CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 27991/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Angelini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bucci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Germani [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Talone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mascarucci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ANTONIOCOSTANTINI che ha concluso chiedendo di voler annullare, senza rinvio perintervenuta prescrizione, la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamenteai fatti commessi il 25 settembre 2015 di cui al capo 22, [OSCURATO:PERSONA];annullare la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, limitatamente aifatti consumati il 30 settembre 2016 di cui al capo 22, [OSCURATO:PERSONA], conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiarare inammissibile ilricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le conseguenti statuizioni ex art. 616cod. proc. pen.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GermaniDaniele e [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede annullarsi la sentenzacon rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 10/12/2025, la Corte d’appellodi Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha così deciso:ha dichiarato non doversi procedere, per quanto qui rileva, nei confronti diCavezzan [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 26) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, pergli anni di imposta 2012 e 2013, perché estinti per prescrizione ed ha rideterminatola pena per la residua imputazione di cui al capo 26), ad anni uno e mesi sei direclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 22) – art. 2d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, per gli anni di imposta 2013 e 2014, perché estintiper prescrizione ed ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui alcapo 22), ad anni uno e mesi sette di reclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al capo 27) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, per l’anno di imposta2013, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per la residuaimputazione di cui al capo 27), ad anni uno e mesi sei di reclusione; nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 28) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -,per l’anno di imposta 2013, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato lapena per la residua imputazione di cui al capo 28), ad anni uno e mesi sei direclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione capo 28) – art. 2 d.lgs10 marzo 2000, n. 74 -, per l’anno di imposta 2013 perché estinto per prescrizioneed ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo 28) e per ilcapo 29), ad anni uno e mesi sette di reclusione; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relazione al capo 18) – art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - in relazione all’annodi imposta 2014, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena perle residue imputazione di cui ai capi 18) e 19) – art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n.74 - ad anni uno e mesi undici e giorni quindici di reclusione.La medesima sentenza ha confermato la pronuncia di condanna nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74(capo 21) e quella di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10marzo 2000, n. 74 (capo 23).2. Avverso la sentenza hanno presentati ricorsi gli imputati, tramite i lorodifensori e hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.2.1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], PincarelliAlessandro e [OSCURATO:PERSONA] deduce con un primo motivo di ricorso la violazione dilegge in relazione agli artt. 157-161 cod.pen. e art. 17 d.lgs n. 74 del 2000, conriguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 22)relativo all’anno di imposta 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e inrelazione a [OSCURATO:PERSONA] la prescrizione del reato in quanto nella motivazionedella sentenza viene indicata la prescrizione dei reati di cui al capo 26) per leannualità 2013 e 2014, mentre nel dispositivo si fa riferimento agli anni di imposta2012 e 2013. Anche per [OSCURATO:PERSONA] la corte territoriale avrebbe omesso didichiarare la prescrizione del reato con riguardo all’annualità del 2014.Con un secondo motivo di ricorso, nell’interesse di tutti e tre i ricorrenti,deduce il vizio di motivazione anche per travisamento della prova con riguardoall’affermazione della responsabilità penale. La motivazione sarebbe meramenteapparente e apodittica in punto elemento soggettivo del reato. Quanto allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la prova dellapartecipazione nel reato tributario dal ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dellacompagine societaria dei [OSCURATO:PERSONA], da cui avrebbe tratto la prova della sussistenzadell'elemento soggettivo del reato quantomeno a titolo di dolo eventuale in regionedel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse un semplice operaio, bensì un soggetto prepostoal controllo degli operai e al quotidiano aggiornamento sullo stato dei lavori alBucci. Nell'assenza di altri elementi, anche solo indiziari, avrebbe desunto lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei reati tributari a titolo di doloeventuale semplicemente dal fatto che egli svolgeva ruoli di controllo esupervisione in nome per conto del [OSCURATO:PERSONA]. L’imputato, amministratore di diritto,svolgeva solo compiti operativi di gestione degli operai essendo demandata alBucci la gestione fiscale della società.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] il giudice avrebbe ritenuto provata la condottacosciente volontaria del reato dalla circostanza che lo stesso avesse ammesso ifatti ovvero che “i lavori li gestivo io” da cui avrebbe erroneamente dedotto laprova della sua partecipazione e del dolo di evasione. Pur essendo pacifico che glifosse amministratore pro tempore della società che in tale veste avesse l'onere dipresentare le dichiarazioni annuali sui redditi dell'impresa a fini fiscali e tributarinondimeno la motivazione sarebbe apparente perché avrebbe collegato laresponsabilità penale alla mera carica rivestita, situazioni incompatibile per dettatocostituzionale dell'art. 27 Cost.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata avrebbe confermatola consapevolezza e volontà del reato contestato a titolo di dolo eventuale nellaqualità di amministratore di diritto della società e dal ruolo che egli svolgeva(“facevo giri amministrativi, ritiravo gare d'appalti, firmavo consegna e lavori”),dall'accettazione della carica societaria e dallo stipendio che egli mensilmentepercepiva, in un contesto nel quale la gestione amministrativa delle società di cuii tutti i ricorrenti risultavano amministratori di diritto erano di fatto amministratedal [OSCURATO:PERSONA].2.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce duemotivi di ricorso.Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 2 d.lgs10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 23). In sintesi, la corteterritoriale avrebbe ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reatodesumendola dall’assunzione formale della carica sociale per lungo tempo edall’omesso controllo sull’altrui gestione, elementi che non potrebbero in alcunmodo costituire la prova della consapevolezza in capo all’imputato dell’inesistenzadelle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 13 -bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell’atto diappello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo gradol’integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedottomotivo di appello.2.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motividi ricorso.Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 2 d.lgs10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 27). In sintesi, la corteterritoriale avrebbe ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reatodesumendola dall’assunzione formale della carica sociale per lungo tempo e dallemodalità disinvolte con cui si concludevano gli affari, essendo l’imputato il padredell’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], elementi che non potrebbero in alcunmodo costituire la prova della consapevolezza in capo all’imputato dell’inesistenzadelle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 13 -bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell’atto diappello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo gradol’integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedottomotivo di appello.2.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce due motividi ricorso.Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 2 d.lgs10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 28). In sintesi, la corteterritoriale avrebbe ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reatodesumendola dall’assunzione formale della carica sociale per lungo tempo e dalrapporto di parentela essendo la madre di [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto,elementi che non potrebbero in alcun modo costituire la prova dellaconsapevolezza in capo all’imputato dell’inesistenza delle operazioni indicate nellefatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 13 -bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell’atto diappello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo gradol’integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedottomotivo di appello.2.5. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce duemotivi di ricorso.Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 2 d.lgs10 marzo 2000, n. 74 con riferimento al capo 28) relativo agli anni di imposta2013 e 2014, essendo cessato dalla carica di amministratore della IGB Costruzionidal 02/01/2014 e, dunque, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscalirelative agli anni di imposta indicati.Con il secondo motivo deduce la la violazione di legge in relazione all’art. 2d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazioneall’elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 28). In sintesi, la corteterritoriale avrebbe ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reatodesumendola dall’assunzione formale della carica sociale per lungo tempo,percependo uno stipendio, elementi che non potrebbero in alcun modo costituirela prova della consapevolezza in capo all’imputato dell’inesistenza delle operazioniindicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 13 - bisd.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell’atto diappello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo gradol’integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedottomotivo di appello.2.6. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce tremotivi di ricorso.Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’erroneaapplicazione dell’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al capo 18).La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sullapresunta natura di “cartiera” della società [OSCURATO:SOCIETA] desunta esclusivamente da indicipresuntivi quali l'assenza di immobili, utenze dipendenti. Tuttavia, la Corteterritoriale avrebbe omesso di accertare il dolo specifico richiesto dalla normaovvero il fine di consentire a terzi l'evasione d'imposta ed avrebbe ritenuto laqualifica di amministratore di diritto quale elemento sufficiente in via automaticaper affermare la responsabilità penale del medesimo. La sentenza impugnataavrebbe compiuto un salto logico nel dedurre l'inesistenza oggettiva delleoperazioni dalla sola carenza di struttura aziendale. La motivazione avrebbeomesso di considerare che nel settore dell'edilizia molte prestazioni possonoessere eseguite tramite subappalti o noli a caldo che non richiedono il possessodiretto di beni immobili di attrezzatura. Peraltro, il l'imputato avrebbe potutocontare sull'azienda di famiglia e sui beni strumentali della stessa. Sotto altroprofilo, la colpevolezza dell'imputato sarebbe basata solo sulla carica diamministratore di diritto e quindi in forza di una responsabilità di posizione vietatadal principio della personalità della responsabilità penale. L'assunzione della caricadi amministratore di diritto non comporta un'automatica responsabilità per i reaticommessi dall'amministratore di fatto di tal che per configurare la responsabilitàdel prestanome è necessaria la prova della consapevolezza dell'altrui disegnocriminoso ovvero è necessario rinvenire una partecipazione soggettiva allacondotta delittuosa del terzo.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 10d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, erronea applicazione della legge penale con riguardoal capo 19). La sentenza impugnata avrebbe ritenuto responsabile l'imputato peril reato di occultamento delle scritture contabili basandosi sulla testimonianza delconsulente fiscale su una presunta ammissione di aver buttato via tutto punto talemotivazione risulterebbe manifestamente illogica laddove non considera chel'impossibilità di ricostruire il volume degli affari deve essere oggettiva e nonmeramente temporanea. La Corte d'appello avrebbe ritenuto prova certa che lamancanza delle scritture contabili fosse finalizzata ad impedire l'accertamentofiscale trascurando la mancanza totale di dolo nella condotta dell'imputato. Inoltre,la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare se la documentazione potesseessere ricostruita, così come di fatto è avvenuta, tramite i file telematici delconsulente e dell'anagrafe tributaria sicché posto che la ricostruzione è stata resapossibile aliunde, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe integrare l'offensivitàrichiesta dalla norma. Infine, sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputatorese nel verbale di sit redatto nei suoi confronti in data 13 maggio 2016 da cuidiscende che non potrebbe essere valorizzata la pretesa ammissione resa glioperanti durante l'accertamento in assenza del difensore e delle garanzie di legge.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge In relazione al trattamentosanzionatorio ritenuto eccessivo e non motivati gli aumenti operati a titolo dicontinuazione.3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto di annullare, senza rinvioper intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata nei confronti di CavezzanOmar, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e,limitatamente ai fatti commessi il 25 settembre 2015 di cui al capo 22, PincarelliAlessandro; annullare la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e,limitatamente ai fatti consumati il 30 settembre 2016 di cui al capo 22, PincarelliAlessandro, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiarareinammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con le conseguentistatuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.4.1. Va dapprima scrutinato il motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cuisi eccepisce la mancata declaratoria di prescrizione del reato di dichiarazionefraudolenta mediate uso di fatture per operazioni inesistenti, a lororispettivamente ascritto al capo 26) e 22), che risulta manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Roma, è stato ritenutoresponsabile del reato ex art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 22), in relazioneagli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, rispettivamente commessi il 30/09/2013,26/09/2014 e 25/09/2015.Con sentenza della Corte d’appello, in data 10/12/2025, l’imputato è statoprosciolto per prescrizione in relazione ai reati commessi per gli anni di imposta2012 e 2013, ovvero le condotte commesse in data 30/09/2013 e 26/09/2014,essendo decorsi i termini di prescrizione, ma non quello in relazione alledichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2014, reato commesso il25/09/2015.Correttamente la Corte territoriale ha limitato la declaratoria di prescrizionedei reati agli anni di imposta 2012 e 2013, in quanto il reato dichiarativo relativoall’anno di imposta 2014, commesso il 25/09/2015, non era prescritto alla data dipronuncia della sentenza di appello, tenuto conto del termine ordinario di diecianni, ai sensi degli artt. 157,161 cod.pen. e 17 d.vo n. 74 del 2000, e dell’ulterioretermine di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159 cod.pen.,pari a duecento giorni. Segnatamente in primo grado, dal 02/03/2021 al22/06/2021, per giorni 112, per accoglimento delle richieste difensive diMascarucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sospensione dei termini diprescrizione, non ritenendo, i giudici, sussistente un legittimo impedimento.La sospensione del corso della prescrizione in siffatta ipotesi è calcolata perintero tenuto conto che «Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi unrinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimoimpedimento, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo deldifferimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alleesigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle particoinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processoe di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durataprevisti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.» (Sez. 3, n. 19687 del 2018,Rv. 273057-01).Ulteriore sospensione del corso della prescrizione è intervenuta in primogrado, dal 25/10/2022 al 22/11/2022, per giorni 28 tenuto conto dell’impedimentodel difensore e “nulla opponendo” le altre parti, sicchè la sospensione opera conriguardo a tutti gli imputati (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000 – 01;Rv 257649).Successivamente, per impedimento del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il processo d’appello è stato rinviato, con sospensione dei terminidi prescrizione, per tutte le parti non essendovi stata opposizione, al 17/09/2025,con sospensione del corso della prescrizione per sessanta giorni.Complessivamente il corso della prescrizione è stato sospeso per complessividuecento giorni, sicchè la prescrizione del residuo reato commesso il 25/09/2015è maturata al 13/04/2026, in data successiva alla sentenza impugnata che,correttamente non l’ha dichiarata.Da cui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso con cui si deducel’omessa pronuncia della prescrizione con riguardo al reato di cui al residuo capo22), relativo all’anno di imposta 2014, rilevando al riguardo che non trovaapplicazione, nel caso in esame, il dictum delle Sezioni Unite Ricci, e ciò in quantola prescrizione è intervenuta in data successiva alla pronuncia in grado di appelloche non l’ha – correttamente – dichiarata.La manifesta infondatezza del motivo e di quello, si anticipa,sull’affermazione della responsabilità penale (vedi infra), non consente neppure aQuesta Corte di legittimità di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle moredel giudizio di legittimità. E ciò in quanto, nella consolidata interpretazione diquesta Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezzadei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4,n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione diprescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado diappello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).4.2. Pur per ragioni diverse, è inammissibile anche il motivo di ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce l’omessa dichiarazione dellaprescrizione con riguardo al capo 26), per l’anno di imposta 2014, commesso il24/09/2015.La deduzione difensiva poggia su un rilevato contrasto tra dispositivo emotivazione secondo cui la declaratoria della prescrizione del reato, relativoall’anno di imposta 2014, sarebbe stata pronunciata nella motivazione dellasentenza, ma non nel dispositivo.Tale prospettazione difensiva risulta, tuttavia, manifestamente infondata eciò in quanto correttamente nel dispositivo la prescrizione è stata dichiarata conriguardo agli anni di imposta 2012 e 2013 (che si consumano nel settembredell’anno successivo), mentre la motivazione contiene, in effetti, un erroremateriale là dove indica l’anno “2014” indicazione che è frutto della confusione traanno di imposta e data di consumazione del reato (quelli dichiarati prescritto sonostati commessi nel 2013 e 2014 in relazione agli anni di imposta 2012 e 2013). Inogni caso, va considerata la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, tanto piùche il dispositivo risulta corretto. La censura è, così, manifestamente infondata.Anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione del reato perl’anno di imposta 2014, commesso il 24/09/2015, risulta maturata, tenuto contodella sospensione del corso della prescrizione (vedi supra) al 12/04/2026, in datasuccessiva alla sentenza impugnata. Allo stesso modo, non può essere dichiaratain questa sede in presenza di un motivo di ricorso sulla responsabilità che, sianticipa, è manifestamente infondato.5. Quanto al merito dell’affermazione della responsabilità, contrariamenteall’assunto difensivo, la motivazione risulta adeguata e congrua avendo i giudiciterritoriali, pur in modo succinto, argomentato la partecipazione dei ricorrenti nelreato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, a ciascunodi loro rispettivamente ascritto, nella qualità di amministratore di diritto e legalerappresentante delle società indicate nei capi 22), 26) e 21), in un contesto nelquale non è in discussione la materiale presentazione delle dichiarazioni fiscali aifini Ires e Iva.5.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che è pacifica la responsabilità penaledell’amministratore di diritto, quale autore materiale della sottoscrizione delladichiarazione fiscale.La consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto imponeal medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all’atto della sottoscrizionedella dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società,che ha effettivamente presentato le dichiarazioni fiscali fraudolente avvalendosidelle fatture per operazioni inesistenti non è neppure esclusa dalla partecipazionedi coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui siriferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipatoa creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore dellasocietà, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi delladocumentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv.256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 del02/12/2015, Mondino, n.m.).Ciò premesso, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principiosopra richiamato e con motivazione congrua e ancorata al dato probatorio, haargomentato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente amministratori di diritto delle società [OSCURATO:SOCIETA], Prima Appaltisrl, [OSCURATO:SOCIETA], in ordine al reato di dichiarazioni fiscali fraudolenta (imposte suiredditi e sul valore aggiunto) relative all’anno di imposta 2014, avvalendosi difatture per operazioni oggettivamente inesistenti.La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in unaposizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile infunzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure diimpedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore,previsti attraverso un'attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione dellacarica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispettocomporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezzache dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolodi dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino(Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n. 7770 del05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 – 01; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999 Piazza,Rv. 212734).5.2. Quanto all’elemento soggettivo, si è altrettanto chiarito che, in primoluogo, occorre il dolo generico, il quale deve sorreggere la condotta, che consistenella indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte di elementipassivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;l'agente, quindi, deve deliberatamente indicare nella dichiarazione fiscale elementipassivi che sa essere fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazionidella cui soggettiva inesistenza è consapevole. Ma si è altrettanto precisato chenon vi sono ostacoli alla configurabilità del dolo eventuale, laddove l'agente agiscain una situazione di dubbio, accentando così l'eventualità che gli elementi passivi,indicati nelle dichiarazioni, siano fittizi, come chiarito da Sez. 3, n. 37131 del04/07/2024 Rv. 287020 – 01). In altri termini, versa in dolo eventuale l'agente,che, in una situazione di dubbio non risolto circa la fittizietà, come poi si accerta,degli elementi passivi, decide comunque di indicarli nella dichiarazione fiscale.In secondo luogo, è necessario il dolo specifico rappresenta la finalità chedeve animare la condotta dell'agente, il cui concreto conseguimento, tuttavia, nonè necessario per la consumazione del reato, né essa deve essere necessariamenteesclusiva, ben potendo concorrere con altre finalità (ancora Sez. 3 n. 41178 del14/10/2025 non mass.).Come ha ben chiarito la sentenza Pandolfini, il delitto di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistentirichiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevoleindicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valoreaggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o,comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, cherappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cuiconcreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (Sez.3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 — 01).Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolentamediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentatodal perseguimento della finalità evasiva, alla quale deve aggiungersi la volontà direalizzare l'evento tipico, ossia la presentazione della dichiarazione contenentel'indicazione di elementi passivi fittizi, è compatibile con il dolo eventuale,ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione delladichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'iva (tra lemolte, Sez. 3, n. 42606 del 20/09/2022, Piccolo, non massimata; Sez. 3, n. 28158del 29/03/2019, Caldarelli, non massimata; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B.,Rv. 274104 - 01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395 - 01).6. Alla luce di tali coordinate interpretative, la corte territoriale, ferma eincontestata l’assunzione della carica formale di amministratore di diritto e legalerappresentante, assunta dai ricorrenti in seno alle società indicate, e nella qualitàfirmatari delle dichiarazioni fiscale ha argomentato, per ciascun imputato laresponsabilità penale e, per quanto qui contestato, il dolo del reato.6.1. Nell’accertato contesto, come descritto nella sentenza impugnata e inquella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si integranovicendevolmente (cfr. pag. 23), secondo cui le società gestite di fatto da BucciManolo, tra cui quelle amministrate di diritto dai tre ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ma anche dagli altri ricorrenti, come si dirà), erano state create perpoter partecipare alle procedure di appalto per l'affidamento di lavori edili e percreare liquidità da destinare evidentemente a pubblici ufficiali da corrompere e allacorresponsione di illeciti profitti tramite società terze che provvedevano a emetterefatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società appartenenti al gruppogestito dal [OSCURATO:PERSONA], tra cui la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], società cartiera(unitamente alla P.D.C. Costruzioni) prive di qualsiasi struttura nonché capacitàpatrimoniali finanziarie costituite al solo fine di emettere fatture nel meccanismofiscalmente fraudolento volto ad evadere le imposte, e nella non contestata naturadelle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la sentenza impugnata haevidenziato, per ciascuno ricorrente, gli elementi per fondare la responsabilità inragione del rilevante arco temporale in cui avevano ricoperto la carica sociale, irapporti di conoscenza con i [OSCURATO:PERSONA], l’avere ricevuto una retribuzione perl’assunzione della carica, l’avere, sostanzialmente, ammesso di non svolgerealcuna attività di controllo dell’altrui gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA], e nell'averesottoscritto per anni rendiconti bilanci e fatture palesemente falsi (si citano lepagine della sentenza di primo grado in quanto quella di secondo grado checonferma la motivazione del primo giudice è priva di numerazione delle pagine:cfr. pag. 70 [OSCURATO:PERSONA], 71 [OSCURATO:PERSONA] e 73 per [OSCURATO:PERSONA] il quale ha anche ammesso ilfatto).Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha positivamente evidenziato che tuttie tre i ricorrenti erano legali rappresentanti per un periodo neppure breve tale percui neppure si potrebbe inferire che avessero avuto tempo per comprendere imeccanismi illeciti e versavano in una condizione che gli avrebbe permesso,l’operatività delle società, sicchè avevano accettato il rischio della fittizietà deglielementi indicati nelle dichiarazioni e, pur a fronte del dubbio non risolto, avevanoposto in essere la condotta del reato in una situazione di dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato poi la confessione resa, oggi genericamentecontestata.La sentenza impugnata ha tratto la conclusione della consapevolezza in capoai ricorrenti di avere sottoscritto le dichiarazioni fiscali avvalendosi di fattureoggettivamente false (cfr. pag. 70).La motivazione è congrua e in linea con gli arresti della giurisprudenza, giàcitata, evidenziando come, in genere, non possa attribuirsi a errore, e, dunque, acolpa, l'ignoranza della falsità dei dati presentati in dichiarazione a causa di unomesso controllo, dal momento che l'amministratore ha la piena disponibilità deidati economici dell'impresa, in forza del ruolo rivestito, incombendo su di luil'obbligo di informarsi in ordine a eventuali anomalie presenti nel periodo della suagestione, da cui la configurabilità del dolo eventuale in presenza di una finalità dievasione che caratterizza il dolo specifico del reato di dichiarazione fraudolenta.6.2. Secondo queste direttrici interpretative, mai superate e condivise dalCollegio, va disattesa la prospettazione difensiva, che si anticipa, svolta all’avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], secondocui l’avere accettato la carica sociale non è certamente sufficiente a fondare laresponsabilità penale per dolo, affermazione contenuta nella motivazione dellapronuncia di Questa Sezione (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Rv. 287020 – 01)che, invero, ha confermato il principio secondo cui “il delitto di dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistentirichiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevoleindicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valoreaggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o,comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, cherappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cuiconcreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato”ponendosi in linea di continuità con i principi affermati in tema e sopra richiamati.Rileva, peraltro, il Collegio che nella fattispecie della decisione richiamata, che siribadisce conferma i principi consolidati nella materia, era riferita a fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti, situazione tutt’affatto diversa da quella inscrutinio nella quale viene in rilievo la natura oggettiva della falsità, situazionenella quale il dubbio circa la oggettiva inesistenza assume diversa portata.7. Le censure dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Picarelli sul punto risultano,pertanto, evidentemente manifestamente infondate.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Picarelli sono inammissibili con tutte leconseguenze di legge.8. Il comune motivo di ricorso, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di TaloneDaniela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio dimotivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 2 d.lgs 10marzo 2000, n. 74, come a ciascuno contestato nella veste di amministratore didiritto e legale rappresentante delle società di cui ai capi 23), 27), 28) e 29), èmanifestamente infondato (ad esclusione del capo 28) quanto alla posizione diGermani [OSCURATO:PERSONA] di cui si dirà infra).La sentenza impugnata ha positivamente evidenziato che i ricorrenti eranolegali rappresentanti per un periodo neppure breve, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche legatiall’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA] da rapporti di parentela, tale per cuineppure si potrebbe inferire che non avessero avuto tempo per comprendere imeccanismi illeciti e versavano in una condizione di conoscenza dell’operativitàdelle società tale per cui avevano accettato il rischio e ricorreva il dolo eventuale.Segnatamente, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, a pag.70, ha dato rilievo, oltre alle circostanze sopra evidenziate, alle stesse dichiarazionirese dall'imputato il quale affermava di aver deciso di assumere la carica diamministratore di diritto perché il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto un favore perchénon voleva figurare come lui nella società e che per il ruolo svolto percepiva uncompenso mensile di 2.500 €, che era sempre informato sui lavori in esecuzione,elementi da cui è stata ritenuta provata la sua partecipazione soggettiva colpevolee cosciente quantomeno a titolo di dolo eventuale. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], la consapevolezza in capo a costoro, proprio per ilrapporto famigliare, del meccanismo fraudolento posto in essere (pag. 74),circostanza neppure specificatamente contestata e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], conriguardo al capo 29), l’avere avallato, in presenza degli indici sopra evidenziati,l’uso della società per l’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti (pag. 75).Ciò detto, come si è anticipato sopra al par. 6.2., l’affermazione dellaresponsabilità penale quanto all’elemento soggettivo non è stata argomentata sulmero dato della formale carica ricoperta, essendo presenti, secondo i giudici delmerito, altri indici dai quali è stata tratta la ricorrenza, quantomeno a titolo di doloeventuale, del consapevole utilizzo di fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti in un contesto, si rammenta, nel quale non è stata contestatal’oggettiva inesistenza delle prestazioni.Consegue la manifesta infondatezza dei comuni motivi di ricorso in puntoelemento soggettivo del reato per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo 29).9. E’, invece, fondato il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] chededuce il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di dichiarazionefraudolenta di cui al capo 28), con [OSCURATO:PERSONA].All'imputato, legale rappresentante della IGB costruzioni SRL dal 24 ottobre2011 al 2 gennaio 2014, è contestato il concorso nella dichiarazione fraudolentapresentata dalla società per l'anno d'imposta 2014, avvalendosi di elementi passivicostituiti da 5 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], fatto commesso il 25 settembre 2015, allorché l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era ormai più amministratore di diritto.La sentenza impugnata non contiene una motivazione adeguata a fondare lasua responsabilità, in termini di concorso nel reato dichiarativo, con riguardo alladichiarazione presentata nel settembre 2015, allorchè era cessato dalla caricaformale essendo l’affermazione di responsabilità fondata sulla mera carica formalebenchè non più ricoperta al momento della presentazione delle dichiarazioni nelsettembre 2025.La sentenza va annullata sul punto, ma in presenza di un rilevato vizio dimotivazione, l’annullamento va disposto l’annullamento senza rinvio perintervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, del reato di cui all’art. 2d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (prescrizione ultima maturata al 13/04/2026).Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reatounitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata inordine alla responsabilità dell'imputato comporta l’annullamento senza rinvio dellasentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al capo 29), èinammissibile e la sentenza va poi annullata con rinvio ad altra Sezione della Cortedi appello di Roma per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazioneal capo 29) in applicazione del principio espresso da Sez. U, n. 6903 del27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 – 01 secondo cui in caso di ricorso avverso unasentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stessoimputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti aisingoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per unodei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale ancheper i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con laconseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale,è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza diappello.10. Sono inammissibili perché generici, i motivi – comuni – a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali si deduce laviolazione di cui all’art. 13- bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione.Se è pur vero che la sentenza impugnata dà atto che nel separato procedimentopenale, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., risulta che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevanoestinto il debito tributario (cfr. pag. 35 sentenza del Tribunale), non risulta allegatonel presente procedimento la circostanza dell’avvenuto pagamento, sicchè ildifetto di allegazione il motivo è generico.11. Conclusivamente i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Bucci12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché riproduttivo dellamedesima censura già devoluta nel giudizio di appello, valutata e disattesa dalgiudice dell’impugnazione con motivazione immune da illogicità e/ocontraddittorietà, con riguardo al reato di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74(capo 18), versato in fatto là dove prospetta una alternativa ricostruzione del fattocon riguardo al reato di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 19).Nel rammentare che è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza diquesta Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse eritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici, la sentenza impugnata, con doppio accertamento conforme, ha fondatol’affermazione della responsabilità penale per il delitto di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, sull’accertata natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA], di cui ilMascarucci è il legale rappresentante, società costituita al solo scopo di creare lafatture per operazioni oggettivamente inesistenti che consentivano alle societàdella galassia [OSCURATO:PERSONA] di esporre costi fittizi, evidenziando come la società [OSCURATO:SOCIETA],costituita in data 1 ottobre 2014 appena 5 giorni prima che cessasse di esistere lasocietà cartiera PDC Costruzioni, svolgeva attività di costruzioni di edificiresidenziali e non residenziali, e dai documenti contabili emergeva che la societàaveva fatturato unicamente alle società di [OSCURATO:PERSONA] per importi spesso ripetuti e avevacomunicato, nel modello 770 dell'anno 2014, quale unico dipendente il Mascarucciil quale aveva dichiarato, nel verbale a sommarie informazioni, di svolgere piccolilavori di manutenzione edilizia, che non disponeva di conoscenze tecniche e diesperienza per poter svolgere lavori di dimensioni più rilevanti. Infine, acorroborare ulteriormente l'ipotesi accusatoria, vi era la totale assenza di unimpianto contabile e di tutti i documenti fiscali della società di cui era obbligatoriala conservazione che non consentivano neppure la ricostruzione dei redditi e delvolume degli affari (cfr. pag. 63 e ss.).A fronte di tale apparato argomentativo le censure, peraltro meramenteripetitive, si risolvono nella richiesta di rivalutazione del fatto e nella genericacontestazione dell’affermazione della responsabilità sula scorta della meraposizione di amministratore.13. Il secondo motivo di ricorso che contesta l’affermazione dellaresponsabilità penale per il reato di distruzione delle scritture contabili (capo 19)risulta inammissibile perché deduce un motivo non proponibile in questa sede, làdove, esplicitamente prospetta una alternativa ricostruzione del fatto tale daescludere l’offensività della condotta (cfr. pag. 17 ricorso per cassazione),risultando, per contro la formale istituzione delle scritture contabili, restituite alMascarucci a da questi non esibite (cfr. pag. 57). A tale riguardo osserva il Collegioche la questione circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nelverbale di s.i.t. è manifestamente infondata giacchè le sommarie informazionisono elementi aggiuntivo oltre le sommarie informazioni del consulente e ilricorrente non ha operato la prova di resistenza.14. Alla stessa sorte non si sottrae il terzo motivo di ricorso che lamental’eccessività del trattamento sanzionatorio e per non avere riconosciuto laprevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La seconda censura risultainammissibile perché non devoluta nei motivi di appello.Quanto al profilo della motivazione sui singoli aumenti a titolo dicontinuazione, va rilevato che non risulta devoluto dal non contestato riepilogo deimotivi di appello, un motivo sul trattamento sanzionatorio, non essendo contestatala congruità della pena.Peraltro va rammentato che il giudice dell'appello, in ragione del principiodevolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazionerelativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo siastrumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o dellamanifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruitàdella pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muovadoglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti dipena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742 – 01; Sez. 4, n. 21266 del14/05/2025, Giordano, non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, nonmass.).Con riguardo al giudizio di bilanciamento, si osserva che la relativa censuranon risulta devoluta in grado di appello come risulta da non contestato riepilogodei motivi di ricorso e pertanto il motivo è inammissibile perché nuovo.15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile con tutte le conseguenze dilegge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al residuo reato di cui al capo 28) perchè estinto per prescrizione e conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione dellapena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PincarelliAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] econdanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]