Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2025

Cassazione n. 24226/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del gi Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; '[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di calunnia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto, in particolare, per aver falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno dell'importo di euro 1.500, in realtà consegnato a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento di un debito pregresso riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce difetto integrale di motivazione in relazione ai motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato.

In particolare, si lamentache la sentenza impugnata avrebbe esaminato e fornito risposta esclusivamente ai motivi di appello proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], omettendo del tutto di scrutinare quelli formulati dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il vizio prospettato, inoltre, riguarderebbe anche l'omesso esame della memoria depositata in data 16 novembre 2025, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni applicate inerenti all'addotto decorso dei termini di prescrizione.

2.2. Con il secondo Motivo la difesa denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale avuto riguardo al mancato riconoscimento dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

Si evidenzia, in particolare, che la data di consumazione del reato di calunnia contestato è stata correttamente individuata nel 5 novembre 2017.

Ciò avrebbe indotto la Corte territoriale a ritenere applicabile la legge n. 103 del 2017 e il regime di sospensione della prescrizione dalla stessa previsto per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, senza tuttavia considerare che la stessa doveva reputarsi implicitamente abrogata a seguito delle riforme introdotte dalla legge n. 134 del 2021.

Ad avviso della difesa, infatti, andrebbe escluso che l'abrogazione intervenuta nel 2021 abbia inciso sull'art. 159, comma 2, cod. pen., limitatamente all'ultima versione della norma, determinando l'ingiustificata sopravvivenza del regime di sospensione processuale introdotto dalla legge del 2017 anche per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

La difesa non manca di evidenziare, inoltre, che la tesi interpretativa contraria", quella privilegiata dal ricorso avrebbe trovato l'avallo delle Sezioni unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 2989 del 2025; ma ribadisce che tale lettura esegetica sarebbe comunque foriera di dubbi di legittimità tiT1a23 costituzionale della disciplina normativa in esame, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.; dubbi non manifestamente infondati, tanto da essere stati prospettati al giudice delle leggi dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza al cui contenuto viene fatto espresso riferimento nella doglianza.

Tali profili erano stati puntualmente evidenziati nella memoria difensiva del 16 settembre 2025 depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rimasta tuttavia priva di qualsivoglia scrutinio e risposta da parte della Corte del merito.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 368 e 647 cod. pen.

In particolare, si contesta che sia stata ritenuta sussistente la condotta materiale del reato di calunnia, nonostante che il reato oggetto dell'accusa calunniosa, individuato nell'art. 647 cod. pen., risultasse già abrogato al momento della condotta contestata.

22.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal' teste [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di circolazione e consegna dell'assegno. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato di aver ricevuto il titolo denunciato come smarrito direttamente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece dichiarato che l'assegno gli era stato consegnato da un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), per poi essere da lui girato a [OSCURATO:PERSONA] a soddisfazione del debito che aveva con la persona offesa.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, tale divergenza, ad avviso della difesa, non potrebbe ritenersi irrilevante: una sua corretta valutazione avrebbe consentito di valorizzare le ricostruzioni alternative dei fatti prospettate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], idonee a sostenere la tesi dell'effettivo smarrimento del titolo e, conseguentemente, dell'insussistenza della condotta materiale di reato ascritta all'imputato.

2.5. [OSCURATO:PERSONA], con memoria trasmessa il 27 aprile 2026, ha ribadito le ragioni e le conclusioni prospettate dal ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Preliminarmente va dato atto della tardività della memoria confusionale trasmessa dalla difesa solo in data 27 aprile 2026, i cui contenuti, peraltro reiterativi dei motivi, non vengono esaminati, per la rimarcata non tempestività rispetto alle cadenze dettate dall'art. 611 cod. proc. pen. 3.

Ciò posto, i primi due motivi meritano uno scrutinio unitario che porta alla infondatezza dei rilievi prospettati.

3.1. La sentenza impugnata, per il vero, non dà conto della disamina riguardante i motivi di impugnazione proposti con il gravame sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato nonchè delle prospettazioni difensive rese con la memoria depositata dal medesimo difensore nel corso del giudizio di appello.

3.2. è a dirsi, tuttavia, che il mancato scrutinio di tali rilievi difensivi, per assumere rilievo in sede di legittimità, presuppone la puntale indicazione delle doglianze pretermesse e della loro decisività rispetto alle valutazioni rese dalla Corte del merito; e che il difetto di motivazione finisce per non assumere rilievo 3laddove riguardi temi in diritto estranei a verifiche in fatto esclusivamente proprie dei giudici del merito che, esaminati dalla Corte, si rivelino infondati.

3.3. Nel caso, l'unica critica proposta in sede di appello, non scrutinata e ribadita con specificità dal ricorso - quella riguardante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione- finisce per far coincidere i piani prospettici delle prime due doglianze proposte dalla odierna impugnazione.

Con la conseguenza che l'infondatezza del secondo motivo di ricorso finisce per privare di rilievo anche il vizio di motivazione prospettato con il primo.

3.4. Sotto quest'ultimo versante, giova evidenziare cheiad avviso della difesa, la calunnia ascritta al ricorrente, consumata in data 5 novembre 2017, doveva ritenersi prescritta alla data della decisione di appello, non potendo trovare applicazione la legge n. 103 del 2017 e il regime di sospensione della prescrizione dalla stessa previsto per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, trattandosi di disciplina implicitamente abrogata a seguito delle riforme introdotte dalla legge n. 134 del 2021. 3.4.1 L'assunto, come correttamente messo in evidenza dalla stessa difesa, risulta tuttavia disatteso da questa Cortei che, con la sentenza dellezioni Unite "Polichetti" (n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175) è pervenuta ad una soluzione interpretativa di segno opposto, ribadendo, in linea con precedenti arresti delle sezioni semplici, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

3.4.2. I paventati dubbi di illegittimità costituzionali relativi alla citata disciplina di riferimento, interpretata nei termini sopra riferiti alla luce del citato intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, sono stati poi disattesi, proprio con riguardo ai parametri evocati dal ricorso, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 2026 che li ha dichiarati manifestamente infondati scrutinando le censure t proposte dalla Corte di appello di Lecce con l'ordinanza dell'Il luglio 2025 alla 44411quale faceva pedissequ memoria difensiva prospettata in appello, nei contenuti • ora replicatLdal ricorso in esame.

Da qu l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Sul punto è facile osservare che la calunnia reale cui si lega la condotta in contestazione fa leva su ipotesi di reato (prima tra tutte la ricettazione) oggetto 4della possibile falsa incolpazione procedibili d'ufficio, diverse dalla ipotesi contravvenzionale abrogata, indicata dal ricorso. 5.11 quarto motivo di impugnazione non è fondato.

5.1. L'assunto accusatorio validato dalle due sentenze di merito è il seguente: la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] vantava un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in adempimento del quale avrebbe ricevuto tre assegni, tutti emessi dal [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali, quello denunziato dall'imputato come falsamente smarrito.

La denunzia di smarrimento, ancora, sarebbe stata resa in pari data alla consegna del titolo (5 novembre 2017: cfr ultima pag. sentenza di primo grado).

5.2. Per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, senza che tale aspetto risulti contraddetto dalla sentenza impugnata (che anzi lo conferma implicitamente, ritenendolo irrilevante), la persona offesa ebbe ad affermare che i titoli gli furono consegnati direttamente dall'emittente, il [OSCURATO:PERSONA] per l'appunto.

Il dato tuttavia, così come rimarcato dalla difesa, sarebbe in contrasto con quanto rdichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] (il debitore), il quale ebbe ad evidenziare che i titoli in questione ali sarebbero stati consegnati a sua volta da un suo debitore ([OSCURATO:PERSONA]), peraltro già compilati con il nome del prenditore (i.e. la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]); l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] ancora avrebbe trovato smentita con quanto riportato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a differenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che i titoli, emessi rda [OSCURATO:PERSONA], erano due e non tre; che tra questi non v'era l'assegno denunziato come smarrito; e che il prenditore era rimasto in bianco. 5.3.

Ciò oremesso, ritiene la Corte che le rilevate discrasie non siano in grado di mettere in crisi la struttura logica che nel caso ha sostenuto il giudizio di responsabilità, che trova il proprio architrave in alcune emergenze incontrovertibili: la paci.ka utilizzazione strumentale dei primi due titoli emessi dal ricorrente per estinguere un debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; la conferma, da parte del [OSCURATO:PERSONA], che i titoli in questione, consegnati per adempiere al proprio debitoi erano tre, in linea con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza relativa alla coincidenza tra la data della denunzia e quella della consegna del titolo assertivamente smarrito, come detto aspetto messo in luce dal primo giudlce e non contestato dalla difesa.

A ciò si aggiunga, quale chiave di chiusura dell'insieme degli elementi diretti a supbortere un portato logico già consolidato a sostegno del giudizio di responsabilità, la mancanza di contestazioni, non riscontrata nei rispettivi scritti difensivi/ quanto alla firma apposta sul titolo assertivamente smarrito siccome non riferibile al [OSCURATO:PERSONA], circostanza in sé distonica al rassegnato smarrimento. 55.4 il complesso di tali elementi, letti sinergicamente, finisce per sostenere adeguatamente il giudizio di responsabilità anche sul versante soggettivo, rendendo indifferenti le discrasie prospettate dal ricorso riguardanti un aspetto - quello del soggetto che ebbe a consegnare i titoli- che per quanto non indifferente h nella ricostruzione della vicenda in fatto, non destruttura la forza logica dei superiori momenti in fatto.

6. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del gi Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; '[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di calunnia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, in particolare, per aver falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno dell'importo di euro 1.500, in realtà consegnato a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento di un debito pregresso riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, articolando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce difetto integrale di motivazione in relazione ai motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato. In particolare, si lamentache la sentenza impugnata avrebbe esaminato e fornito risposta esclusivamente ai motivi di appello proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], omettendo del tutto di scrutinare quelli formulati dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il vizio prospettato, inoltre, riguarderebbe anche l'omesso esame della memoria depositata in data 16 novembre 2025, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni applicate inerenti all'addotto decorso dei termini di prescrizione. 2.2. Con il secondo Motivo la difesa denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale avuto riguardo al mancato riconoscimento dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale. Si evidenzia, in particolare, che la data di consumazione del reato di calunnia contestato è stata correttamente individuata nel 5 novembre 2017. Ciò avrebbe indotto la Corte territoriale a ritenere applicabile la legge n. 103 del 2017 e il regime di sospensione della prescrizione dalla stessa previsto per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, senza tuttavia considerare che la stessa doveva reputarsi implicitamente abrogata a seguito delle riforme introdotte dalla legge n. 134 del 2021. Ad avviso della difesa, infatti, andrebbe escluso che l'abrogazione intervenuta nel 2021 abbia inciso sull'art. 159, comma 2, cod. pen., limitatamente all'ultima versione della norma, determinando l'ingiustificata sopravvivenza del regime di sospensione processuale introdotto dalla legge del 2017 anche per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La difesa non manca di evidenziare, inoltre, che la tesi interpretativa contraria", quella privilegiata dal ricorso avrebbe trovato l'avallo delle Sezioni unite della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 2989 del 2025; ma ribadisce che tale lettura esegetica sarebbe comunque foriera di dubbi di legittimità tiT1a23 costituzionale della disciplina normativa in esame, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.; dubbi non manifestamente infondati, tanto da essere stati prospettati al giudice delle leggi dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza al cui contenuto viene fatto espresso riferimento nella doglianza. Tali profili erano stati puntualmente evidenziati nella memoria difensiva del 16 settembre 2025 depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rimasta tuttavia priva di qualsivoglia scrutinio e risposta da parte della Corte del merito. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 368 e 647 cod. pen. In particolare, si contesta che sia stata ritenuta sussistente la condotta materiale del reato di calunnia, nonostante che il reato oggetto dell'accusa calunniosa, individuato nell'art. 647 cod. pen., risultasse già abrogato al momento della condotta contestata. 22.4. Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal' teste [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di circolazione e consegna dell'assegno. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato di aver ricevuto il titolo denunciato come smarrito direttamente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece dichiarato che l'assegno gli era stato consegnato da un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), per poi essere da lui girato a [OSCURATO:PERSONA] a soddisfazione del debito che aveva con la persona offesa. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, tale divergenza, ad avviso della difesa, non potrebbe ritenersi irrilevante: una sua corretta valutazione avrebbe consentito di valorizzare le ricostruzioni alternative dei fatti prospettate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], idonee a sostenere la tesi dell'effettivo smarrimento del titolo e, conseguentemente, dell'insussistenza della condotta materiale di reato ascritta all'imputato. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], con memoria trasmessa il 27 aprile 2026, ha ribadito le ragioni e le conclusioni prospettate dal ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Preliminarmente va dato atto della tardività della memoria confusionale trasmessa dalla difesa solo in data 27 aprile 2026, i cui contenuti, peraltro reiterativi dei motivi, non vengono esaminati, per la rimarcata non tempestività rispetto alle cadenze dettate dall'art. 611 cod. proc. pen. 3. Ciò posto, i primi due motivi meritano uno scrutinio unitario che porta alla infondatezza dei rilievi prospettati. 3.1. La sentenza impugnata, per il vero, non dà conto della disamina riguardante i motivi di impugnazione proposti con il gravame sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato nonchè delle prospettazioni difensive rese con la memoria depositata dal medesimo difensore nel corso del giudizio di appello. 3.2. è a dirsi, tuttavia, che il mancato scrutinio di tali rilievi difensivi, per assumere rilievo in sede di legittimità, presuppone la puntale indicazione delle doglianze pretermesse e della loro decisività rispetto alle valutazioni rese dalla Corte del merito; e che il difetto di motivazione finisce per non assumere rilievo 3laddove riguardi temi in diritto estranei a verifiche in fatto esclusivamente proprie dei giudici del merito che, esaminati dalla Corte, si rivelino infondati. 3.3. Nel caso, l'unica critica proposta in sede di appello, non scrutinata e ribadita con specificità dal ricorso - quella riguardante l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione- finisce per far coincidere i piani prospettici delle prime due doglianze proposte dalla odierna impugnazione. Con la conseguenza che l'infondatezza del secondo motivo di ricorso finisce per privare di rilievo anche il vizio di motivazione prospettato con il primo. 3.4. Sotto quest'ultimo versante, giova evidenziare cheiad avviso della difesa, la calunnia ascritta al ricorrente, consumata in data 5 novembre 2017, doveva ritenersi prescritta alla data della decisione di appello, non potendo trovare applicazione la legge n. 103 del 2017 e il regime di sospensione della prescrizione dalla stessa previsto per i fatti successivi alla sua entrata in vigore, trattandosi di disciplina implicitamente abrogata a seguito delle riforme introdotte dalla legge n. 134 del 2021. 3.4.1 L'assunto, come correttamente messo in evidenza dalla stessa difesa, risulta tuttavia disatteso da questa Cortei che, con la sentenza dellezioni Unite "Polichetti" (n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175) è pervenuta ad una soluzione interpretativa di segno opposto, ribadendo, in linea con precedenti arresti delle sezioni semplici, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. 3.4.2. I paventati dubbi di illegittimità costituzionali relativi alla citata disciplina di riferimento, interpretata nei termini sopra riferiti alla luce del citato intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, sono stati poi disattesi, proprio con riguardo ai parametri evocati dal ricorso, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 2026 che li ha dichiarati manifestamente infondati scrutinando le censure t proposte dalla Corte di appello di Lecce con l'ordinanza dell'Il luglio 2025 alla 44411quale faceva pedissequ memoria difensiva prospettata in appello, nei contenuti • ora replicatLdal ricorso in esame. Da qu l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sul punto è facile osservare che la calunnia reale cui si lega la condotta in contestazione fa leva su ipotesi di reato (prima tra tutte la ricettazione) oggetto 4della possibile falsa incolpazione procedibili d'ufficio, diverse dalla ipotesi contravvenzionale abrogata, indicata dal ricorso. 5.11 quarto motivo di impugnazione non è fondato. 5.1. L'assunto accusatorio validato dalle due sentenze di merito è il seguente: la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] vantava un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in adempimento del quale avrebbe ricevuto tre assegni, tutti emessi dal [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali, quello denunziato dall'imputato come falsamente smarrito. La denunzia di smarrimento, ancora, sarebbe stata resa in pari data alla consegna del titolo (5 novembre 2017: cfr ultima pag. sentenza di primo grado). 5.2. Per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, senza che tale aspetto risulti contraddetto dalla sentenza impugnata (che anzi lo conferma implicitamente, ritenendolo irrilevante), la persona offesa ebbe ad affermare che i titoli gli furono consegnati direttamente dall'emittente, il [OSCURATO:PERSONA] per l'appunto. Il dato tuttavia, così come rimarcato dalla difesa, sarebbe in contrasto con quanto rdichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] (il debitore), il quale ebbe ad evidenziare che i titoli in questione ali sarebbero stati consegnati a sua volta da un suo debitore ([OSCURATO:PERSONA]), peraltro già compilati con il nome del prenditore (i.e. la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]); l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] ancora avrebbe trovato smentita con quanto riportato da [OSCURATO:PERSONA] il quale, a differenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che i titoli, emessi rda [OSCURATO:PERSONA], erano due e non tre; che tra questi non v'era l'assegno denunziato come smarrito; e che il prenditore era rimasto in bianco. 5.3. Ciò oremesso, ritiene la Corte che le rilevate discrasie non siano in grado di mettere in crisi la struttura logica che nel caso ha sostenuto il giudizio di responsabilità, che trova il proprio architrave in alcune emergenze incontrovertibili: la paci.ka utilizzazione strumentale dei primi due titoli emessi dal ricorrente per estinguere un debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; la conferma, da parte del [OSCURATO:PERSONA], che i titoli in questione, consegnati per adempiere al proprio debitoi erano tre, in linea con quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza relativa alla coincidenza tra la data della denunzia e quella della consegna del titolo assertivamente smarrito, come detto aspetto messo in luce dal primo giudlce e non contestato dalla difesa. A ciò si aggiunga, quale chiave di chiusura dell'insieme degli elementi diretti a supbortere un portato logico già consolidato a sostegno del giudizio di responsabilità, la mancanza di contestazioni, non riscontrata nei rispettivi scritti difensivi/ quanto alla firma apposta sul titolo assertivamente smarrito siccome non riferibile al [OSCURATO:PERSONA], circostanza in sé distonica al rassegnato smarrimento. 55.4 il complesso di tali elementi, letti sinergicamente, finisce per sostenere adeguatamente il giudizio di responsabilità anche sul versante soggettivo, rendendo indifferenti le discrasie prospettate dal ricorso riguardanti un aspetto - quello del soggetto che ebbe a consegnare i titoli- che per quanto non indifferente h nella ricostruzione della vicenda in fatto, non destruttura la forza logica dei superiori momenti in fatto. 6. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris