CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27942/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Milla MASSETTI; r appresenta ti e dife si dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.53, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 641 /2020 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il giorno 11maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] All’esito di una controversia vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e A rtelio [OSCURATO:SOCIETA]. , quest’ultima fu condannata a pagare alla prima una somma di denaro a titolo di spese processuali e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere tale pagamento, intimò alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. un atto di precetto. Al precetto si oppose,però, la società intimata dinanzi al Giudice di pace di Verona, eccependo in compensazione un controcredito asseritamente correlativo all’obbligazione della Isacchini di pagare la quota a suo carico delle spese anticipate dalla società per la riparazione del tetto del comune fabbricato. Costituendosi nel giudizio di opposizione, [OSCURATO:PERSONA] non solo resisté alla domanda ma chiese in via riconvenzionale la condanna della società opponente ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ., evidenziando la temerarietà dell’eccezione di controparte relativa ad un debito che ella aveva già adempiuto. All’udienza di precisazione delle conclusioni, la società opponente rinunciò agli atti del giudizio di opposizione, senza che peròla rinuncia fosse accettatadalla creditrice opposta. [OSCURATO:PERSONA] di pace dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale ma pronunciò ugualmente sul merito dell’opposizione, rigettandola e condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio e una somma equitativamente determinata ex art.96 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:SOCIETA]. interpose appello dinanzi al Tribunale di Verona,deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art.306 cod. proc. civ. per non essere stata dichiarata l’estinzione del processo in seguito alla sua rinuncia agli atti. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 3465 del 2015, accolse questo motivo di impugnazione e, sulla premessa che l’appellante aveva dichiarato di rinunciare agli atti in prime cure, dichiar ò C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’estinzione del giudizio, ritenendoirrilevante la mancata accettazione della rinuncia da parte dell’appellata, poiché questa era priva di interesse alla ulteriore prosecuzione del giudizio, non potendo tale interesse desumersi dalla mera domanda ex art.96 cod. proc. civ., su cui ritenne di non poter provvedere. Diminuì quantitativamente la condanna nelle spese pronunciata a carico della società opponente in primo grado e condannòl’opposta al pagamento di quelle del secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] gravò la sentenza di appello con ricorso pe r cassazione, deducendo, a propriavolta, la violazione dell’art.306 cod. proc. civ. e questa Corte, con ordinanza 21 agosto 2018, n. 28839, accolse la doglianza, affermando il principio per cui , ai fini dell’estinzione del processo, l’ accettazione della rinuncia agli atti è necessaria quando la parte non rinunciante abbia interesse alla prosecuzione del giudizio; interesse che si concreta nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, idoneo a procurare alla parte stessa una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall’estinzione del processo. Questa Corte statuì, pertanto, che, avendo la convenuta in opposizione proposto domanda ex art.96 cod. proc. civ., il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del processoa seguito della rinuncia, non accettata,dell’opponente, ma avrebbe dovuto esaminare nel merito la domandadi accertamento della responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.; al che, in seguito alla cassazione della sentenza, avrebbe provveduto il giudice del rinvio. Riassunta,dunque, la causa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nelle more) dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, in sede di rinvio, quest’ultimo,con sentenza 11 maggio 2020, n. 641, dopo aver delibato ilmerito della domanda ex art.96 cod. proc. civ. , l’ha ritenuta in f ondata e l’ha rigettata, mantenendo fermo il regolamento delle spese dei C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. precedenti gradi, compensando quelle del giudizio di cassazione e condannandogli eredi Isacchini al pagamento delle spese del giudizio di rinvio. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. Risponde con controricorso la Pizzeria al Sole di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente delibata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.365 cod. proc. civ. , sollevata in controricorso. Secondo la società controricorrente, il difetto di specialità della procura apposta a margine del ricorso emergerebbe da ciò, che essa sarebbeidentica a quella già rilasciata a margine dell’atto di citazione in riassunzione avanti al Tribunale di Verona in sede di rinvio dalla Cassazione, fatta eccezione per la parte in cui tale procura faceva riferimento alla « fase di appello , di esecuzione di opposizione all a esecuzione agli atti esecutivi », la quale sarebbe stata cancellata e sostituita con l’espressione, scritta a penna, “di Cassazione”. Tale circostanza non consentirebbe di ritenere certo il conferimento della procura in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, tanto più che, nella fattispecie, non risulta espressamente conferito il potere di ricorrere per cassazione contro una sentenza determinata, né risulta apposta alcuna data. 1.1.L’eccezione è infondata. C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno affermato che, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ., disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione(Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057). Nel caso di specie, non solo non risulta, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione della procura rilasciata dagli eredi Isacchini all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ma la circostanza che essa sia stata apposta a margine del ricorso induce a ritenerla evidentemente riferita a tale giudizio, non ostante esso sia indicato in modo generico, con l’espressione “ di C assazione ” scritta a penna (eventualmente previa cancellazione di indicazioni relative ad altre fasi o gradi del giudizio ) e senza lo specifico riferimento al la sentenza impugnata. Deve, dunque, escludersi la mancanza del necessario requisito della specialità, richiesto dall’art.365 cod. proc. civ., con conseguente necessità di rigettare l’eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta. 2. Il primo motivo d i ricorso d enuncia « violazione di legge in relazione agli articoli 384, comma 1, e 394 cod. proc. civ.». Iricorrenti deducono che il Tribunale di Verona, in sede di rinvio , avrebbedeciso in modo « differente » o , addirittura , « contrario » rispetto ai principi di diritto enunciati da questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio della precedente decisione dello stesso Tribunale. C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. In particolare –precisano i ricorrenti – il giudice del rinvio avrebbe escluso «l’ammissibilità» della domanda ex art.96 cod. proc. civ., mentre avrebbe dovuto valutarne «la fondatezza, o meno». 2.1.Il motivo è infondato. 2.1.a. Non è vero, infatti, che il giudice del rinvio abbia elu so il principiodi diritto affermato da questa Corte con la pronuncia n. 20839 del 2018, cheaveva ritenuto « necessario un nuovo esame della causa da parte del giudice di merito il quale si pronuncerà sulla domanda proposta ex art.96 cod. proc. civ.». Al contrario, uniformandosi pienamente al predetto principio, il Tribunale– premesso che l’ originaria creditrice opposta aveva chiesto lacondanna dell’opponente al risarcimento del danno ex art.96, primo e secondo comma, cod. proc. civ., mentre il Giudice di p ace aveva irrogato la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art.96,terzo comma, cod. proc. civ. – ha ritenuto che , nelcaso concreto , in conside razione della condotta processuale della parte e del difensore, dovevano ritenersi mancanti i presupposti (mala fede, colpa grave, temerarietà, uso distorto del processo) dell’una e dell’altra fattispecie, per modo che la domandaex art.96 cod. proc. civ. doveva essererigettata per infondatezza. 2.1.b.Il giudizio sul merito della domanda, emesso dal giudice del rinvio in piena conformità al principio di diritto enunciato in sede di cassazione della precedente sentenza, è insindacabile in sede di legittimità, atteso che, in materia di responsabilità aggravata ex art.96 cod. proc. civ., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamentodi merito in censurabile se non – ma solo per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'11 settembre 2012 – sotto il profilo della sufficienza della motivazione (Cass. 29/09/2016, n.12298; Cass. 26/01/2023, non mass.). C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il motivo inesame, pertanto, va rigettato . 3. Il secondo motivo denuncia « errata - contraddittoria motivazione della conferma del regolamento delle spese di lite di cui alla sentenza 3465/15». I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere escluso i presupposti della responsabilità processuale aggravata della società opponente, avuto riguardo al contegno della parte e del suo difensore, nonché alla circostanza che con l’opposizione a precetto era stato dedotto un fatto estintivo del credito deducibile solo in sede di cognizione. 3.1.Il motivo è ina mmissibile . 3.1.a.In primo luogo, esso viola il canone di specificità prescritto dall’art.366 n.4 cod. proc. civ., atteso lo scollamento concettuale ravvisabile tra la rubrica (che allude ad un vizio di erroneità e contraddittorietà della motivazione relativo al regolamento delle spese) e la successiva illustrazione, che invece censura l’apprezzamento di merito sull’insussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità processuale aggravata della società debitrice. Al riguardo va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia(Cass. 18/08/2020, n. 17224). 3.1.b. L’inamm issibilità del motivo appare , poi , evidente proprio alla luce della circostanza che esso, nella sostanza, censura un apprezzamento di fatto operato dal Tribunalein ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della responsabilità processuale aggravata della società opponente, omettendo di ricordare che siffatto C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. apprezzamento, nonché quello delle risultanze istruttorie ad esso funzionale,è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se –come nelle specie – debitamente motivato. Ilsecondo motivo, dunque, va dichiarato inammissibile. 4.Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla co mplessiva regolazione delle spese operata dal giudice del rinvio. Il terzo motivodenuncia nuovamente «errata e/o contraddittoria motivazione circa laconferma del regolamento delle spese di lite di cui alla sentenza 3465/15». Esso censura, precisamente , la conferma , nella sentenza impugnata, delle statuizionisulle spese di primo e di secondo grado già resedalla precedente sentenza di appello sottoposta a cassazione con rinvio, le quali trovavano fondamento nel rilievo della mancanza di interesse dellacreditrice opposta alla prosecuzione del giudizi o ; rilievo che, peraltro, era stato ritenuto illegittimo daquesta Corte, che aveva annullatola declaratoria di estinzione del processo seguita alla rinuncia della societàdebitrice opponente. Il quarto motivo denuncia « contraddittorietà/illegittimità della dichiarazione di compensazione delle spese legali – Violazione e illegittima applicazione dell’art.91 cod. proc. civ.». Esso censura, precisamente, la statuizionedi compensazione delle spese operata con riferimento al giudizio di cassazione , ove non vi sarebbe stata soccombenzareciproca ma socc ombenza integrale della Pizzeria al [OSCURATO:SOCIETA].. Il quinto motivo denuncia « errata - contraddittoria motivazione della regolamentazione delle spese del giudizio di rinvio – violazione del principio di soccombenza». Esso censura, precisamente, la statuizionedi condanna nelle spese dei ricorrenti all’esito del la pronuncia di rigetto della loro domanda risarcitoriaex art.96 cod. proc. civ., emessa nel giudizio di rinvio. C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il sesto motivo denuncia « violazione e illegittima applicazione dell’art.92 cod. proc. civ. nonché v i o lazione dell’art.13 d. P.R. n. 115 del 2002». Esso censura complessivamente la regolazione delle speseoperata dal giudice del rinvio per violazione del principio di causalità, in baseal quale le spese dovrebberoessere poste a ca rico della parte che ha d ato causa al processo,agendo o resistendo infondatamente. Il motivo censura altresì , in via subordina ta , la violazione dell’art.13, comma 6-bis, del d.P.R. n.115 del 2002 : i ricorrenti chiedono che, nel riformare la sentenzaimpugnata, sia espressamente disposto il rimborso, in loro favore, delle spese giudiziali sostenute, a titolodi contributo unificato, nei vari gradi di giudizio. 4.1.Il terzo e il quinto motivo sono inammissibili nella parte in cui deducono il vizio di «errata» motivazionein ordine a lle statuizioni sulle spese relative allediverse fasi del giudizio. Al riguardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.,Sez. Un., C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 4.2.Invece, nella parte in cui deducono il vizio di contraddittorietà della motivazione (denunciato, nel quinto motivo, insieme alla lesione del principio della soccombenza), i motivi in esame, unitamente al quarto e al sesto (che denunciano anche violazione di legge , con particolare riguardo agli artt.91 e 92 cod. proc. civ.), sono infondati, avuto riguardo al principio per cui la soccombenza, agli effetti della condanna alle spese giudiziali, va valutata unitariamente in base all’esito finale complessivo della lite e non in relazione al risultato delle singole precorse fasi del processo(cfr. già Cass. 08/08/1964, n. 2275; Cass.n.15506/2018; Cass. n. 20289/2015 e Cass. n. 2634/2007; da ultimo, Cass. 08/11/2022, n. 32906). Nella fattispecie, l’esito finale complessivo della lite ha visto la soccombenza dei ricorrenti sulla doma nda risarcitoria ex art.96 cod. proc. civ., l’unica sullaquale si sia provveduto nel merito , mentre non vi è stata pronunciadi merito sull ’opposizione a precetto, atteso che la statuizione di rigetto , emessa in primo grado dal Giudice di p ace, è stata superatain appello dalla declaratoria di estinzione del processo , il quale, in seguito alla cassazione di tale sentenza , è proseguito unicamente perchési provvedesse sulla domanda risarcitoria. Dunque, non è censurabile il regolamento dellespese del giudizio che, tenendo conto di tale esito finale complessivamente sfavorevole ai ricorrenti, ha posto a loro caricole spese del grado di appello e del giudizio di rinvio, ma non anche quelle del primo grado, rimaste a carico dell’opponente ( sia pur e p revia riduzione dell’importo originario), né quelle della fase di legittimità, che hanno formato oggetto di compensazione. 4.3. M anifestamente infondata , infine, è la dedotta violazione dell’art.13 del d.P.R. n.115 del 2002, norma che non è stata applicata nella sentenza impugnata e che, comunque , trova operatività n e i C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. giudizi di impugnazione, chiamando il giudice soltanto a rendere l’attestazione della sussistenza dei presuppost i proces sual i ( integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità delgravame) per il raddoppio del contributo unificato dovuto nel processo (art. 13, comma 1-quater; Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Va, peraltro , evidenziato che nell ’illustrazione della doglianza formulata in via subordinata, viene d e dotta , precisamente, la violazione del comma 6 - bis del citato art.13 ( il quale disciplina il contributo unificato dovuto per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato) e che la medesima illustrazione prosegue con evidente riferimento al comma 6 - bis .1, disposizioni che non potevano essere applicate nellagravata sentenza. Quanto alla richiesta di “rimborso” delle somme effettivamente versate a titolo di contributo unificato nei vari gradi di giudizio, va evidenziato che la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non riguarda l’oggetto del contendere tra le parti in causa e non ha natura di condanna bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, per un verso, tale dichiarazione non può formare oggetto diimpugnazione, mentre, per altro verso, essa non preclude la contestazione nelle competenti sedi della debenza del contributo(Cass. 13/11/2019, n. 29424; Cass. 27/11/2020, n. 27131). 5. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. A norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo C.C. 19.12.2022 N. R.G.27942/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i r icorrent i a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit