CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha, in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 25 settembre 2015, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, escluso la recidiva, ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta ad anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed C 60.000 di multa, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di norme processuali per il contrasto tra dispositivo e motivazione e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha esaminato la doglianza proposta con l'atto di appello in relazione al dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo, osservando che la motivazione aveva integrato quanto indicato nel dispositivo; ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo i giudici del merito escluso il fine di lucro e quindi la lesione del bene giuridico dell'integrità del patrimonio, con conseguente inapplicabilità dell'invocata circostanza attenuante; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 g