CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43205/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata in data 19 settembre 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di furto in abitazione, commesso in Corridonia 1'9 luglio 2011. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 624-bis cod.pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso l'insegnamento impartito dal diritto vivente in ordine alla configurabilità del reato previsto dall'art. 624 - bis cod. pen., soltanto nell'ipotesi in cui la condotta di sottrazione sia stata realizzata in luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. 3. Il ricorso è inammissibile. Vero quel che è dedotto in ricorso circa la nozione restrittiva di luogo di privata dimora accolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, è, tuttavia, indubitabile che nel caso di specie, della stessa ricorrano i presupposti, avendo spiegato il giudice censurato come il furto della rete e della lamiera fossero stati posti in essere nelle pertinenze (rectius, adiacenze) di case coloniche - una delle quali protetta da recinzione e cancello, l'altra provvisoriamente sguarnitane a cagione della trebbiatura in via di esecuzione - nelle quali era in atto l'attività di allevamento di ovini ed agricola. Donde, le deduzioni del ricorrente, oltre ad essere manifestamente infondate, sono anche generiche, in quanto articolate senza un effettivo confronto con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata. 4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]