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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36929/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità; - che le sviluppate censure reiterano la medesima genericità per aspecificità che aveva contrassegnato i motivi di appello (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), in quanto caratterizzate dall'assoluta assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), che ha ben spiegato le ragioni per le quali le conclusioni rassegnate dal Tribunale fossero da condividere (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che le stesse sono, peraltro, non consentite in questa sede, in quanto interamente versate in fatto. - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità; - che le sviluppate censure reiterano la medesima genericità per aspecificità che aveva contrassegnato i motivi di appello (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), in quanto caratterizzate dall'assoluta assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), che ha ben spiegato le ragioni per le quali le conclusioni rassegnate dal Tribunale fossero da condividere (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che le stesse sono, peraltro, non consentite in questa sede, in quanto interamente versate in fatto. - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]