CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 22748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5813/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per proc ura speciale in atti; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale a margine del controricorso; -ricorrente incidentale- -contro- [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente all’incidentale - avverso la sentenza n. 2029/2020 della Corte d’appello di Milano , depositatail 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 31.7.20, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa nel 2019, dichiarò prescritto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso prima del 20.3.2010, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 37.263,30 oltre interessi in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e quest’ultima società alla restituzione, in favore della S.E.A., di quanto corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con sei motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale autonomo.[OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno depositato un’istanza congiunta di rinvio per conciliazione della lite; precedentemente SEA e Agility, previa rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale autonomo, con contestuale accettazione delle rinunce, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le stesse parti senza pronuncia sulle spese. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte ri