CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto, nella misura in cui non si confronta con la motivazione posta a base del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, rispetto alla quale l'elemento centrale è costituito dal dato quali-quantitativo; ritenuto che generici sono i restanti motivi (esclusione dell'attenuante della collaborazione e trattamento sanzionatorio), concernenti aspetti rispetto ai quali la Corte di appello ha reso una puntuale motivazione, immune da vizi rilevabili in questa sede, sottolineando come l'imputato non abbia dato alcun effettivo contributo collaborativo ed evidenziando gli elementi dimostrativi della gravità del fatto, incompatibili con il riconoscimento delle generiche e con un complessivo trattamento sanzionatorio più mite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]