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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24444/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Crotone il 15 giugno 2023, ha ridotto a mesi 8 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Cutro in data successiva al 23 settembre 2021.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, dopo aver conseguito il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari in data 23 settembre 2021, integrando tale omissione la sussistenza del reato, venendo in rilievo un'informazione rilevante ai fini della sospensione del beneficio, ai sensi degli art. 7 e 7 ter del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019.

Ritenuto che la doglianza difensiva si articola nella riproposizione di una questione, ossia la rilevanza penale del fatto, che nella sentenza gravata ha già trovato una risposta pertinente.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17 maggio 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Crotone il 15 giugno 2023, ha ridotto a mesi 8 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Cutro in data successiva al 23 settembre 2021. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, dopo aver conseguito il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari in data 23 settembre 2021, integrando tale omissione la sussistenza del reato, venendo in rilievo un'informazione rilevante ai fini della sospensione del beneficio, ai sensi degli art. 7 e 7 ter del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019. Ritenuto che la doglianza difensiva si articola nella riproposizione di una questione, ossia la rilevanza penale del fatto, che nella sentenza gravata ha già trovato una risposta pertinente. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio2025.
Decreto Cassazione n. 24444/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris