CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02733/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione ; -ricorrente- nei confronti di Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. da Palestrina n.19, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] V aleri e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di A.T.E.R. – [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Aquila; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -intimata- per la cassazione dellasentenza n. 1092/2019 della CORTE di APPELLOdell’AQUILA, pubblicata il 20 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] convenne , dinanzi al Tribunale dell’Aquila, la Regione Abruzzo e l a locale ATER ([OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA]), chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in Euro 23.315,10) e non patrimoniale (quantificato in Euro 27.000) patito a seguito della decadenza dall’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’ATER dell’Aquila, incarico che gli era statoconferito nel 2002 dal Consiglio regionale per la durata di cinque ann i e dal quale era stato dichiarato decaduto anzitempo per effetto del la previsione di cui all’art.2, comma 1,delle legge regionale Abruzzo n.27 del 2005. Questa legge, nell’introdurre lo spoil system , aveva previsto , all’art.1, comma 2, che, “a regime”, le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione avessero una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadessero all’atto di insediamento del nuovo Consiglio Regionale, salvo confermanei successivi 45 giorni. Con la norma transitoriadi cui all’art.2, comma 1, la legge stessa aveva inoltre previsto che, al momento della sua entrata in vigore, decadesserole nomine in atto, salvo quelle esplicitamente confermate. L’attore dedusse: a)L’inapplicabilità della legge regionale n. 27 del 2005 all’ATER, in quantoente pubblico economico indipendente dalla R egione; C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. b) la contrarietà della legge stessa al diritto eu ro unitario , ed i n particolarealle direttive n.253/1984 e n.43/2006 , che prevedevano la necessaria indipendenzadei componenti degli organi di controllo degli enti pubblici dal poterepolitico; c) la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normatransitoria applicata ai suoi danni, in riferimentoagli artt.97 e 117 Cost.; d)l’inefficacia della nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti dell’ATER dell’Aquila ( con conseguente implicita conferma del precedente) disposta, dopo che era decorso il termine di 45 giorni previsto d alla stessa legge regionale , c on decreto del Presidente del ConsiglioRegionale n. 1 del 2006; e)l’illegittimità del predetto decreto presidenziale per carenza di potere. Con sentenza n. 662 del 2013 il Tribunale dell’Aquila rigettò la domanda, compensandole spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello dinanzi alla Corte territoriale dell’Aquila riproponendo,sub specie di altrettanti mezzi di gravame , le medesimeargomentazioni già formulate dinanzi al primo giudice. Costituitasi la Regione e dichiarata la contumacia dell’ATER, con sentenza n.1092 del 2019, la Corte di appello ha rigett a to l’impugnazione, sulla base dei seguenti rilievi: I-il primo motivo di gravame, con cui veniva rib adita la deduzione di non applicabilità della leggesullo spoil system all’ATER , quale ente pubblico economico indipendente dalla R egione , era in parte inammissibile (per non avere specificamente censurato la ratio decidendidella sentenza di primo grado) e in parte infondato, per non avere tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 44 del C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1999, che, nell’attribuire all’ATER la funzione attuativa dei programmi di edilizia pubblica della R egione, stabiliva che esso operasse sotto il controllo della R egione medesima; pertanto l ’ ATER dove va reputarsi rientrante tra gli enti dipendenti dalla R egione di cui all’art.1, comma 2, della legge regionalen. 27 del 2005; II-con riguardo agli altri motivi di gravame (con cui si ribadiva: la richiesta di disapplicazionedella norma di legge regionale per contrasto con le norme eurounitarie in tema di indipendenza degli organi di controllo degli enti pubblici dal potere politico; la richiesta di sollevazione della questione di legittimità costituzionale della norma medesimaper contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost.; l’illegittimità del decretodel Presidente del Consiglio R egionale per carenza di potere; e la domanda di risarcimento per la perdita dell’indennità e per il pregiudizioall’immagine professionale), appariva pregiudiziale il rilievo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 20 16, aveva nel frattempo accolto analoghe censure di incostituzionalità, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art.2, comma 1, della legge regionale Abruzzo n. 27 del 2005 (nella formulazione originaria applicabile alla fattispecie), nella parte in cui si applicava al Direttore dell’ En te “Abruzzo-Lavoro” (ente regionale che e rogava servizi di assistenza tecnica alla Regione, provvedendo anche a monitorare il mercato del lavoro), ma con l’osservazione di carattere generale diretta ad evidenziare l’incompatibilità con l’art.97 Cost . dei meccanismi di decadenza a uto m atica, o del tutto discrezionale , dovuta a caus e estranee al rapporto d’ ufficio e sganciata da ogni valutazion e concernentei risultati conseguiti , ove tali meccanismi siano riferiti , non giàal personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con organi di governo o a figure apicali per le quali risulti decisiva la personale C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. adesione agli orientamenti politici di chi le abbia nominate, bensì ai titolaridi incarichi dirigenziali nominati sulla base di specifici requisiti di professionalità , che svolgano funzioni di prevale n te carattere tecnico; pertanto la declaratoria di illegittimità de l meccanismo di decadenzaautomatica introdotto dall’art.2, comma 1, della legge n. 27 del 2005 doveva ritenersi estesa anche in relazione alla sua applicazione al P resid ente del Collegio dei revisori dell’ATER , quale organo svolgentefunzioni tipizzate d i controllo, non collegato ad organi di indirizzo politico regionale; III- tuttavia, poiché la pronuncia della Corte costituzionale era intervenuta (nel 2016) quandoera già scaduto il termine quinquennale di durata naturale dell’incarico da parte del [OSCURATO:PERSONA] (2002-2007) e quando anche il decreto di nomina del nuovo collegio n.1 del 2006 aveva cessato la sua efficacia, essa pronuncia non produceva effettinel caso concreto, avuto riguardo, con riferimento all’ invocata responsabilità della Regione quale legislatore, al principio secondo il quale, stante l'insindacabilità dell'attività esplicativa di funzioni legislative,la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale non implica alcun danno risarcibile (Cass.22/11/2016, n.23730; Cass. 24/12/2019, n. 34465) e, con riguardo alla responsabilitàdegli organi amministrativi, all’ulteriore principio per cui, non potendosi configurare retroattivamente la colpa del soggettoche abbia conformato il proprio comportamento alle norme anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, il diritto del titolare di un incarico dirigenziale al risarcimento del danno derivato dall'anticipata cessazione dell’incarico, decorre, non dalla data di cessazione , bensì dallapubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, purché a tale data non fosse già decorso anche il termine finale originariamente C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. previsto dell'incarico(Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20100; Cass. 13/ 11/2018, n. 29169). 3.Ha proposto ricorso p e r cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di un unico, articolato motivo.Ha risposto con controricors o la Regione Abruzzo.È rimasta intimata senza svolgere difese l’ ATER dell’Aquila . La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono statedepositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico, articolato motivo di ricorso si ripartisce in due doglianze , denunciando, per un verso,omesso esame di fatto decisivo ex art.360 n.5 cod. proc. civ.; per altro verso,la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.3 cod. proc. civ.. 1.a.Con la prima censura si imputa al la Corte di appello di avere «totalmente omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio proposto nell’atto d’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA], ossia il mancato rispetto da parte della Regione Abruzzo e dell’ATER con l’emanazione, l’applicazione e l’interpretazione della L.R. n.27/2005 del vincolo dell’ordinamento comunitario e costituzionale». 1.b.Con la seconda censura si imputa alla stessa regione Abruzzo («sia quale organo legislativ o sia come uffici amministrativi » ) e all’ATER la violazione dell’art.117, primo comma, Cost., «per avere la Regione Abruzzo e L’ATER emesso, dato attuazione e interpretato l’art.2, comma 1,della legge regionale n.27/2005 (c.d. spoil system), violando le norme interne e comunitarie tese a dare concreta attuazione al principio di indipendenzadei revisori dei conti di aziende pubbliche e private»; principio che, oltre ad essere previsto dalle C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. direttivecomunitarie n.253/1984 e n.43/2006, sarebbe stato recepito dall’ordinamentointerno con il d.l gs. n.39 del 2010, art.10. Tale violazione sarebbe stata perpetrata anche dal « giudice di primogrado», il quale avrebbe «errato nel non dare un’interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa delle norme comunitarie ed interne», mentre il giudice di secondo grado avrebbe « errato nell’omettereogni analisi su tale aspetto preminente » . 2.Il motivo è inammissibile nella sua complessità e con riguardo alle specifiche censure in cui si articola. 2.a. Preliminarmente, va osservato che la Corte d i appello, nell’interpretareil giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 20 del 2016 della Corte costituzionale , ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità non fosse circoscritta all’ipotesi , contemplata nel giudizioa quo ed indicata nel dispositivo, relativa al Direttore del l’E nte “Abruzzo-Lavoro”. Ad avviso della Corte territoriale, in altri termini, alla luce della sentenzan. 20 del 2016, l’art.2, comma 1, della legge n. 27 del 2005 della Regione Abruzzo , nell a sua originaria formulazione, sarebbe illegittimo non solo nella parte in cui si applicava al Direttoredell’Ente “Abruzzo-Lavoro”, ma anchenella parte in cui si applicava a l Presidente dell’organo collegialedi controllo, costituito dal C ollegio dei revisori dei conti di enti –come l’ATER –dipendenti dalla Regione ; ciò , perché nel la sentenza della Corte costituzionale è contenuto il rilievo di carattere generale secondo cui sono incompatibili con l’art.97 Cost . meccanismi di decadenza automatica , o del tutto discrezionale , dovuta a caus e estranee al rapporto d’ ufficio e sganciata d a valutazioni concernenti i risultati conseguiti , ove tali meccanismi siano riferiti non gi à al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l ’o rgano di C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. governo o a figure apicali per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici di chi le abbia nominate, bensì ai titolaridi incarichi dirigenziali nominati sulla base di specifici requisiti di professionalità , che svolgano funzioni di prevale n te carattere tecnico. Questa interpretazione è discutibile, poiché il ricordato rilievo di carattere generale, pur effettivamente presente nell a sentenza della Cortecostituzionale n.20 del 2016, è però preceduto dal diverso rilievo secondo cui la non fondatezza “ in astratto ” della questione di costituzionalità della norma regionale censurata in relazione al complesso delle diverse figureapicali alle quali nella sua ampia portata era applicabile – non fondatezza dichiarata con la sentenza n. 233 del 2006, nell’ambito di un giudizio in via principale – non escludeva la possibilità di dichiarare “in concreto ”, nell’ambito di giudizi in via incidentale, l’incostituzionalità delle medesimanorma in riferimento a specifiche figure di organi apicali di amministrazione e controllo di enti dipendenti dalla R egione in relazione alle quali se ne fosse invocata l’applicazione. Pertanto, la Corte territoriale ben avrebbe potuto escludere che il giudicato costituzionale di cui allasentenza n.20 del 20 1 6 della Corte costituzionale incidesse sulla fattispecieposta al suo esame, re s tando così impregiudicata non solo la questionedella legittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui si applicava al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’ATER , ma anche la preliminare questione della sua stessa applicabilità a tale organo apicale di controllo, che avrebbe potuto essererisolta anche in senso negativo, previa interpretazionerestrittiva della nozione di organi di controllo da C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. essa contemplata , ove tale interpretazione fosse ritenuta maggiormenteconforme alla Costituzione e al diritto comunitario. Tuttavia, l’interpretazione del giudicato costituzionale da parte della Corte di appelloabruzzese non è stata censurata con il ricorso per cassazione, sicchénon può essere sindacat a , nel presente giudizio di legittimità, la statuizione volta a ritenere che la declaratoria di illegittimità costituzionale emessa con la sentenzan.20 del 2016 abbia investito l’art.2, comma 1,della legge regionale Abruzzo n.27 del 2005 anche nella parte in cui si applicava al Presidente del C ollegio dei revisoridei conti dell’ATER, il che presuppone risolta in senso positivo la preliminare questione della sua applicabilità a tale organo di controllo. 2.b. Ciò premesso, si profila con evidenza l’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso per cassazione, atteso che esso non si traduce nellanecessaria critica alla decisione impugnata, la quale non viene censurata né nellaparte in cui – rispondendo al primo motivo di appello – ha affermato che l’ATER rientrava nel novero de gli enti dipendenti dalla Regione di cui all’art.1, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2005della Regione Abruzzo, né nella parte in cui – statuendo sugli altri motivi di gravame –ha interpretato nel senso sopra illustrato il giudicato costituzionale di cui allasentenza n. 20 del 2016 della Corte costituzionale, con le inevitabili implicazioni in ordine all’applicabilità dell’art.2, comma 1, della predetta legge a tale organo di controllo. In proposito, va ricordato che il motivo d'impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n.7074, in motiv.;tra le pronunce a Sezione semplice cfr., ex multis, Cass.11/01/2005, n. 359; Cass. 12/03/2005, n.5454; Cass. 29/04/2005, n. 8975; Cass. 22/07/2005, n.15393; Cass.24/01/2006, n. 1315; Cass. 14/03/2006, n.5444; Cass. 17/03/2006, n. 5895; Cass. 31/03/2006, n. 7607; Cass. 28/08/2007, n. 18210; Cass. 31/08/2015, n. 17330). 2.c.Sussistono, poi, ulteriori ragioni di inammissibilità in relazione al carattere intrinseco delle due specifiche censure in cui il motivo di ricorso si articola. La censura di violazione di legge è inammissibile, poiché tale violazione non viene imputata alla Corte di appelloma alla Regione (sia quale organo legislativo che quale organo amministrativo) e all’ATER, nonché al giudice di primogrado. Non è dunque dedotto un vizio di legittimità della sentenza impugnatama un vizio della sentenza di primo grado e, prima ancora , dell’azione degli organi legislativi e amministrativi, non censurabile in cassazione. 2.d.Del pari inammissibile è la censura di omesso esame, la quale, pur essendo debitamente formulata nei confronti della sentenza impugnata, non ha ad oggetto il fatto storico vero e proprio della emanazione, da parte del organo legislativo della Re gione, nonché dell’applicazione, da parte dei competenti uffici amministrativi della Regione e dell’ATER, della legge regionale n. 27 del 2005, ma, piuttosto, la violazione che con tali attività sarebbe stata per p etrata dell’ordinamento costituzionale e comunitario. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Al riguardo, deve ribadirsi che la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve essere formulata con riferimento ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (ex aliis, Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305 ; Cass.26/01/2022, n. 2268). Orbene, i fatti o accadimenti storici evocati dal ricorrente con la censura in esame sono, per un verso, le circostanze storiche relative alla emanazioneda parte dell’organo legislativo della R egione, nonché all’applicazione, da parte dei competenti uffici amministrativi della Regione e dell’ATER,della legge regionale n. 27 del 2005 , e, dall’altro lato, la declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa da parte della Corte costituzionaleper contrasto con l’art.97 Cost. . Di questi fatti storici la Corte territoriale ha specificamente tenuto conto, sicché nessuna omissione è configurabile con riferimento ad essi. Invece, non costituisce fatto storico che può formare oggetto di denunciaai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ. l’ipotesi di violazione dell’ordinamento comunitario e di altre norme costituzionali( in primis dell’art.117, primo comma, Cost.) avanzata dal ricorrente , la quale costituisce oggetto di una “ ques t ione ” o di un a “argomentazione” dedotta in giudizio. In definitiva il ricorso va dichiaratoinammissibile. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. C.C. 26.09.2023 N. R.G. 02733/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da