Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 27066/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 17/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Taranto che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio.

Al riguardo, deduce:

1. violazione degli artt. 148, 157, 159, 160, 161, 163, 164 e 171 cod. proc. pen.

Si eccepisce, per l'imputato, la nullità del decreto di citazione in appello, eseguita in luogo differente da quello dichiarato con l'atto di impugnazione;

2. vizio di motivazione, travisamento di dati probatori e violazione del principio costituzionale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Si lamenta, che la Corte di merito abbia apoditticamente svalutato la rilevanza probatoria dell'atto di vendita del veicolo in favore del soggetto di nazionalità straniera, per come anche confermato dai testi a difesa, avvenuto a cagione dell'esistenza dei fermi amministrativi presenti sul medesimo;

3. vizio di motivazione, travisamento di dati probatori e violazione del principio costituzionale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Posto che l'imputato aveva venduto il veicolo le cui targhe ed il telaio risultano apposti a quello rubato in data antecedente al furto, non sarebbe configurabile a suo carico alcun riciclaggio, neppure a titolo di concorso.

4. L'imputato, con memoria del 17/04/2023, replicava personalmente alle conclusioni di rigetto del Pubblico ministero di cui alla requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità della memoria fatta pervenire dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non sottoscritta, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché tardivo.

Le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato della notifica del decreto di citazione in appello, con conseguente violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono, infatti, essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Dario, Rv. 278002 - 01; Sez. 2, n. 11304 del 17/02/2023, Halilovic, n.m.).

Invero, il profilo di nullità dedotto dal ricorrente è da ritenersi tardivamente prospettato atteso il silenzio prestato sul punto dal sostituto del difensore di fiducia, che, innanzi alla Corte di appello, nulla ebbe ad eccepire rispetto alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in forza della dichiarazione di domicilio resa in precedenza, a fronte di una nullità che, come osservato, deve ritenersi a regime intermedio (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869, Speranza) e che va dunque dedotta, quando la parte vi assiste, nei limiti di cui all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01; Sez. 5, n. 7590 del 26/10/2022, Scannapieco, n.m.). 2-3.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, articolati in punto di affermazione di responsabilità sotto il profilo del vizio di motivazione che di quello di travisamento della prova, sono manifestamente infondati.

In fatto risulta che l'imputato venne fermato il giorno 10 marzo 2019 alla guida di un'autovettura che risultava provento di furto (denunciato il 24/12/2017) ed alla quale erano apposte le targhe ed il telaio di analogo modello incidentato e di colore differente.

Nel corso del giudizio di merito si è opposto a discarico che l'imputato, all'epoca meccanico e titolare di officina, non avrebbe mai consapevolmente ricevuto il veicolo rubato, bensì analogo incidentato che gli era stato venduto - a fronte del pagamento di un corrispettivo - anni prima (il 18 ottobre 2017) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il mezzo, dopo dal suo arrivo in officina, era stato dall'imputato così rivenduto, mediante un annuncio su un sito internet, ad un terzo tale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto di nazionalità straniera che l'aveva prelevato con il carro attrezzi - in quanto la presenza di due fermi amministrativi non ne rendeva più commercialmente utile la riparazione.

Obiettive difficoltà ascrivibili al passaggio di proprietà avevano rimandato l'appuntamento con l'acquirente, sino a quanto questi non si era più presentato.

Anni dopo e precisamente poco prima di essere fermato, l'imputato lo aveva ricontattato in ragione del fatto che il veicolo oggetto della compravendita era stato segnalato per furti nella zona.

Per tale ragione l'acquirente si era portato presso l'officina dell'imputato, ove a seguito di un'accesa discussione, si era allontanato lasciandogli il veicolo ed allontanandosi con un altro, ragione per la quale l'imputato si era messo al suo inseguimento fino a quando non era stato poi fermato dai carabinieri.

Tale versione - introdotta al processo attraverso le dichiarazioni dei testi a difesa e relativa documentazione - risulta essere stata disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione scevra da vizi di manifesta illogicità.In particolare, si è anzitutto sottolineato come l'imputato abbia reso, sin dall'immediatezza del fatto, plurime versioni contrastanti tra di loro e di come quella introdotta al processo si sia «apparsa per la prima volta dinanzi al g.u.p.».

Inoltre, si è precisato come l'imputato venne fermato dai carabinieri poiché «alla nostra vista con una manovra scaltra e rapida invertiva la marcia» (v. pag. 3 sentenza di primo grado), comportamento logicamente rivelatore di essersi posto alla guida di un veicolo di cui ben si conosceva la provenienza delittuosa.

Inoltre, il ricorrente si trovava, in data antecedente al fermo da parte dei carabinieri, in luogo ed orario compatibili con quello in cui venne perpetrato un furto di un autocarro commesso da un soggetto recatosi sul /ocus commissi delicti viaggiando a bordo del veicolo su cui nemmeno quindici giorni dopo venne fermato proprio l'imputato.

Quanto, poi, al rilievo a discarico dell'atto di vendita del veicolo incidentato, quale documento che dimostrerebbe che l'imputato si sia «spossessato» di tale auto prima della commissione del furto di quella al quale è poi accusato avervi apposto le relative targhe ed il numero di telaio, la Corte di merito ne ha escluso la valenza probatoria in ragione dell'assenza dei necessari requisiti formali prescritti dalla legge che l'imputato ben conosceva in ragione sia dell'attività di intermediario alla vendita di veicoli che usualmente svolgeva sia per averli proprio osservati con riguardo all'acquisto del veicolo incidentato dai precedenti proprietari.

Infatti, per come si ricava dalle sentenze di merito, è certo che l'imputato acquistò il veicolo dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], non solo perché costoro lo hanno confermato, ma soprattutto perché in quell'occasione vennero seguite le formalità prescritte dalla legge rivolgendosi ad una agenzia di pratiche automobilistiche autorizzata, tanto che, a cagione dell'esistenza di fermi amministrativi sul veicolo, l'agenzia procedette all'annullamento dell'operazione di iscrizione al PRA.

Nel caso, invece, della rivendita del bene, si è allegata una semplice scrittura privata, le cui firme non risultano autenticate (nelle varie modalità prescritte dalla legge) e si è indicato come acquirente un soggetto di nazionalità straniera certamente esistente, ma risultato irreperibile in epoca addirittura antecedente ai fatti di causa (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).

Di conseguenza, non affatto illogica è l'affermazione della Corte di merito secondo cui se l'imputato era riuscito a contattare il presunto acquirente del veicolo tanto da costringerlo a recarsi presso la sua officina non si spiega perché non abbia poi collaborato con i carabinieri al fine di favorire il suo rintraccio, così da assicurare il compimento di indagini sull'unica persona che avrebbe potuto o meno confermare la sua versione dei fatti.

Infine, l'implausibilità del fatto che il ricorrente si fosse lanciato all'inseguimento dello straniero, venendo poi il suo «inseguimento» interrotto dal controllo fortuito dei carabinieri, non solo è stata ricavata dagli elementi di fatto che hanno determinato il controllo, bensì anche sulla scorta della scarsa attendibilità della ricostruzione della successione logica degli eventi, introdotta al processo mediante le generiche dichiarazioni del teste della difesa Andriulo.

La sentenza impugnata, infatti, precisa come il teste, costantemente presente a suo dire presso l'officina dell'imputato, lo avrebbe avvisato del repentino allontanamento dello straniero, avvenuto allorché l'imputato ne aveva interrotto il dialogo per rispondere al telefono, indicandogli «è andato di là», indicazione sufficiente a dare avvio alla ricerca che si concludeva in Maruggio (ove l'imputato venne fermato dai carabinieri) rispetto al comune di Oria ove si trovava l'officina.

In conclusione, la lettura delle sentenze di merito consente, a giudizio del Collegio: - di ritenere motivatamente disattesa la versione difensiva che, in ragione degli elementi a carico evidenziati e all'assenza di univocità di quelli indotti dalla difesa, non si pone, in termini di verosimiglianza, quale ipotesi alternativa corretta a quella oggetto di imputazione fatta anche propria dalla sentenza impugnata, la quale ha ricondotto l'intera operazione, ivi compreso il confezionamento degli atti, ad un espediente funzionale a precostituire una prova utile ad allontanare dalla sua persona la responsabilità per il fatto realizzato; - di escludere qualsiasi travisamento della prova, in quanto la relativa denuncia tende, al contrario, a sollecitare, anche mediante l'allegazione dei relativi verbali di prova (dichiarazioni dei testi Patisse e Andriulo), una rilettura degli elementi probatori non consentita in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 17/10/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Taranto che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio. Al riguardo, deduce: 1. violazione degli artt. 148, 157, 159, 160, 161, 163, 164 e 171 cod. proc. pen. Si eccepisce, per l'imputato, la nullità del decreto di citazione in appello, eseguita in luogo differente da quello dichiarato con l'atto di impugnazione; 2. vizio di motivazione, travisamento di dati probatori e violazione del principio costituzionale dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si lamenta, che la Corte di merito abbia apoditticamente svalutato la rilevanza probatoria dell'atto di vendita del veicolo in favore del soggetto di nazionalità straniera, per come anche confermato dai testi a difesa, avvenuto a cagione dell'esistenza dei fermi amministrativi presenti sul medesimo; 3. vizio di motivazione, travisamento di dati probatori e violazione del principio costituzionale dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Posto che l'imputato aveva venduto il veicolo le cui targhe ed il telaio risultano apposti a quello rubato in data antecedente al furto, non sarebbe configurabile a suo carico alcun riciclaggio, neppure a titolo di concorso. 4. L'imputato, con memoria del 17/04/2023, replicava personalmente alle conclusioni di rigetto del Pubblico ministero di cui alla requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità della memoria fatta pervenire dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non sottoscritta, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché tardivo. Le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato della notifica del decreto di citazione in appello, con conseguente violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono, infatti, essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Dario, Rv. 278002 - 01; Sez. 2, n. 11304 del 17/02/2023, Halilovic, n.m.). Invero, il profilo di nullità dedotto dal ricorrente è da ritenersi tardivamente prospettato atteso il silenzio prestato sul punto dal sostituto del difensore di fiducia, che, innanzi alla Corte di appello, nulla ebbe ad eccepire rispetto alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in forza della dichiarazione di domicilio resa in precedenza, a fronte di una nullità che, come osservato, deve ritenersi a regime intermedio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869, Speranza) e che va dunque dedotta, quando la parte vi assiste, nei limiti di cui all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01; Sez. 5, n. 7590 del 26/10/2022, Scannapieco, n.m.). 2-3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, articolati in punto di affermazione di responsabilità sotto il profilo del vizio di motivazione che di quello di travisamento della prova, sono manifestamente infondati. In fatto risulta che l'imputato venne fermato il giorno 10 marzo 2019 alla guida di un'autovettura che risultava provento di furto (denunciato il 24/12/2017) ed alla quale erano apposte le targhe ed il telaio di analogo modello incidentato e di colore differente. Nel corso del giudizio di merito si è opposto a discarico che l'imputato, all'epoca meccanico e titolare di officina, non avrebbe mai consapevolmente ricevuto il veicolo rubato, bensì analogo incidentato che gli era stato venduto - a fronte del pagamento di un corrispettivo - anni prima (il 18 ottobre 2017) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo, dopo dal suo arrivo in officina, era stato dall'imputato così rivenduto, mediante un annuncio su un sito internet, ad un terzo tale [OSCURATO:PERSONA] - soggetto di nazionalità straniera che l'aveva prelevato con il carro attrezzi - in quanto la presenza di due fermi amministrativi non ne rendeva più commercialmente utile la riparazione. Obiettive difficoltà ascrivibili al passaggio di proprietà avevano rimandato l'appuntamento con l'acquirente, sino a quanto questi non si era più presentato. Anni dopo e precisamente poco prima di essere fermato, l'imputato lo aveva ricontattato in ragione del fatto che il veicolo oggetto della compravendita era stato segnalato per furti nella zona. Per tale ragione l'acquirente si era portato presso l'officina dell'imputato, ove a seguito di un'accesa discussione, si era allontanato lasciandogli il veicolo ed allontanandosi con un altro, ragione per la quale l'imputato si era messo al suo inseguimento fino a quando non era stato poi fermato dai carabinieri. Tale versione - introdotta al processo attraverso le dichiarazioni dei testi a difesa e relativa documentazione - risulta essere stata disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione scevra da vizi di manifesta illogicità.In particolare, si è anzitutto sottolineato come l'imputato abbia reso, sin dall'immediatezza del fatto, plurime versioni contrastanti tra di loro e di come quella introdotta al processo si sia «apparsa per la prima volta dinanzi al g.u.p.». Inoltre, si è precisato come l'imputato venne fermato dai carabinieri poiché «alla nostra vista con una manovra scaltra e rapida invertiva la marcia» (v. pag. 3 sentenza di primo grado), comportamento logicamente rivelatore di essersi posto alla guida di un veicolo di cui ben si conosceva la provenienza delittuosa. Inoltre, il ricorrente si trovava, in data antecedente al fermo da parte dei carabinieri, in luogo ed orario compatibili con quello in cui venne perpetrato un furto di un autocarro commesso da un soggetto recatosi sul /ocus commissi delicti viaggiando a bordo del veicolo su cui nemmeno quindici giorni dopo venne fermato proprio l'imputato. Quanto, poi, al rilievo a discarico dell'atto di vendita del veicolo incidentato, quale documento che dimostrerebbe che l'imputato si sia «spossessato» di tale auto prima della commissione del furto di quella al quale è poi accusato avervi apposto le relative targhe ed il numero di telaio, la Corte di merito ne ha escluso la valenza probatoria in ragione dell'assenza dei necessari requisiti formali prescritti dalla legge che l'imputato ben conosceva in ragione sia dell'attività di intermediario alla vendita di veicoli che usualmente svolgeva sia per averli proprio osservati con riguardo all'acquisto del veicolo incidentato dai precedenti proprietari. Infatti, per come si ricava dalle sentenze di merito, è certo che l'imputato acquistò il veicolo dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], non solo perché costoro lo hanno confermato, ma soprattutto perché in quell'occasione vennero seguite le formalità prescritte dalla legge rivolgendosi ad una agenzia di pratiche automobilistiche autorizzata, tanto che, a cagione dell'esistenza di fermi amministrativi sul veicolo, l'agenzia procedette all'annullamento dell'operazione di iscrizione al PRA. Nel caso, invece, della rivendita del bene, si è allegata una semplice scrittura privata, le cui firme non risultano autenticate (nelle varie modalità prescritte dalla legge) e si è indicato come acquirente un soggetto di nazionalità straniera certamente esistente, ma risultato irreperibile in epoca addirittura antecedente ai fatti di causa (v. pag. 3 della sentenza di primo grado). Di conseguenza, non affatto illogica è l'affermazione della Corte di merito secondo cui se l'imputato era riuscito a contattare il presunto acquirente del veicolo tanto da costringerlo a recarsi presso la sua officina non si spiega perché non abbia poi collaborato con i carabinieri al fine di favorire il suo rintraccio, così da assicurare il compimento di indagini sull'unica persona che avrebbe potuto o meno confermare la sua versione dei fatti. Infine, l'implausibilità del fatto che il ricorrente si fosse lanciato all'inseguimento dello straniero, venendo poi il suo «inseguimento» interrotto dal controllo fortuito dei carabinieri, non solo è stata ricavata dagli elementi di fatto che hanno determinato il controllo, bensì anche sulla scorta della scarsa attendibilità della ricostruzione della successione logica degli eventi, introdotta al processo mediante le generiche dichiarazioni del teste della difesa Andriulo. La sentenza impugnata, infatti, precisa come il teste, costantemente presente a suo dire presso l'officina dell'imputato, lo avrebbe avvisato del repentino allontanamento dello straniero, avvenuto allorché l'imputato ne aveva interrotto il dialogo per rispondere al telefono, indicandogli «è andato di là», indicazione sufficiente a dare avvio alla ricerca che si concludeva in Maruggio (ove l'imputato venne fermato dai carabinieri) rispetto al comune di Oria ove si trovava l'officina. In conclusione, la lettura delle sentenze di merito consente, a giudizio del Collegio: - di ritenere motivatamente disattesa la versione difensiva che, in ragione degli elementi a carico evidenziati e all'assenza di univocità di quelli indotti dalla difesa, non si pone, in termini di verosimiglianza, quale ipotesi alternativa corretta a quella oggetto di imputazione fatta anche propria dalla sentenza impugnata, la quale ha ricondotto l'intera operazione, ivi compreso il confezionamento degli atti, ad un espediente funzionale a precostituire una prova utile ad allontanare dalla sua persona la responsabilità per il fatto realizzato; - di escludere qualsiasi travisamento della prova, in quanto la relativa denuncia tende, al contrario, a sollecitare, anche mediante l'allegazione dei relativi verbali di prova (dichiarazioni dei testi Patisse e Andriulo), una rilettura degli elementi probatori non consentita in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
Decreto Cassazione n. 27066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris