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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16151/2023

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seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE1,..ciatp--a né.é‘e-attE-r2-11.k udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.

P.R. 309/90 in ordine alla confisca della somma di euro 7.540,00 e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il giudice a quo, con motivazione logica e congrua, ha fatto riferimento alla ingiustificata provenienza della somma e alla sua sproporzione rispetto al reddito da lavoro dichiarato dal ricorrente, pari a circa euro 950,00 mensili.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE1,..ciatp--a né.é‘e-attE-r2-11.k udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d. P.R. 309/90 in ordine alla confisca della somma di euro 7.540,00 e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il giudice a quo, con motivazione logica e congrua, ha fatto riferimento alla ingiustificata provenienza della somma e alla sua sproporzione rispetto al reddito da lavoro dichiarato dal ricorrente, pari a circa euro 950,00 mensili. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris