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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06347/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COMO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Sezione Quinta di questa Corte in data 28 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como in data 4 aprile 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con giudizio abbreviato, alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. 2.

La sentenza rescindente aveva ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., avendo il giudice di appello valutato sussistente l'abitualità del comportamento sulla scorta della valorizzazione dei trentadue precedenti penali specifici annoverati nel certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], riferiti a reati commessi fino al 2005, dovendo tuttavia il giudice di merito soppesare «la gravità del reato commesso, la capacità a delinquere dell'imputato, i suoi precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere» (Sez. 2, n. 19932/2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.) e, in particolare, se «se la condotta sia espressione di una situazione episodica» (Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830) ovvero se la reiterazione dei reati sia «sintomatica della frequenza e durata della violazione nonché della loro pervicacia» (Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928).

In tale cornice, la sentenza rescindente poneva in rilievo come l'apprezzamento in ordine all'abitualità del comportamento, preclusiva dell'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., dovesse essere effettuato «con un taglio in grado di conferire concretezza a quella "serialità delle condotte" che ne rappresenta l'elemento caratterizzante», sicché «non è possibile prescindere, nel giudizio da compiere in relazione ad essa, dalla valutazione del tempo di commissione dei precedenti reati, onde verificare se quello per il quale è invocata l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia espressione di una situazione episodica ovvero sia l'indice rivelatore di una frequenza nel tempo delle violazioni di precetti posti a presidio di determinati beni giuridici, sintomatica di una dimestichezza del soggetto agente con l'illecito».

Concludeva, con riferimento al caso oggetto di scrutinio, che la sentenza impugnata non aveva dato ragione del perché i pur numerosi, ma lontani nel A tempo, precedenti dell'imputato - difatti risalenti a oltre dieci anni prima - potessero far sì che il reato dì tentato furto commesso nel 2016 fosse espressivo di un agire criminoso seriale, rendendosi necessario nuovo esame sul punto.

3. Nella sentenza oggi impugnata la Corte di appello, muovendo dai principi statuiti da Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 in tema di nozione abitualità ai fini della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha confermato l'abitualità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle risultanze del certificato casellario giudiziale, da cui risultano oltre trenta condanne per il reato di furto, relative all'ampio arco temporale dal 1992 al 2013, che, sebbene risalenti, ha ritenuto non espressione di condotta episodica, bensì sicuro indice di comportamento abituale, ove non seriale, dell'imputato.

Ha, poi, valorizzato la presenza nel certificato del casellario giudiziale di un decreto d'archiviazione per particolare tenuità del fatto, relativo ad una ipotesi di furto, commesso a distanza di undici mesi da quello in contestazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha violato i limiti imposti dalla sentenza rescindente in punto di valutazione dell'abitualità del comportamento delittuoso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., confermando la sentenza di primo grado sulla scorta degli stessi elementi (pluralità di condanne risalenti nel tempo e decreto di archiviazione per fatto di particolare tenuità) già apprezzati come insufficienti e inadeguati dalla sentenza di annullamento.

4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di giudizio sull'abitualità ovvero serialità delle condotte.

La Corte di appello, nel richiamare il principio di diritto espresso in sede di legittimità secondo cui la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore analoga condotta, ha sostanzialmente trascurato il monito contenuto nella sentenza rescindente che imponeva di dare un "taglio concreto" a detto giudizio di serialità, in rapporto al tempus commissi delicti.

5. L'Avvocato generale, con requisitoria orale con la quale si è riportato alle argomentazioni già svolte in quella scritta, pervenuta il 15 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce motivi nel loro complesso suscettibili di rigetto.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in conseguenza dell'annullamento della precedente sentenza d'appello, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen., non si è formato alcun giudicato (né progressivo, né definitivo) sulla sussistenza o esclusione della particolare tenuità del fatto, su cui il giudice del rinvio era chiamato ad esprimere un nuovo giudizio, diversamente non giustificandosi l'annullamento con rinvio, stante la possibilità per la Corte di cassazione di decidere ai sensi dell'art. 620, lett.

I, cod. proc. pen. laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Tant'è che, al fine dell'indagine sul profilo dell'abitualità della condotta, si deve necessariamente tenere conto di tutti i comportamenti intervenuti sino alla conclusione del giudizio di rinvio, come pure del certificato del casellario aggiornato (sez. 4, n. 38407 del 15/09/2021, Sacrati, Rv. 282055).

3. Privo di pregio il secondo motivo.

La motivazione del giudice del rinvio s'è mossa nel rispetto del principio espresso in sede di legittimità, che si condivide e ribadisce, secondo cui «ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd.

"tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva e unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397).

E, invero, correttamente la Corte ha ritenuto di ribadire il diniego dell'invocata causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo "blocco" di precedenti condanne - peraltro poste in collegamento con il decreto di archiviazione pronunciato nel 2015, concernente un'altra ipotesi di furto ritenuta non punibile perché particolarmente tenue - e il furto oggetto della sentenza che ci occupa, commesso nell'aprile 2016, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità e - aggiunge il Collegio - in assenza di positivi indicatori, neppure allegati dalla difesa, che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta.4.

Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COMO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Sezione Quinta di questa Corte in data 28 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como in data 4 aprile 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con giudizio abbreviato, alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. 2. La sentenza rescindente aveva ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., avendo il giudice di appello valutato sussistente l'abitualità del comportamento sulla scorta della valorizzazione dei trentadue precedenti penali specifici annoverati nel certificato del casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], riferiti a reati commessi fino al 2005, dovendo tuttavia il giudice di merito soppesare «la gravità del reato commesso, la capacità a delinquere dell'imputato, i suoi precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere» (Sez. 2, n. 19932/2017, [OSCURATO:PERSONA], cit.) e, in particolare, se «se la condotta sia espressione di una situazione episodica» (Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020, T., Rv. 278830) ovvero se la reiterazione dei reati sia «sintomatica della frequenza e durata della violazione nonché della loro pervicacia» (Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928). In tale cornice, la sentenza rescindente poneva in rilievo come l'apprezzamento in ordine all'abitualità del comportamento, preclusiva dell'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., dovesse essere effettuato «con un taglio in grado di conferire concretezza a quella "serialità delle condotte" che ne rappresenta l'elemento caratterizzante», sicché «non è possibile prescindere, nel giudizio da compiere in relazione ad essa, dalla valutazione del tempo di commissione dei precedenti reati, onde verificare se quello per il quale è invocata l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia espressione di una situazione episodica ovvero sia l'indice rivelatore di una frequenza nel tempo delle violazioni di precetti posti a presidio di determinati beni giuridici, sintomatica di una dimestichezza del soggetto agente con l'illecito». Concludeva, con riferimento al caso oggetto di scrutinio, che la sentenza impugnata non aveva dato ragione del perché i pur numerosi, ma lontani nel A tempo, precedenti dell'imputato - difatti risalenti a oltre dieci anni prima - potessero far sì che il reato dì tentato furto commesso nel 2016 fosse espressivo di un agire criminoso seriale, rendendosi necessario nuovo esame sul punto. 3. Nella sentenza oggi impugnata la Corte di appello, muovendo dai principi statuiti da Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 in tema di nozione abitualità ai fini della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha confermato l'abitualità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle risultanze del certificato casellario giudiziale, da cui risultano oltre trenta condanne per il reato di furto, relative all'ampio arco temporale dal 1992 al 2013, che, sebbene risalenti, ha ritenuto non espressione di condotta episodica, bensì sicuro indice di comportamento abituale, ove non seriale, dell'imputato. Ha, poi, valorizzato la presenza nel certificato del casellario giudiziale di un decreto d'archiviazione per particolare tenuità del fatto, relativo ad una ipotesi di furto, commesso a distanza di undici mesi da quello in contestazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha violato i limiti imposti dalla sentenza rescindente in punto di valutazione dell'abitualità del comportamento delittuoso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., confermando la sentenza di primo grado sulla scorta degli stessi elementi (pluralità di condanne risalenti nel tempo e decreto di archiviazione per fatto di particolare tenuità) già apprezzati come insufficienti e inadeguati dalla sentenza di annullamento. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di giudizio sull'abitualità ovvero serialità delle condotte. La Corte di appello, nel richiamare il principio di diritto espresso in sede di legittimità secondo cui la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore analoga condotta, ha sostanzialmente trascurato il monito contenuto nella sentenza rescindente che imponeva di dare un "taglio concreto" a detto giudizio di serialità, in rapporto al tempus commissi delicti. 5. L'Avvocato generale, con requisitoria orale con la quale si è riportato alle argomentazioni già svolte in quella scritta, pervenuta il 15 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce motivi nel loro complesso suscettibili di rigetto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in conseguenza dell'annullamento della precedente sentenza d'appello, limitatamente all'art. 131-bis cod. pen., non si è formato alcun giudicato (né progressivo, né definitivo) sulla sussistenza o esclusione della particolare tenuità del fatto, su cui il giudice del rinvio era chiamato ad esprimere un nuovo giudizio, diversamente non giustificandosi l'annullamento con rinvio, stante la possibilità per la Corte di cassazione di decidere ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen. laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tant'è che, al fine dell'indagine sul profilo dell'abitualità della condotta, si deve necessariamente tenere conto di tutti i comportamenti intervenuti sino alla conclusione del giudizio di rinvio, come pure del certificato del casellario aggiornato (sez. 4, n. 38407 del 15/09/2021, Sacrati, Rv. 282055). 3. Privo di pregio il secondo motivo. La motivazione del giudice del rinvio s'è mossa nel rispetto del principio espresso in sede di legittimità, che si condivide e ribadisce, secondo cui «ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. "tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva e unitaria valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397). E, invero, correttamente la Corte ha ritenuto di ribadire il diniego dell'invocata causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all'ultimo "blocco" di precedenti condanne - peraltro poste in collegamento con il decreto di archiviazione pronunciato nel 2015, concernente un'altra ipotesi di furto ritenuta non punibile perché particolarmente tenue - e il furto oggetto della sentenza che ci occupa, commesso nell'aprile 2016, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità e - aggiunge il Collegio - in assenza di positivi indicatori, neppure allegati dalla difesa, che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta.4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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