CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO )t7 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 aprile 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 19 luglio 2019 del Tribunale di Monza in composizione monocratica nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale, previa affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, lo aveva condannato alla pena detentiva di anni 2 di reclusione.L'accusa ha ad oggetto un furto in appartamento, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di un bracciale da donna in oro, commesso in concorso con altri, in [OSCURATO:PERSONA] il 14 gennaio 2015. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, evidenzia la difesa che la Corte territoriale, così come la sentenza di primo grado, ha fondato la penale responsabilità sulla base di meri sospetti e presunzioni e gli unici indizi sono rappresentati dalla circostanza che il ricorrente e i suoi due complici siano stati fermati nella stessa zona in cui nei momenti o giorni precedenti erano stati effettuati furti in appartamenti e che gli operanti a distanza di circa 30 metri di distanza durante un inseguimento notturno senza visibilità abbiano notato tre soggetti, uno dei quali (senza individuare quale fra i tre) gettava a terra un oggetto rinvenuto in un momento successivo all'arresto. Le sommarie informazioni testimoniali rese dal teste Pozzi nulla aggiungono ad uno scarno quadro probatorio dal momento che il teste, nel descrivere l'accaduto, racconta che la persona nascosta e che avrebbe dovuto disfarsi del braccialetto raggiungeva con calma le altre due persone fumando una sigaretta, atteggiamento, questo, incompatibile con chi sta commettendo un furto. Nessuno dei tre imputati è stato riconosciuto dai proprietari delle abitazioni essendo possibile, dunque, una riqualificazione del fatto in ricettazione. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché in relazione al quantum di pena in concreto irrogato. Osserva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena con una motivazione che è da considerarsi carente, priva di qualsivoglia riferimento alla sussistenza per il ricorrente di un solo precedente penale risalente nel tempo, di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, la condotta eventualmente realizzata dal ricorrente non appare manifestare, diversamente da quanto sostenuto nella impugnata sentenza, una particolare attitudine a delinquere (scelta del luogo e predisposizione degli strumenti atti allo scopo) se solo si considera che il fatto non avrebbe potuto svolgersi diversamente, trattandosi di furto in appartamento. Quanto alla pena, in considerazione dell'epoca dello svolgimento dei fatti, anteriore alla riforma del 2015, la pena minima da applicare era pari ad anni uno di reclusione e la Corte non ha in alcun modo motivato in relazione al discostamento dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo risulta aspecifico. Lo stesso, invero, ripropone il medesimo motivo dedotto avverso la sentenza di primo grado e in relazione al quale la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione (p.4) chiarendo analiticamente le ragioni per le quali il motivo di appello non meritava accoglimento. La Corte territoriale, con motivazione completa e non contraddittoria, ha ricostruito i fatti avvenuti la sera del 13 ottobre 2015 attraverso le dichiarazioni testimoniali dei pubblici ufficiali impegnati nel servizio di pedinamento e il successivo arresto del ricorrente. L'imputato e i correi sono stati trovati in possesso di una torcia da testa con fascia elastica e una lampada portatile; inoltre, nell'autovettura in uso allo Shkurtaj, sono state rinvenute una chiave inglese modificata per lo scasso (poiché limata da un lato), un coltello e un taglierino, indici inequivoci della strumentalità degli oggetti rispetto alla condotta in contestazione. Dunque, le argomentazioni in fatto proposte dal ricorrente propongono solo una diversa lettura degli eventi come storicamente accaduti, sollecitando una rivalutazione nel merito dei fatti che è del tutto preclusa in sede di legittimità, a fronte peraltro di una ricostruzione che si presenta logica e coerente. 1.1. Condivisibile e immune da censure risulta anche la qualificazione giuridica riconosciuta dalla sentenza di merito che ha evidenziato il lasso temporale intercorso tra la commissione del fatto e la sorpresa del ricorrente durante la fuga, ma anche la significativa circostanza dell'essere gli imputati in possesso di lampade e di arnesi idonei allo scasso, circostanze queste che consentono di escludere la configurabilità del diverso reato di ricettazione. 2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo. Il ricorrente non si confronta con le esaustive motivazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. 2.1. In tema di sospensione condizionale della pena, invero, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati, sulla capacità a delinquere dell'imputato (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296). Nella specie, la Corte di appello ha motivato esaustivamente (p.6 della sentenza impugnata) in relazione alla mancata concessione del richiesto beneficio valorizzando la condizione di scarsa visibilità che agevolava l'azione furtiva degli imputati i quali, alla vista dei Carabinieri si davano alla fuga, unitamente al ritrovamento di strumenti atti allo scasso. La circostanza della sussistenza di un solo precedente penale risalente nel tempo a carico del ricorrente non appare decisiva per censurare il ragionamento operato nella sentenza impugnata atteso che il trattamento sanzionatorio, sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia in relazione al quantum di pena irrogato, è stato determinato valutando complessivamente le circostanze che hanno caratterizzato la vicenda, tra cui la condizione di scarsa visibilità che agevolava l'azione furtiva degli imputati, i quali alla vista dei Carabinieri si davano alla fuga. 2.2. La sentenza appare immune da censure alla luce dei principi consolidati di questa Corte in base ai quali: "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse." (Sez.3 n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Questa Corte ha più volte chiarito che: "Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione" ( Sez.3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, RV. 256172). 2.3. Attraverso la valorizzazione delle circostanze di luogo e di tempo in cui si sono realizzati i fatti, la sentenza impugnata ha fornito altresì giustificazione alla determinazione concreta del trattamento sanzionatorio che si discostava dal minimo edittale previsto al tempo del commesso reato. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle