CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di mesi due di arresto e € 20.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 per avere, in qualità di rappresentante dell'impresa "Azienda agroforestale le Fontanelle ss società agricola", esecutrice committente dei lavori di taglio ed esbosco, fatto condurre il taglio boschivo sulla particella n. 70 del foglio di mappa n. 32 del NCT di Scarperia e [OSCURATO:PERSONA], per una superficie di quattro ettari, in contrasto con le norme tecniche stabilite dall'art. 30 comma 6, lett. a, 7 e 10 del regolamento forestale della Toscana, prelevando complessivamente oltre il consentito n.1730 piante, per una percentuale di prelievo del 43,2%, realizzando così un taglio boschivo non classificabile come culturale, per i fini di cui all'art. 149 ..i decreto legislativo 42 del 2004 e articolo 47 bis comma 3, lett. e della L.R. n. 39 del 2000, in assenza di prescritta autorizzazione (capo A). Con la medesima sentenza il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo Lazzerini, in relazione all'illecito amministrativo di cui alla L.R. n. 39 del 2000 per avere eseguito il taglio boschivo di cui al capo A, per carenza della condizione di procedibilità del mancato pagamento della somma dovuta (capo B). 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al capo B), la violazione di cui all'art. 60 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. La corte territoriale avrebbe errato sull'interpretazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 che prevede come presupposto per la irrogazione della sanzione amministrativa da parte del giudice penale, il mancato pagamento della stessa, sicchè il mancato pagamento della sanzione amministrativa non sarebbe una condizione di procedibilità, come ritenuto dai giudici del merito, ma solo il presupposto di fatto che giustifica la connessione tra il reato e l'illecito amministrativo e la conseguente cognizione da parte del giudice penale dell'illecito amministrativo. Non sarebbe ravvisabile alcuna condizione di procedibilità, come erroneamente ritenuto dai giudici del merito. Il giudice penale avrebbe dovuto accertare l'eventuale violazione amministrativa connessa al fatto di reato e irrogare la relativa sanzione. Consegue che la declaratoria di improcedibilità del giudice del merito sarebbe stata emessa in violazione di legge e comunque illogica e contraria a diritto dal momento che si sarebbe risolta in una pronuncia di non liquet, mentre i giudici avrebbero dovuto prendere atto della genericità della contestazione ed assolvere l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al capo A), la violazione di legge in relazione all'art. 24 della legge n. 689 del 1981. Secondo il ricorrente la disposizione di cui all'art. art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 sanziona il taglio in caso di mancata autorizzazione paesaggistica; dunque, il reato presuppone una violazione amministrativa e l'accertamento della violazione amministrativa costituisce il presupposto del reato; il mancato accertamento della violazione amministrativa, conseguente all'assoluzione dal capo B), avrebbe dovuto comportare l'insussistenza del fatto di cui al capo A) per mancanza del presupposto dell'accertamento della violazione amministrativa da cui dipende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile sulla base delle seguenti ragioni.s Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non vanta in concreto interesse ad impugnare. L'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., applicabile a tutte le impugnazioni, richiede, in capo al soggetto legittimato all'impugnazione, l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare. A delineare l'interesse ad impugnare hanno contribuito le Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in adesione ad una nozione "utilitaristica", hanno affermato che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione, o la riforma della decisione gravata, renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione o la correttezza formale del procedimento. Non ammette, in altri termini, un'impugnazione che non produca alcun effetto pratico favorevole alla posizione giuridica del soggetto, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (S.U., n. 12234 del 23/11/1985, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 171394; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197536; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815 39; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244108 40; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Quanto al caso in esame, rileva, in primo luogo, il Collegio, che il ricorrente non vanta alcun interesse ad impugnare la declaratoria di improcedibilità della violazione amministrativa connessa al reat9 da individuarsi nell'interesse concreto ad ottenere una situazione più vantaggiosa rispetto a quella impugnata senza che potesse essere raggiunto un risultato più favorevole rispetto alla statuizione di improcedibilità, tenuto conto della mancata trasmissione degli atti, non impugnata dal Pubblico Ministero, ed di quanto oltre si dirà con riguardo alla corretta statuizione di condanna per il reato sub A). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 dispone che: "Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa". L'ultimo comma aggiunge che "La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità". Tale norma è da sempre stata interpretata nel senso di attribuire, in caso di connessione obiettiva tra reato ed illecito amministrativo, al giudice la competenza a conoscere del reato, a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge (Sez. 1, n. 52138 del 22/11/2019, Rv. 278362 - 01; Sez. 1, n. 50493 del 23/10/2019, Rv. 277826 - 01). In altri termini, il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se sia stato commesso il fatto sanzionato in via amministrativa (Sez. 1, n. 31662 del 08/07/2004, Confl. comp. in proc. Gustin, Rv. 229485). 3. Quanto al caso in esame, ricorre la connessione oggettiva tra il reato e la violazione amministrativa costituente presupposto del fatto-reato e dal cui accertamento dipende il reato. La sentenza impugnata ha chiarito (cfr. pag. 2) che il taglio effettuato dall'imputato sarebbe potuto rientrare nell'eccezione alla regola secondo cui è richiesta la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.igs n. 42 del 2004, a condizione che fosse rispettata la normativa vigente sulla qualificazione del taglio come "culturale" tra cui le disposizioni del regolamento forestale della Toscana e dell'art. 30 comma 6 lett. a, 7, 10 della L.R. 39/2000. Infatti, l'art. 6 del d.lvo n. 227 del 2001 che disciplina le attività seiviculturali, prevede, al comma 4, che i tagli eseguiti in conformità della norma e della disciplina regionale sono da considerarsi "culturali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del d.lgs n. 42 del 2004. La L.R. n. 39 del 2000, all'art. 47 bis disciplina i tagli culturali e nel comma 3, lett. e) individua le condizioni per la esclusione, condizioni che sono state accertate nel caso concreto (cfr. pag. 5), con accertamento di fatto non qui sindacabile (segnatamente l'abbattimento di una percentuale oltre al consentito). Non essendo qualificabile quale taglio culturale, quello posto in essere dal ricorrente, ai sensi della legge regionale, era necessaria l'autorizzazione per escludere la rilevanza penale del fatto. L'accertamento della violazione amministrativa della Legge regionale n. 39 del 2000, legge, del resto, espressamente menzionata nel capo A), quale presupposto del reato, è stato, quindi, effettuato dai giudici del merito. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som