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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04421/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24966/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso PwC Tax and [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – e Oggetto: Accertamenti bancari -Art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del L azi o, n.1591/06/2017, depositata in data 2 4 marzo 2017 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Uditi per il ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] , che si è associat a alla richiesta di controparte. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento n.

Tk3016504570/2011 ed il conseguente avviso di intimazione n. 09720139203672538000, emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependo la mancata notifica del primo e la violazione degli articoli 39 e 41bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972.

La CTP rigettava il ricorso.

2. Contro tale decisione il contribuente proponeva appello al la Commissione tributaria regionale del Lazio, che confermava la sentenza della CTP ritenendo ‘ineccepibile e pienamente condivisibile’ ‘l’iter logico - argomentativo del Giudice di prime cure’ (pag. 3 della sentenza).

3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorsoper cassazione affidato a sei motiv i .

Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

L’Agente della riscossione rimaneva, invece, intimato.

In data 23 maggio 2019 il ricorrente, dopo aver dedotto di aver ricevuto un provvedimento di sgravio parziale, che aveva ridotto l’originaria pretesa tributaria ad Euro 172.622,00, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018.

Allegava all’istanza sia la domanda di definizione agevolata presentata il 22 maggio 2019, sia la copia del versamento della prima rata.

La causaè stata, quindi, fissata per l a pubblica udienza del 24 gennaio 2025.

Ilricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., in data 16/12/2024, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, non avendo alcuna delle parti presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso; l’avvocato del contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l’avvocatodello Stato per l’Agenzia delle entrate si è associato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivodi ricorso il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»per avere i giudici della CTR fornito una motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente disconosciuto l’efficacia di prova legale alla certificazione anagrafica prodotta dal ricorrente.

3. Con il terzo motivo il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul vizio di notifica dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ..

4. Con il quarto motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per essere l’avviso di accertamento stato notificato con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. senza, però, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dal secondo comma della citata norma.

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (alla luce della sentenza C. Cost. 6 ottobre 2014, n. 228)» per avere la CTR omesso di statuire sul punto, ritenuto assorbito, degli effetti della sentenza del giudice delle leggi sul presente giudizio.

6. Con il sesto (ed ultimo) motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, del D. Lgs. 446/1997 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere i giudici della CTR statuito in relazione all’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione».

7. Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019); l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).

Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagament o di tutt e le rate (20).

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24966/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso PwC Tax and [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – e Oggetto: Accertamenti bancari -Art. 32 d.P.R. n. 600/1973 - Definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/18 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del L azi o, n.1591/06/2017, depositata in data 2 4 marzo 2017 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi per il ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e per l’Agenzia delle entrate l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] , che si è associat a alla richiesta di controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. Tk3016504570/2011 ed il conseguente avviso di intimazione n. 09720139203672538000, emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eccependo la mancata notifica del primo e la violazione degli articoli 39 e 41bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972. La CTP rigettava il ricorso. 2. Contro tale decisione il contribuente proponeva appello al la Commissione tributaria regionale del Lazio, che confermava la sentenza della CTP ritenendo ‘ineccepibile e pienamente condivisibile’ ‘l’iter logico - argomentativo del Giudice di prime cure’ (pag. 3 della sentenza). 3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorsoper cassazione affidato a sei motiv i . Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. L’Agente della riscossione rimaneva, invece, intimato. In data 23 maggio 2019 il ricorrente, dopo aver dedotto di aver ricevuto un provvedimento di sgravio parziale, che aveva ridotto l’originaria pretesa tributaria ad Euro 172.622,00, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018. Allegava all’istanza sia la domanda di definizione agevolata presentata il 22 maggio 2019, sia la copia del versamento della prima rata. La causaè stata, quindi, fissata per l a pubblica udienza del 24 gennaio 2025. Ilricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., in data 16/12/2024, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, non avendo alcuna delle parti presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso; l’avvocato del contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l’avvocatodello Stato per l’Agenzia delle entrate si è associato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivodi ricorso il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»per avere i giudici della CTR fornito una motivazione apparente. 2. Con il secondo motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente disconosciuto l’efficacia di prova legale alla certificazione anagrafica prodotta dal ricorrente. 3. Con il terzo motivo il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul vizio di notifica dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.. 4. Con il quarto motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per essere l’avviso di accertamento stato notificato con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. senza, però, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dal secondo comma della citata norma. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (alla luce della sentenza C. Cost. 6 ottobre 2014, n. 228)» per avere la CTR omesso di statuire sul punto, ritenuto assorbito, degli effetti della sentenza del giudice delle leggi sul presente giudizio. 6. Con il sesto (ed ultimo) motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, del D. Lgs. 446/1997 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere i giudici della CTR statuito in relazione all’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione». 7. Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019); l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio). Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagament o di tutt e le rate (20). Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. La C
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