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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09337/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.

Inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione alla detenzione, all'interno di un' auto ove il ricorrente si trovava come passeggero, di kg 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un doppiofondo al di sotto del sedile del lato del conducente.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.

Il giudice a quo non ha specificato che tipo di contributo abbia prestato il ricorrente nella detenzione a fine di spaccio dello stupefacente occultato all'interno dell'autoveicolo, ove si trovava quale passeggero e non quale conducente.

In particolare, il giudice non ha considerato una comunicazione mediante messaggio intervenuta nello stesso giorno in cui avvenne l' accertamento di polizia giudiziaria con il proprietario dell'autovettura, tale [OSCURATO:PERSONA], a cui egli rappresentava di non poter essere presente ad un appuntamento in un giorno non specificato.

Il giudice ha invece valorizzato lo stato di nervosismo manifestato dal ricorrente al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, non effettuando alcuna valutazione in ordìne ai messaggi suddetti rivolti al proprietario dell'autovettura, da cui emerge che il Carnevale non manifestava disponibilità all'incontro. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari.

Il giudice avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata ogni altra misura rispetto alla custodia carceraria, non potendo orientare la scelta della misura sulla base della gravità del reato in contestazione.

Il giudice ha affermato la necessità di eliminare la possibilità di contatti con il contesto delinquenziale sottostante, con motivazione illogica ed inconsistente, posto che il giudice nulla afferma in ordine a tali collegamenti, che sono dati per scontati, e senza considerare che il ricorrente è un giovane incensurato, privo di qualunque segnalazione di polizia.

Il giudice erra anche quando inverte l'onere della prova e afferma che l'indagato non ha fornito dati specifici che possano supportare la richiesta di sostituzione della misura degli arresti della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio l'ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della misura e dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Nei procedimenti incidentali de Cedete, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez.

U, 22/03/2000, Audino).

1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che sussistono i gravi indizi di colpevolezza in quanto dal verbale di arresto e dal verbale di perquisizione personale e del veicolo, nonché dalle risultanze degli accertamenti espletati emerge che lo stupefacente era riconducibile ad entrambi gli indagati che si trovavano all'interno dell'auto dotata di doppiofondo ove lo stupefacente era occultato, non essendo verosimile la tesi difensiva proposta dal ricorrente, secondo cui egli, in quanto mero passeggero dell'auto, a lui non intestata e da lui non condotta, fosse inconsapevole dell'esistenza di tale sottofondo e dello stupefacente trasportato.

Il giudice a quo, al riguardo, ha richiamato innanzitutto il fatto che il ricorrente abbia fornito generiche dichiarazioni sul luogo di destinazione e sul motivo del viaggio.

Inoltre, I messaggi scambiati con il proprietario della vettura [OSCURATO:PERSONA], inviati dall'utenza intestata al ricorrente, sono inequivocabilmente dirimenti in ordine alla chiara consapevolezza della presenza dello stupefacente in auto: non appena sottoposti a controllo, mentre i militari effettuavano il controllo, il ricorrente ha inviato all'Arena messaggi espliciti ove lo invitava a non contattarlo ulteriormente, segnalando che erano stati fermati dalla Guardia di finanza.

Il giudice a quo ha quindi, alla luce di tali elementi, ritenuto che il ricorrente si sia messo a disposizione consapevolmente al fine di trasportare la sostanza stupefacente nel luogo richiesto, fornendo dunque un contributo materiale e fattivo alla realizzazione del reato.Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerentì, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767).

Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli).

Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez.

U, 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame.

2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato, in ordine alle esigenze cautelari, la cospicuità del quantitativo di cocaina, pari a kg 2, la disponibilità dell'indagato a trasportarla anche fuori dalla regione, la predisposizione di un sottofondo all'interno dell'auto finalizzato ad occultare lo stupefacente, elementi che delineano una personalità allarmante, nonostante lo stato di incensuratezza evidenziato dalla difesa, posto che, afferma il giudice, spesso nei contesti di criminalità si è soliti avvalersi di persone incensurate in quanto poco controllate dalle forze dell'ordine.

Pertanto, il giudice ha ritenuto adeguata la misura carceraria in quanto l'unica in grado di recidere in modo netto e radicale i legami con il contesto delinquenziale, anche per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato.

L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, Rv. 202259).

3. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp.a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari. Inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione alla detenzione, all'interno di un' auto ove il ricorrente si trovava come passeggero, di kg 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un doppiofondo al di sotto del sedile del lato del conducente. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il giudice a quo non ha specificato che tipo di contributo abbia prestato il ricorrente nella detenzione a fine di spaccio dello stupefacente occultato all'interno dell'autoveicolo, ove si trovava quale passeggero e non quale conducente. In particolare, il giudice non ha considerato una comunicazione mediante messaggio intervenuta nello stesso giorno in cui avvenne l' accertamento di polizia giudiziaria con il proprietario dell'autovettura, tale [OSCURATO:PERSONA], a cui egli rappresentava di non poter essere presente ad un appuntamento in un giorno non specificato. Il giudice ha invece valorizzato lo stato di nervosismo manifestato dal ricorrente al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, non effettuando alcuna valutazione in ordìne ai messaggi suddetti rivolti al proprietario dell'autovettura, da cui emerge che il Carnevale non manifestava disponibilità all'incontro. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari. Il giudice avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata ogni altra misura rispetto alla custodia carceraria, non potendo orientare la scelta della misura sulla base della gravità del reato in contestazione. Il giudice ha affermato la necessità di eliminare la possibilità di contatti con il contesto delinquenziale sottostante, con motivazione illogica ed inconsistente, posto che il giudice nulla afferma in ordine a tali collegamenti, che sono dati per scontati, e senza considerare che il ricorrente è un giovane incensurato, privo di qualunque segnalazione di polizia. Il giudice erra anche quando inverte l'onere della prova e afferma che l'indagato non ha fornito dati specifici che possano supportare la richiesta di sostituzione della misura degli arresti della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio l'ordinanza impugnata in punto di adeguatezza della misura e dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è infondato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de Cedete, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che sussistono i gravi indizi di colpevolezza in quanto dal verbale di arresto e dal verbale di perquisizione personale e del veicolo, nonché dalle risultanze degli accertamenti espletati emerge che lo stupefacente era riconducibile ad entrambi gli indagati che si trovavano all'interno dell'auto dotata di doppiofondo ove lo stupefacente era occultato, non essendo verosimile la tesi difensiva proposta dal ricorrente, secondo cui egli, in quanto mero passeggero dell'auto, a lui non intestata e da lui non condotta, fosse inconsapevole dell'esistenza di tale sottofondo e dello stupefacente trasportato. Il giudice a quo, al riguardo, ha richiamato innanzitutto il fatto che il ricorrente abbia fornito generiche dichiarazioni sul luogo di destinazione e sul motivo del viaggio. Inoltre, I messaggi scambiati con il proprietario della vettura [OSCURATO:PERSONA], inviati dall'utenza intestata al ricorrente, sono inequivocabilmente dirimenti in ordine alla chiara consapevolezza della presenza dello stupefacente in auto: non appena sottoposti a controllo, mentre i militari effettuavano il controllo, il ricorrente ha inviato all'Arena messaggi espliciti ove lo invitava a non contattarlo ulteriormente, segnalando che erano stati fermati dalla Guardia di finanza. Il giudice a quo ha quindi, alla luce di tali elementi, ritenuto che il ricorrente si sia messo a disposizione consapevolmente al fine di trasportare la sostanza stupefacente nel luogo richiesto, fornendo dunque un contributo materiale e fattivo alla realizzazione del reato.Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerentì, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv.203767). Costituisce d'altronde ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. fer., n.36227 del 03/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 05/07/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. 2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato, in ordine alle esigenze cautelari, la cospicuità del quantitativo di cocaina, pari a kg 2, la disponibilità dell'indagato a trasportarla anche fuori dalla regione, la predisposizione di un sottofondo all'interno dell'auto finalizzato ad occultare lo stupefacente, elementi che delineano una personalità allarmante, nonostante lo stato di incensuratezza evidenziato dalla difesa, posto che, afferma il giudice, spesso nei contesti di criminalità si è soliti avvalersi di persone incensurate in quanto poco controllate dalle forze dell'ordine. Pertanto, il giudice ha ritenuto adeguata la misura carceraria in quanto l'unica in grado di recidere in modo netto e radicale i legami con il contesto delinquenziale, anche per fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. L'apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 3/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 9/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 3. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp.a
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