CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 02197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26377/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 915/2020 depositata il15/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che l’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna ricorrente, per lavori di restauro e risanamento asseritamente svolti nei confronti del de cuius di Gianfranco, Decima ed [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte distrettuale rilevava che le fatture sulle quali il Tribunale aveva basato la propria decisione dovevano reputarsi indispensabili e dunque ritualmente acquisite; che si è costituito [OSCURATO:PERSONA], mediante il deposito di controricorso; che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bisc.p.c.; che, all’udienza del 5 maggio 2022, veniva disposta una nuova notifica nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e che, attesosi a tale incombente, la causa è stata discussa all’udienza del 9 dicembre 2022; che la memoria del controricorrente è stata depositata fuori termine ed è dunque inammissibile; che, col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il disposto di cui all’art. 345 cit., nella versione precedente a quella introdotta dalla legge n. 134/2012, ammettendo nuovi mezzi di prova in appello; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 184 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado posto a base della propria decisione documentazione prodotta irritualmente e tardivamente in primo grado, senza autorizzazione del G.I.; che i due motivi – scrutinabili congiuntamente, attesa la loro identica ratio –sono inammissibili; che, è pur vero che, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 è applicabile nel caso in cui lasentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012; che, in effetti, la suddetta norma pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Sez. 3, n. 26522 del 9 novembre 2017); che la sentenza del Tribunale risulta pacificamente depositata il 4 febbraio 2015, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il divieto assoluto di produzione di nuovi documenti in appello, senza l’ulteriore dimostrazione dell’impossibilità di allegarli per causa non imputabile, ed in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata; che peraltro i due motivi sono carenti di autosufficienza, giacché non spiegano se le censure siano rivolte alla tardiva produzione dell’originale delle fatture –che, quantomeno in copia, facevano già parte del materiale probatorio, essendo state allegate al ricorso per decreto ingiuntivo –oppure ai bonifici attestanti il pagamento; che, nel primo caso, in tema di appello, non costituisce "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (Sez. 2, n. 35167 del 26 gennaio 2021; Sez. 1, n. 1366 del 26 gennaio 2016); che, nel secondo caso, si tratterebbe di documenti di cui la Corte d’appello non ha fatto cenno, per cui sarebbe spettato alla ricorrente precisare in qual modo aveva sollevato la questione avanti i giudici di secondo grado; che la memoria depositata dalla ricorrente non apporta elementi idonei a modificare il quadro testé delineato; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del