno è stato provato con certezza, mentre la provenienza da delitto delle utilitàoggetto di riciclaggio andava accertata con rigore.

Si assume inoltre che il mero versamentodegli assegni sul conto bancario del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è condotta idonea aintegrare la fattispecie di riciclaggio, trattandosi di versamenti che trovano spiegazionialternative nei sottostanti rapporti commerciali tra le parti.

Non a caso, la sentenza di primogrado ha restituito agli aventi diritto i beni ed i rapporti patrimoniali riferibili al [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo deceduto.

Difetterebbe, in definitiva, un accertamento della provenienza illecita degliassegni incassati, con riferimento a ciascun assegno ricevuto, anche per l’assenza di un’indaginepatrimoniale volta ad escludere la sussistenza di redditi leciti del [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli dalavoro dipendente.3.2.

Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conriferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, desunto non tanto dal vincoloparentale, quanto dall’asserita “sua partecipazione organica e continuativa alla gestione degliaffari del [OSCURATO:PERSONA]”, solo perché il materiale rinvenuto presso l’abitazione di questo e presso ilocali del [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che quest’ultimo era “il braccio operativo della gestionepatrimoniale dello zio”.

Il tutto senza considerare che: 1) l’importo degli assegni è stato versatosul conto del ricorrente senza passaggi intermedi dissimulatori; 2) difetta il contestuale prelievodelle somme corrispondenti agli assegni versati; 3) il ricorrente è estraneo ai reati contestati alSantoro, che si assumono non provati; 4) viene ignorata la lecita spiegazione della causale dellaricezione dei singoli assegni (contratto di deposito di tre autovetture del [OSCURATO:PERSONA], e modestiprestiti personali); 5) il numero e l’importo specifico dei singoli assegni sono irrisori, in tutto17.900,00 euro, il 2% di circa 979.397,00 euro di assegni ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su sette motivi di impugnazione.4.1.

Primo motivo: erronea applicazione dei princìpi giurisprudenziali sull’autonomiadel reato di riciclaggio e provenienza del denaro da reato di usura non provato con conseguenteviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di riciclaggiocontestati ai capi 8) e 15) della rubrica.4.2.

Secondo motivo: omessa valutazione di prova decisiva e segnatamentedell’elaborato del consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenziava la congruità tra ilprofilo economico reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e le movimentazioni finanziarie.4.3.

Terzo motivo: difetto assoluto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo delreato, non essendosi valutato né che la ricorrente ha svolto per anni attività di badante pressola madre del [OSCURATO:PERSONA], né che nel 1997 aveva venduto un terreno in comproprietà per 235.000lire.

In particolare, si deduce che la Corte di appello non ha chiarito quando la [OSCURATO:PERSONA] avrebbeacquisito consapevolezza dell’origine delittuosa delle somme, né si è confrontata con ladeduzione difensiva secondo cui la ricorrente era in una posizione di pieno affidamento e privadi autonomia decisionale, così come non si è confrontata con la consulenza di parte Baldassarreche dimostrerebbe la disponibilità di patrimonio lecito di rilevante entità da parte del [OSCURATO:PERSONA], invirtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sapere della provenienza illecita del denaro.4.4.

Quarto motivo: violazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazionecon riferimento alla qualificazione giuridica del fatto reato.

Si assume che gli assegni bancariversati sul conto corrente non risultano alterati né privati di elementi identificativi; non vi è stataalcuna attività di schermatura né dispersione della tracciabilità, né è stata provata alcunarestituzione di denaro in contanti al [OSCURATO:PERSONA], o l’inserimento della condotta in un programmadissimulatorio articolato.

In particolare, con riferimento alla somma di 200.000,00 euro rinvenutenella cassetta di sicurezza a nome della [OSCURATO:PERSONA], viene rilevato che la stessa sentenza di primogrado ha riqualificato come ricettazione la condotta di cui al capo 14 relativa a tali somme,dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione, nel difetto degli elementi oggettivi e soggettividel riciclaggio.4.5.

Con gli ultimi tre motivi di ricorso la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazionedegli artt. 240 e 648-quater cod. pen., 597 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione conriferimento alla confisca di euro 387.000,00 e degli oggetti in oro sequestrati.

In particolare, siassume che i beni sequestrati dovrebbero considerarsi attinenti al solo delitto contestato al capo14) della rubrica, derubricato già in primo grado nel meno grave delitto di ricettazione edichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Pertanto, la sentenza impugnata, confermandola misura ablativa per un reato del quale il dispositivo della sentenza di primo grado avevadichiarato l’estinzione, non essendovi stato appello del Pubblico Ministero, vìola anche il divietodi reformatio in peius.

Unico intervento consentito alla Corte di appello sarebbe stato, infatti,l’eliminazione della confisca di cui dispositivo della sentenza di primo grado, in conflitto con lamotivazione della stessa e con l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di cassazionesecondo cui “il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonpuò disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente dellecose che ne costituiscono il prezzo o il profitto” (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264435-01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabilitidall’art. 606 cod. proc. pen.La sentenza impugnata va, invece, annullata limitatamente alla confisca disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso di quest’ultima è, nel resto, anch’esso inammissibile.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo, volto a prospettare la violazione di legge ed il vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta responsabilità del predetto in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo8) dell’imputazione, è inammissibile, in quanto ripropone argomentazioni già prospettate inappello ed esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizilogici o giuridici.Le sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile, trattandosi di cd. doppia conforme: cfr. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016,Genitore, Rv. 266617-01), infatti, hanno dato adeguatamente conto degli indizi gravi, precisi econcordanti in ordine all’esercizio abusivo di attività finanziaria ed all’attività di usura svolta daTommaso [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del procedimento: si tratta di indizi costituiti in primoluogo dall’enorme sproporzione tra i redditi del predetto, impiegato municipale con reddito fisso,ed il volume di affari movimentato sui suoi conti correnti e nelle cassette di sicurezza, per valoricomplessivi prossimi al milione di euro, nonché dalla documentazione contabile rinvenutanell’abitazione del predetto, contenente elenchi di nomi, scadenze ed importi.

Le sentenze dimerito, inoltre, hanno valorizzato le deposizioni testimoniali di una pluralità di soggetti debitoridel [OSCURATO:PERSONA], più dettagliatamente descritte nella sentenza di primo grado, e le intercettazionitelefoniche dalle quali è emerso, oltre che il rapporto di fiducia tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA],l’abitudine del primo a rivolgersi al predetto ricorrente per incassare assegni che riceveva a titolodi garanzia dei finanziamenti erogati, soprattutto quando la [OSCURATO:PERSONA] non si mostrava disponibile.Tra questi, senza incorrere in alcuna illogicità, le sentenze di merito hanno riconosciuto anche idue assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA] indicati nel capo n. 8) dell’imputazione, rispettivamenteper 500,00 euro e 100,00, atteso che il predetto ha riferito di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] unapluralità di assegni da 500,00 euro ciascuno e che, in occasione della mancata restituzione neitermini stabiliti, il [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva a prorogare le scadenze ma era solito chiedere la sommadi 100,00 euro a titolo di interessi.A fronte di tali convergenti ed univoci elementi, non rileva che, a seguito del decesso delSantoro, non si sia giunti ad una sentenza di condanna a carico del predetto per i delitti diesercizio abusivo di attività finanziaria ed usura, in quanto, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte di legittimità in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che lasussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata ingiudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmenteescluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosil'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti,Rv. 277609-02).2.2.

E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso volto a contestare la mancatariqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione, con conseguente riconoscimento dellaprescrizione del reato, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a depositare sul proprio contocorrente le somme e gli assegni provento dell’esercizio abusivo di attività finanziaria e dell’attivitàdi usura svolta dal [OSCURATO:PERSONA], senza alcun ulteriore riutilizzo, impiego, trasferimento oprelevamento delle somme di denaro così confluite sul suo conto corrente.Il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., infatti, è un reato a forma libera e potenzialmentea consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, che siconnota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene eper la sussistenza del dolo generico di trasformazione della cosa, per impedirne l'identificazione(Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013,Vinciguerra, Rv. 257982-01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez.6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01).Invero, mentre la ricettazione si perfeziona solo con la consapevole ricezione del bene diprovenienza illecita, il riciclaggio ha una condotta complessa che presuppone che l'autore delreato abbia la disponibilità del bene di provenienza illecita - il che ne implica la ricezione -, mache si perfeziona solo con la "sostituzione" o il "trasferimento" di tale bene, o con il compimento,in relazione allo stesso, di "operazioni che ne ostacolino l’identificazione della loro provenienzadelittuosa”.

Anche per consumare il riciclaggio, come per la ricettazione è, pertanto, necessarioche l'autore riceva i beni di provenienza illecita; tuttavia, tale azione "passiva" non è sufficientead integrare il reato, in quanto questo si perfeziona solo con una - indispensabile e successiva -azione "attiva", individuabile nella sostituzione del bene, nel suo trasferimento o nel compimentodi azioni dissimulatorie, tra le quali deve ricomprendersi anche il deposito sul conto corrente.Si è, così, riconosciuto che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioniconsapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche solo a rendere difficile,l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra lacondotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibiledel bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato,Rv. 259485-01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253795-01), così come integrail delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo aver "ricevuto" un assegno di provenienzadelittuosa, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versisul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, "sostituendo", in tal modo, il valoredegli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, ovvero la"sostituzione" delle somme costituenti il controvalore del titolo, idonea ad ostacolarel'identificazione della provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022, dep. 2023, Natale,Rv. 284437-01).La Corte territoriale, pertanto, riconoscendo la condotta di riciclaggio nel versamento di dueassegni bancari emessi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei rapporti usurari intercorsi traquesto ed il [OSCURATO:PERSONA], e da questo poi consegnati al [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente applicato ilprincipio di diritto secondo il quale integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte voltenon solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento dellaprovenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni cherisultino tracciabili (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01; Sez. 5, n. 21925del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv.276114-01; Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284563-01).2.3.

E’ inammissibile per aspecificità anche l’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la disposta confisca della somma di euro 80.000,00, nell’asseritodifetto di qualsiasi elemento di prova in ordine alla provenienza della somma medesimadall’attività di usura commessa dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si confronta con le ragioni per le qualila Corte di Appello ha disatteso le analoghe prospettazioni avanzate con i motivi di appello,consistite nel rilievo che il ricorrente era mero custode fittizio di tale somma che, “pur rinvenutain una cassetta di sicurezza formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], era nella piena ed esclusivadisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che ne deteneva le chiavi presso la propria abitazione) e costituiva ilfrutto delle attività di usura contestate”.La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questanon potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificitàconducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4,n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta,Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Sciacchitano, Rv. 236945-01; Sez. 3, n. 35492del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596-01).3.

Anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto si discosta dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto prospetta una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione difforme da quella effettuatadai giudici di merito ai quali è, in via esclusiva, riservata.3.1.

Con riferimento al primo motivo, nel rinviare a quanto dinanzi esposto in ordine agliindizi gravi, precisi e concordanti in ordine all’esercizio abusivo di attività finanziaria ed all’attivitàdi usura svolta da [OSCURATO:PERSONA] (par. 2.1.), deve rilevarsi che la sentenza impugnata hadato conto dei convergenti elementi che hanno portato a riconoscere anche in questo uno deidelegati alla negoziazione dei titoli riscossi dai debitori, dallo stesso ricevuti nel difetto dicomprovate transazioni e versati sul conto corrente della propria ditta individuale “Millenium 2Express Caffè”, come descritti ai capi nn. 8) e 16), per un valore complessivo di euro 17.900,00,con condotta idonea ad ostacolare, con l’impiego dello schermo societario, l'identificazione dellaprovenienza dei titoli.

La sentenza impugnata evidenzia che la prova della derivazione illecitadelle somme di denaro riversate non è affatto ipotetica, ma si fonda su indizi gravi, precisi econcordanti, rappresentati dalle indagini della Guardia di finanza che evidenziavano unasignificativa sproporzione tra il profilo economico reddituale di [OSCURATO:PERSONA] (che svolgeval’attività di impiegato comunale) e l’imponente movimentazione bancaria prossima al milione dieuro, in alcun modo giustificabile; dal rinvenimento presso l’abitazione del predetto [OSCURATO:PERSONA] didocumentazione contabile contenente elenchi di nomi, date, importi di denaro, scadenze cheriflettono in modo inequivocabile l’attività organizzata, ampia e sistematica di usura checostituisce il delitto presupposto del riciclaggio; dal collegamento diretto tra tale contabilità e gliassegni riversati sul proprio conto dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 della sentenza impugnata), a nullarilevando che il delitto di usura commesso da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato estinto permorte del reo nel corso del relativo processo.

A tal ultimo proposito, occorre richiamare ilprincipio in base al quale “in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che lasussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata ingiudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmenteescluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosil'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste” (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019,Moretti, Rv. 277609-02).Anche questo motivo appare del tutto aspecifico in quanto il ricorrente ha riproposto lestesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattesecon motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modosottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione.Quanto poi alla riconducibilità della condotta materiale all’interno della fattispecie diriciclaggio, la sentenza impugnata evidenzia correttamente che anche il versamento degliassegni consegnati dalle vittime di usura a mani di [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultimoconsegnati al [OSCURATO:PERSONA] affinché li versasse sul proprio conto bancario è condotta idonea aintegrare la fattispecie contestata, trattandosi di attività di trasferimento del denaroconcretamente idonea a ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa,indipendentemente dalla tracciabilità dell’operazione bancaria.

Sul punto, la sentenza impugnatarichiama il consolidato orientamento secondo cui integra il delitto di riciclaggio “qualsiasi prelievoo trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguitoun altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito” (Sez. 2, n.10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01).Le possibili spiegazioni alternative alla consegna degli assegni, riconducibili nellaprospettazione difensiva ai sottostanti rapporti commerciali tra le parti, sono state oggetto divalutazione da parte della Corte di merito che le ha rigettate con motivazione congrua edeffettiva, basata sull’apprezzamento di circostanze di fatto, non censurabile in sede di legittimità.3.2.

Con riferimento al secondo motivo, va evidenziato come la sentenza impugnata, senzaincorrere in alcun vizio logico, ha riconosciuto il dolo del ricorrente in virtù della pluralità e dellanatura dei titoli incassati (assegni emessi da terzi, spesso con girate multiple), dell’utilizzo dellapropria ditta individuale per fini a questa estranei, del vincolo parentale con il [OSCURATO:PERSONA], zio delricorrente, e del rinvenimento, presso l’abitazione del primo, della documentazione contabile eamministrativa dell’attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA] e degli immobili locati, elementi ritenutitutti inequivocabilmente convergenti nell’evidenziare, nonostante l’entità degli importicomplessivamente minore rispetto al ben più consistente giro di affari dello zio, comunque unapartecipazione continuativa e consapevole del ricorrente nella gestione di questi.4.

Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

I primi due motivi di ricorso, volti a prospettare un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, per non aver tenuto conto la Corte d’appello dell’elaborato del consulente di partedott. [OSCURATO:PERSONA], che prospettava la congruità tra il profilo economico reddituale di TommasoSantoro e le movimentazioni finanziarie, sono inammissibili, oltre che per la loro genericità,difettando qualsiasi specificazione in ordine alle ragioni per le quali la consulenza sarebbe idoneaa prevalere sulle valutazioni della sentenza impugnata, così da rivestire un carattere decisivo,anche perché si tratta di doglianze che non risultano essere state previamente dedotte comemotivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3cod. proc. pen., se non in termini altrettanto generici, limitati all’immotivata deduzione secondocui il [OSCURATO:PERSONA] “disponeva di cospicue somme di denaro lecitamente accumulate e detenute…”(cfr. atto di appello, pag. 4).4.2.

Anche il terzo motivo volto a prospettare il difetto assoluto di motivazione dellasentenza impugnata in ordine all’elemento soggettivo del reato è inammissibile per la suamanifesta infondatezza, dovendo il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruitàdella motivazione del provvedimento impugnato, fare riferimento alle sentenze di primo esecondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile(Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 11421 del 29/09/1995,Baldini, Rv. 203073-01; Sez. 1, n. 4827 del 18/03/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198613-01).

Dal percorsoargomentativo delle sentenze di merito è emersa, infatti, la piena consapevolezza, da parte dellaZaghetto, della provenienza delittuosa dei titoli di credito versati sul proprio conto corrente,derivante dal rapporto di convivenza con il [OSCURATO:PERSONA] e dalla partecipazione continuativa allecon saldi ingenti, superiori a 70.000,00 euro, e di una cassetta di sicurezza contenente la sommadi 200.000,00 euro in contanti, dalla sproporzione tra tali risorse economiche e finanziarie ed ilprofilo reddituale della ricorrente, semplice percettrice di pensione INPS, dalla negoziazione dititoli riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di 330.000,00 euro (pagg. 19-20 della sentenzaimpugnata), nonché dalle numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali il Santorodava istruzioni alla Zanghetto in ordine alle operazioni di versamento dei titoli da effettuare edei motivi per i quali egli non poteva provvedervi personalmente, nonché in ordine allespiegazioni da fornire al personale della banca per non far emergere che il reale gestore delconto corrente intestato alla ricorrente fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag. 34 della sentenza di primogrado).4.3.

Il quarto motivo di ricorso, che prospetta la violazione degli artt. 648 e 648-bis cod.pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto reato èsovrapponibile al secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e pertanto si rinvia a quanto soprariportato sub par.

2.2.4.4. Sono, invece, in parte fondate, invece, le censure rivolte alla confisca di euro387.000,00 e degli oggetti in oro sequestrati.Va dato atto, in primo luogo, dell’apparente contraddizione in cui è incorsa la sentenza diprimo grado, laddove nella parte motiva, alla pag. 41, rilevava che, essendo intervenuta laprescrizione di una pluralità di delitti contestati (sub capi 7, 9, 10, 12, 13 e 14), “non possonoritenersi accertati i relativi fatti di reato e deve procedersi a restituzione agli aventi diritto diquanto sequestrato”, mentre nel dispositivo ordinava la “confisca di quanto in sequestro neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] …”, salvo poi disporre la “restituzione della somma di 29.952,31euro” giacenti su un conto corrente alla stessa intestato, in coerenza con l’affermazione, in partemotiva, secondo cui si trattava di somme provenienti da causa lecita, quale la cessione di unimmobile della ricorrente.La formulazione del dispositivo della sentenza di primo grado - che disponeva la “confiscadi quanto in sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] …” - non consente di riconoscerealcuna violazione del divieto di “reformatio in peius” ad opera della sentenza di appello, laddovequesta ha disatteso la richiesta difensiva di restituzione della somma in sequestro di 387.00,000euro, richiamando l’obbligatorietà della confisca di cui all’art. 648-quater cod. pen.Deve, però, rilevarsi che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, purriconoscendo di non poter ritenere accertati i fatti di reato ormai prescritti, con la conseguentenecessità di procedere a restituzione agli aventi diritto di quanto sequestrato in relazione a talireati, ha poi disposto la confisca di quanto sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA] senza distinguere tra iproventi della condotta di cui al capo 14, per la quale non vi è stata condanna, ed i proventi dareato oggetto, invece, di condanna, sicché la sentenza impugnata va annullata, in relazione allaconfisca disposta nei confronti della predetta, con rinvio ad altra sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA], che valuterà con riferimento al denaro ed ai singoli beni in sequestro quali siano darestituire e quali, invece, oggetto di confisca perché provento di reato accertato con sentenza.5.

Alla inammissibilità integrale dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nei confronti di ZaghettoMaria [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria con note di replica nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];uditi i difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata, con o senza rinvio;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; comunque, l'annullamento senzarinvio in relazione alla confisca della cassetta di sicurezza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distintiricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penaleresponsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Bari il 19/11/2024 in ordine al delittodi riciclaggio di denaro proveniente da delitti di esercizio abusivo di attività finanziaria ed usura,commessi da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel corso del procedimento), così come loro ascrittoal capo 8), ed altresì nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di cui al capo 16) edella [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riciclaggio di cui al capo 15), confermando anche il trattamentosanzionatorio disposto in primo grado.2. A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di impugnazione.2.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allamancata valutazione di argomenti difensivi e di elementi di prova in relazione all’ipotizzatoriciclaggio. In particolare, deduce la mancanza di prova sulla provenienza illecita del denarocorpo del contestato reato, non essendo stato accertato il delitto presupposto di usura commessoda [OSCURATO:PERSONA] (per il quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per morte del reo nelcorso del relativo processo) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia inoltre il ricorrente che lasentenza di condanna è stata fondata dai giudici di merito unicamente su due assegni bancariemessi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei rapporti che si assumono usurari intercorsi traquesto ed il [OSCURATO:PERSONA], e da questo poi consegnati al [OSCURATO:PERSONA] e, però, nel difetto di prova dellaprovenienza illecita di tali titoli, atteso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sede di deposizione testimoniale,aveva fatto riferimento a sei assegni dell’importo di euro 500,00 ciascuno, emessi nell’ambitodel rapporto usurario, e non ad alcun assegno di euro 100,00 (come il primo di quelli incontestazione) mentre, per quel che concerne l’assegno di euro 500,00, non dovrebbe ritenersideterminante la conversazione intercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nella quale si prospettadi utilizzare il [OSCURATO:PERSONA] per porre all’incasso il titolo, non essendovi alcuna prova in merito alprelevamento. Comunque, non vi sarebbe alcuna prova né del rapporto di usura che si assumesottostante il predetto titolo, né della consapevolezza di questo da parte del [OSCURATO:PERSONA], che sideduce essere stato condannato senza tenere in alcuna considerazione le argomentazionidifensive.2.2. Secondo motivo: vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delfatto nel delitto di ricettazione, con conseguente riconoscimento della prescrizione del reato,avendo meramente depositato gli assegni sul proprio conto corrente, senza alcun riutilizzo,impiego, trasferimento o prelevamento delle somme di denaro ivi confluite. Difetta, infatti, unquid pluris rispetto alla mera ricezione ed al mero deposito di somme, già ritenuti insufficientiad integrare il riciclaggio in relazione al delitto di cui al capo 13), concernente il deposito dellasomma di 80.000,00 euro nella cassetta di sicurezza a lui intestata, condotta poi riqualificata aisensi dell’art. 648 cod. pen.2.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alladisposta confisca della somma di euro 80.000,00, nel difetto di qualsiasi elemento di prova inordine alla provenienza della somma medesima dall’attività di usura ipotizzata come commessadal [OSCURATO:PERSONA], tanto che la sentenza di primo grado, a seguito della prescrizione dei reati contestatial [OSCURATO:PERSONA] ai capi 12) e 13), aveva disposto la restituzione agli aventi diritto di quanto insequestro (capo 13).3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione.3.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che dovrebbe essere costituito dalla consapevole“ripulitura” degli assegni di provenienza illecita, atteso che non è stato verificato alcun prelievocontestuale o successivo al versamento degli assegni che il [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dallo zioTommaso [OSCURATO:PERSONA] ed ha versato sul conto corrente. Viene dedotto, inoltre, che il reatopresupposto nemmeno è stato provato con certezza, mentre la provenienza da delitto delle utilitàoggetto di riciclaggio andava accertata con rigore. Si assume inoltre che il mero versamentodegli assegni sul conto bancario del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è condotta idonea aintegrare la fattispecie di riciclaggio, trattandosi di versamenti che trovano spiegazionialternative nei sottostanti rapporti commerciali tra le parti. Non a caso, la sentenza di primogrado ha restituito agli aventi diritto i beni ed i rapporti patrimoniali riferibili al [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo deceduto. Difetterebbe, in definitiva, un accertamento della provenienza illecita degliassegni incassati, con riferimento a ciascun assegno ricevuto, anche per l’assenza di un’indaginepatrimoniale volta ad escludere la sussistenza di redditi leciti del [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli dalavoro dipendente.3.2. Secondo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione conriferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, desunto non tanto dal vincoloparentale, quanto dall’asserita “sua partecipazione organica e continuativa alla gestione degliaffari del [OSCURATO:PERSONA]”, solo perché il materiale rinvenuto presso l’abitazione di questo e presso ilocali del [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che quest’ultimo era “il braccio operativo della gestionepatrimoniale dello zio”. Il tutto senza considerare che: 1) l’importo degli assegni è stato versatosul conto del ricorrente senza passaggi intermedi dissimulatori; 2) difetta il contestuale prelievodelle somme corrispondenti agli assegni versati; 3) il ricorrente è estraneo ai reati contestati alSantoro, che si assumono non provati; 4) viene ignorata la lecita spiegazione della causale dellaricezione dei singoli assegni (contratto di deposito di tre autovetture del [OSCURATO:PERSONA], e modestiprestiti personali); 5) il numero e l’importo specifico dei singoli assegni sono irrisori, in tutto17.900,00 euro, il 2% di circa 979.397,00 euro di assegni ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su sette motivi di impugnazione.4.1. Primo motivo: erronea applicazione dei princìpi giurisprudenziali sull’autonomiadel reato di riciclaggio e provenienza del denaro da reato di usura non provato con conseguenteviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di riciclaggiocontestati ai capi 8) e 15) della rubrica.4.2. Secondo motivo: omessa valutazione di prova decisiva e segnatamentedell’elaborato del consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenziava la congruità tra ilprofilo economico reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e le movimentazioni finanziarie.4.3. Terzo motivo: difetto assoluto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo delreato, non essendosi valutato né che la ricorrente ha svolto per anni attività di badante pressola madre del [OSCURATO:PERSONA], né che nel 1997 aveva venduto un terreno in comproprietà per 235.000lire. In particolare, si deduce che la Corte di appello non ha chiarito quando la [OSCURATO:PERSONA] avrebbeacquisito consapevolezza dell’origine delittuosa delle somme, né si è confrontata con ladeduzione difensiva secondo cui la ricorrente era in una posizione di pieno affidamento e privadi autonomia decisionale, così come non si è confrontata con la consulenza di parte Baldassarreche dimostrerebbe la disponibilità di patrimonio lecito di rilevante entità da parte del [OSCURATO:PERSONA], invirtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] non poteva sapere della provenienza illecita del denaro.4.4. Quarto motivo: violazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazionecon riferimento alla qualificazione giuridica del fatto reato. Si assume che gli assegni bancariversati sul conto corrente non risultano alterati né privati di elementi identificativi; non vi è stataalcuna attività di schermatura né dispersione della tracciabilità, né è stata provata alcunarestituzione di denaro in contanti al [OSCURATO:PERSONA], o l’inserimento della condotta in un programmadissimulatorio articolato. In particolare, con riferimento alla somma di 200.000,00 euro rinvenutenella cassetta di sicurezza a nome della [OSCURATO:PERSONA], viene rilevato che la stessa sentenza di primogrado ha riqualificato come ricettazione la condotta di cui al capo 14 relativa a tali somme,dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione, nel difetto degli elementi oggettivi e soggettividel riciclaggio.4.5. Con gli ultimi tre motivi di ricorso la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazionedegli artt. 240 e 648-quater cod. pen., 597 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione conriferimento alla confisca di euro 387.000,00 e degli oggetti in oro sequestrati. In particolare, siassume che i beni sequestrati dovrebbero considerarsi attinenti al solo delitto contestato al capo14) della rubrica, derubricato già in primo grado nel meno grave delitto di ricettazione edichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Pertanto, la sentenza impugnata, confermandola misura ablativa per un reato del quale il dispositivo della sentenza di primo grado avevadichiarato l’estinzione, non essendovi stato appello del Pubblico Ministero, vìola anche il divietodi reformatio in peius. Unico intervento consentito alla Corte di appello sarebbe stato, infatti,l’eliminazione della confisca di cui dispositivo della sentenza di primo grado, in conflitto con lamotivazione della stessa e con l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di cassazionesecondo cui “il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonpuò disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente dellecose che ne costituiscono il prezzo o il profitto” (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264435-01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabilitidall’art. 606 cod. proc. pen.La sentenza impugnata va, invece, annullata limitatamente alla confisca disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di quest’ultima è, nel resto, anch’esso inammissibile.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo, volto a prospettare la violazione di legge ed il vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta responsabilità del predetto in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo8) dell’imputazione, è inammissibile, in quanto ripropone argomentazioni già prospettate inappello ed esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizilogici o giuridici.Le sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile, trattandosi di cd. doppia conforme: cfr. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016,Genitore, Rv. 266617-01), infatti, hanno dato adeguatamente conto degli indizi gravi, precisi econcordanti in ordine all’esercizio abusivo di attività finanziaria ed all’attività di usura svolta daTommaso [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del procedimento: si tratta di indizi costituiti in primoluogo dall’enorme sproporzione tra i redditi del predetto, impiegato municipale con reddito fisso,ed il volume di affari movimentato sui suoi conti correnti e nelle cassette di sicurezza, per valoricomplessivi prossimi al milione di euro, nonché dalla documentazione contabile rinvenutanell’abitazione del predetto, contenente elenchi di nomi, scadenze ed importi. Le sentenze dimerito, inoltre, hanno valorizzato le deposizioni testimoniali di una pluralità di soggetti debitoridel [OSCURATO:PERSONA], più dettagliatamente descritte nella sentenza di primo grado, e le intercettazionitelefoniche dalle quali è emerso, oltre che il rapporto di fiducia tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA],l’abitudine del primo a rivolgersi al predetto ricorrente per incassare assegni che riceveva a titolodi garanzia dei finanziamenti erogati, soprattutto quando la [OSCURATO:PERSONA] non si mostrava disponibile.Tra questi, senza incorrere in alcuna illogicità, le sentenze di merito hanno riconosciuto anche idue assegni emessi da [OSCURATO:PERSONA] indicati nel capo n. 8) dell’imputazione, rispettivamenteper 500,00 euro e 100,00, atteso che il predetto ha riferito di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] unapluralità di assegni da 500,00 euro ciascuno e che, in occasione della mancata restituzione neitermini stabiliti, il [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva a prorogare le scadenze ma era solito chiedere la sommadi 100,00 euro a titolo di interessi.A fronte di tali convergenti ed univoci elementi, non rileva che, a seguito del decesso delSantoro, non si sia giunti ad una sentenza di condanna a carico del predetto per i delitti diesercizio abusivo di attività finanziaria ed usura, in quanto, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte di legittimità in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che lasussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata ingiudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmenteescluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosil'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti,Rv. 277609-02).2.2. E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso volto a contestare la mancatariqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione, con conseguente riconoscimento dellaprescrizione del reato, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a depositare sul proprio contocorrente le somme e gli assegni provento dell’esercizio abusivo di attività finanziaria e dell’attivitàdi usura svolta dal [OSCURATO:PERSONA], senza alcun ulteriore riutilizzo, impiego, trasferimento oprelevamento delle somme di denaro così confluite sul suo conto corrente.Il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., infatti, è un reato a forma libera e potenzialmentea consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, che siconnota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene eper la sussistenza del dolo generico di trasformazione della cosa, per impedirne l'identificazione(Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013,Vinciguerra, Rv. 257982-01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez.6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01).Invero, mentre la ricettazione si perfeziona solo con la consapevole ricezione del bene diprovenienza illecita, il riciclaggio ha una condotta complessa che presuppone che l'autore delreato abbia la disponibilità del bene di provenienza illecita - il che ne implica la ricezione -, mache si perfeziona solo con la "sostituzione" o il "trasferimento" di tale bene, o con il compimento,in relazione allo stesso, di "operazioni che ne ostacolino l’identificazione della loro provenienzadelittuosa”. Anche per consumare il riciclaggio, come per la ricettazione è, pertanto, necessarioche l'autore riceva i beni di provenienza illecita; tuttavia, tale azione "passiva" non è sufficientead integrare il reato, in quanto questo si perfeziona solo con una - indispensabile e successiva -azione "attiva", individuabile nella sostituzione del bene, nel suo trasferimento o nel compimentodi azioni dissimulatorie, tra le quali deve ricomprendersi anche il deposito sul conto corrente.Si è, così, riconosciuto che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioniconsapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche solo a rendere difficile,l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra lacondotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibiledel bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato,Rv. 259485-01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253795-01), così come integrail delitto di riciclaggio la condotta di chi, dopo aver "ricevuto" un assegno di provenienzadelittuosa, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versisul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, "sostituendo", in tal modo, il valoredegli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, ovvero la"sostituzione" delle somme costituenti il controvalore del titolo, idonea ad ostacolarel'identificazione della provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022, dep. 2023, Natale,Rv. 284437-01).La Corte territoriale, pertanto, riconoscendo la condotta di riciclaggio nel versamento di dueassegni bancari emessi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei rapporti usurari intercorsi traquesto ed il [OSCURATO:PERSONA], e da questo poi consegnati al [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente applicato ilprincipio di diritto secondo il quale integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte voltenon solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento dellaprovenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni cherisultino tracciabili (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01; Sez. 5, n. 21925del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv.276114-01; Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284563-01).2.3. E’ inammissibile per aspecificità anche l’ultimo motivo del ricorso proposto nell’interessedel [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la disposta confisca della somma di euro 80.000,00, nell’asseritodifetto di qualsiasi elemento di prova in ordine alla provenienza della somma medesimadall’attività di usura commessa dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto non si confronta con le ragioni per le qualila Corte di Appello ha disatteso le analoghe prospettazioni avanzate con i motivi di appello,consistite nel rilievo che il ricorrente era mero custode fittizio di tale somma che, “pur rinvenutain una cassetta di sicurezza formalmente intestata al [OSCURATO:PERSONA], era nella piena ed esclusivadisponibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che ne deteneva le chiavi presso la propria abitazione) e costituiva ilfrutto delle attività di usura contestate”.La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questanon potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificitàconducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4,n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta,Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Sciacchitano, Rv. 236945-01; Sez. 3, n. 35492del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596-01).3. Anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto si discosta dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto prospetta una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione difforme da quella effettuatadai giudici di merito ai quali è, in via esclusiva, riservata.3.1. Con riferimento al primo motivo, nel rinviare a quanto dinanzi esposto in ordine agliindizi gravi, precisi e concordanti in ordine all’esercizio abusivo di attività finanziaria ed all’attivitàdi usura svolta da [OSCURATO:PERSONA] (par. 2.1.), deve rilevarsi che la sentenza impugnata hadato conto dei convergenti elementi che hanno portato a riconoscere anche in questo uno deidelegati alla negoziazione dei titoli riscossi dai debitori, dallo stesso ricevuti nel difetto dicomprovate transazioni e versati sul conto corrente della propria ditta individuale “Millenium 2Express Caffè”, come descritti ai capi nn. 8) e 16), per un valore complessivo di euro 17.900,00,con condotta idonea ad ostacolare, con l’impiego dello schermo societario, l'identificazione dellaprovenienza dei titoli. La sentenza impugnata evidenzia che la prova della derivazione illecitadelle somme di denaro riversate non è affatto ipotetica, ma si fonda su indizi gravi, precisi econcordanti, rappresentati dalle indagini della Guardia di finanza che evidenziavano unasignificativa sproporzione tra il profilo economico reddituale di [OSCURATO:PERSONA] (che svolgeval’attività di impiegato comunale) e l’imponente movimentazione bancaria prossima al milione dieuro, in alcun modo giustificabile; dal rinvenimento presso l’abitazione del predetto [OSCURATO:PERSONA] didocumentazione contabile contenente elenchi di nomi, date, importi di denaro, scadenze cheriflettono in modo inequivocabile l’attività organizzata, ampia e sistematica di usura checostituisce il delitto presupposto del riciclaggio; dal collegamento diretto tra tale contabilità e gliassegni riversati sul proprio conto dal [OSCURATO:PERSONA] (pag. 14 della sentenza impugnata), a nullarilevando che il delitto di usura commesso da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato estinto permorte del reo nel corso del relativo processo. A tal ultimo proposito, occorre richiamare ilprincipio in base al quale “in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che lasussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata ingiudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmenteescluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio oautoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosil'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste” (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019,Moretti, Rv. 277609-02).Anche questo motivo appare del tutto aspecifico in quanto il ricorrente ha riproposto lestesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattesecon motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modosottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione.Quanto poi alla riconducibilità della condotta materiale all’interno della fattispecie diriciclaggio, la sentenza impugnata evidenzia correttamente che anche il versamento degliassegni consegnati dalle vittime di usura a mani di [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultimoconsegnati al [OSCURATO:PERSONA] affinché li versasse sul proprio conto bancario è condotta idonea aintegrare la fattispecie contestata, trattandosi di attività di trasferimento del denaroconcretamente idonea a ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa,indipendentemente dalla tracciabilità dell’operazione bancaria. Sul punto, la sentenza impugnatarichiama il consolidato orientamento secondo cui integra il delitto di riciclaggio “qualsiasi prelievoo trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguitoun altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito” (Sez. 2, n.10939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01).Le possibili spiegazioni alternative alla consegna degli assegni, riconducibili nellaprospettazione difensiva ai sottostanti rapporti commerciali tra le parti, sono state oggetto divalutazione da parte della Corte di merito che le ha rigettate con motivazione congrua edeffettiva, basata sull’apprezzamento di circostanze di fatto, non censurabile in sede di legittimità.3.2. Con riferimento al secondo motivo, va evidenziato come la sentenza impugnata, senzaincorrere in alcun vizio logico, ha riconosciuto il dolo del ricorrente in virtù della pluralità e dellanatura dei titoli incassati (assegni emessi da terzi, spesso con girate multiple), dell’utilizzo dellapropria ditta individuale per fini a questa estranei, del vincolo parentale con il [OSCURATO:PERSONA], zio delricorrente, e del rinvenimento, presso l’abitazione del primo, della documentazione contabile eamministrativa dell’attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA] e degli immobili locati, elementi ritenutitutti inequivocabilmente convergenti nell’evidenziare, nonostante l’entità degli importicomplessivamente minore rispetto al ben più consistente giro di affari dello zio, comunque unapartecipazione continuativa e consapevole del ricorrente nella gestione di questi.4. Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. I primi due motivi di ricorso, volti a prospettare un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, per non aver tenuto conto la Corte d’appello dell’elaborato del consulente di partedott. [OSCURATO:PERSONA], che prospettava la congruità tra il profilo economico reddituale di TommasoSantoro e le movimentazioni finanziarie, sono inammissibili, oltre che per la loro genericità,difettando qualsiasi specificazione in ordine alle ragioni per le quali la consulenza sarebbe idoneaa prevalere sulle valutazioni della sentenza impugnata, così da rivestire un carattere decisivo,anche perché si tratta di doglianze che non risultano essere state previamente dedotte comemotivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3cod. proc. pen., se non in termini altrettanto generici, limitati all’immotivata deduzione secondocui il [OSCURATO:PERSONA] “disponeva di cospicue somme di denaro lecitamente accumulate e detenute…”(cfr. atto di appello, pag. 4).4.2. Anche il terzo motivo volto a prospettare il difetto assoluto di motivazione dellasentenza impugnata in ordine all’elemento soggettivo del reato è inammissibile per la suamanifesta infondatezza, dovendo il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruitàdella motivazione del provvedimento impugnato, fare riferimento alle sentenze di primo esecondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile(Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 11421 del 29/09/1995,Baldini, Rv. 203073-01; Sez. 1, n. 4827 del 18/03/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198613-01). Dal percorsoargomentativo delle sentenze di merito è emersa, infatti, la piena consapevolezza, da parte dellaZaghetto, della provenienza delittuosa dei titoli di credito versati sul proprio conto corrente,derivante dal rapporto di convivenza con il [OSCURATO:PERSONA] e dalla partecipazione continuativa allecon saldi ingenti, superiori a 70.000,00 euro, e di una cassetta di sicurezza contenente la sommadi 200.000,00 euro in contanti, dalla sproporzione tra tali risorse economiche e finanziarie ed ilprofilo reddituale della ricorrente, semplice percettrice di pensione INPS, dalla negoziazione dititoli riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di 330.000,00 euro (pagg. 19-20 della sentenzaimpugnata), nonché dalle numerose conversazioni intercettate nel corso delle quali il Santorodava istruzioni alla Zanghetto in ordine alle operazioni di versamento dei titoli da effettuare edei motivi per i quali egli non poteva provvedervi personalmente, nonché in ordine allespiegazioni da fornire al personale della banca per non far emergere che il reale gestore delconto corrente intestato alla ricorrente fosse lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (pag. 34 della sentenza di primogrado).4.3. Il quarto motivo di ricorso, che prospetta la violazione degli artt. 648 e 648-bis cod.pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto reato èsovrapponibile al secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e pertanto si rinvia a quanto soprariportato sub par. 2.2.4.4. Sono, invece, in parte fondate, invece, le censure rivolte alla confisca di euro387.000,00 e degli oggetti in oro sequestrati.Va dato atto, in primo luogo, dell’apparente contraddizione in cui è incorsa la sentenza diprimo grado, laddove nella parte motiva, alla pag. 41, rilevava che, essendo intervenuta laprescrizione di una pluralità di delitti contestati (sub capi 7, 9, 10, 12, 13 e 14), “non possonoritenersi accertati i relativi fatti di reato e deve procedersi a restituzione agli aventi diritto diquanto sequestrato”, mentre nel dispositivo ordinava la “confisca di quanto in sequestro neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] …”, salvo poi disporre la “restituzione della somma di 29.952,31euro” giacenti su un conto corrente alla stessa intestato, in coerenza con l’affermazione, in partemotiva, secondo cui si trattava di somme provenienti da causa lecita, quale la cessione di unimmobile della ricorrente.La formulazione del dispositivo della sentenza di primo grado - che disponeva la “confiscadi quanto in sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] …” - non consente di riconoscerealcuna violazione del divieto di “reformatio in peius” ad opera della sentenza di appello, laddovequesta ha disatteso la richiesta difensiva di restituzione della somma in sequestro di 387.00,000euro, richiamando l’obbligatorietà della confisca di cui all’art. 648-quater cod. pen.Deve, però, rilevarsi che la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, purriconoscendo di non poter ritenere accertati i fatti di reato ormai prescritti, con la conseguentenecessità di procedere a restituzione agli aventi diritto di quanto sequestrato in relazione a talireati, ha poi disposto la confisca di quanto sequestrato alla [OSCURATO:PERSONA] senza distinguere tra iproventi della condotta di cui al capo 14, per la quale non vi è stata condanna, ed i proventi dareato oggetto, invece, di condanna, sicché la sentenza impugnata va annullata, in relazione allaconfisca disposta nei confronti della predetta, con rinvio ad altra sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA], che valuterà con riferimento al denaro ed ai singoli beni in sequestro quali siano darestituire e quali, invece, oggetto di confisca perché provento di reato accertato con sentenza.5. Alla inammissibilità integrale dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna dei predetti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nei confronti di ZaghettoMaria [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris