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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05488/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. L'impugnazione del DEDA è stata proposta avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).

È dunque evidente l'estraneità delle doglianze al predetto novero di quelle ammissibili, avendo il ricorrente inteso prospettare una riqualificazione del capo A) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990.

Del tutto irrilevante, per altro verso, è il refuso presente nel dispositivo che viene menzionato nel ricorso.

3. L'impugnazione del BARALDI è invece inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate.

Quanto al primo motivo, va evidenziato il carattere meramente reiterativo della prospettazione volta ad escludere rilevanza penale della condotta, a fronte di una motivazione che aveva del tutto correttamente richiamato i consolidati principi di questa Suprema Corte in tema di evasione (cfr. Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016).

Quanto alla seconda censura, deve osservarsi che la Corte territoriale ha negato l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con argomentazioni incensurabili in questa sede, avendo tra l'altro valorizzato la (non controversa) finalizzazione della condotta di evasione all'acquisto di sostanza stupefacente.

Per ciò che riguarda invece il motivo sulla quantificazione della pena, deve escludersi la sussistenza della lacuna motivazionale denunciata, avendo la Corte d'Appello condiviso - nell'eliminare la pena per il capo G - la pena base individuata dal primo giudice: è dunque da ritenere che, operata la medesima riduzione per le attenuanti generiche, l'aumento per la sola continuazione interna sia stato determinato in mesi uno, giorni quindici di reclusione, per poi pervenire alla pena finale di mesi nove.

4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'impugnazione del DEDA è stata proposta avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). È dunque evidente l'estraneità delle doglianze al predetto novero di quelle ammissibili, avendo il ricorrente inteso prospettare una riqualificazione del capo A) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990. Del tutto irrilevante, per altro verso, è il refuso presente nel dispositivo che viene menzionato nel ricorso. 3. L'impugnazione del BARALDI è invece inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate. Quanto al primo motivo, va evidenziato il carattere meramente reiterativo della prospettazione volta ad escludere rilevanza penale della condotta, a fronte di una motivazione che aveva del tutto correttamente richiamato i consolidati principi di questa Suprema Corte in tema di evasione (cfr. Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016). Quanto alla seconda censura, deve osservarsi che la Corte territoriale ha negato l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con argomentazioni incensurabili in questa sede, avendo tra l'altro valorizzato la (non controversa) finalizzazione della condotta di evasione all'acquisto di sostanza stupefacente. Per ciò che riguarda invece il motivo sulla quantificazione della pena, deve escludersi la sussistenza della lacuna motivazionale denunciata, avendo la Corte d'Appello condiviso - nell'eliminare la pena per il capo G - la pena base individuata dal primo giudice: è dunque da ritenere che, operata la medesima riduzione per le attenuanti generiche, l'aumento per la sola continuazione interna sia stato determinato in mesi uno, giorni quindici di reclusione, per poi pervenire alla pena finale di mesi nove. 4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 05488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris